LEGGE 13 maggio 2010, n. 80
Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 34.880 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera 1), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo - art. I
Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, debitamente autorizzato dal Governo Centrale della Repubblica Popolare Cinese. Desiderando migliorare l'efficacia della loro cooperazione nelle indagini e nei procedimenti penali e nella confisca dei proventi di reati, hanno concordato quanto segue: ARTICOLO I AMBITO DELL'ASSISTENZA (1) Le Parti, in conformita' con le disposizioni di questo accordo, si presteranno reciproca assistenza nelle indagini penali, nel perseguimento di reati e nei procedimenti relativi a reati. (2) l'assistenza comprende: (a) l'identificazione e la localizzazione di persone; (b) la notifica di documenti; (c) l'acquisizione di prove, cose e documenti; (d) l'esecuzione delle richieste di perquisizione e sequestro; (e) la facilitazione della comparizione personale dei testimoni e dei periti; (f) il trasferimento temporaneo delle persone detenute che devono comparire come testimoni; (g) la produzione di atti giudiziari o ufficiali; (h) l'individuazione, il blocco e la confisca di proventi o strumenti di attivita' criminali; (i) la fornitura di informazioni, documenti e atti; (j) la consegna di cose, compreso il prestito di reperti e corpi di reato; (k) altre forme di mutua assistenza giudiziaria compatibili con l'oggetto del presente Accordo, ma non incompatibili con la legge della Parte richiesta. (3) L'assistenza prevista dal presente Accordo si riferisce anche ai reati contro le leggi fiscali e tributarie, doganali, sul controllo dei cambi esteri ed in altre materie fiscali o tributarie, ma non si riferisce ai relativi procedimenti non penali. (4) L'assistenza non comprende: (a) la consegna di persone ricercate; (b) l'esecuzione, nella Parte richiesta, di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, senza pregiudizio per le disposizioni dell'art. XVII; (c) il trasferimento di persone in stato di custodia per l'esecuzione di pene. (5) Il presente Accordo e' destinato esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria fra le Parti e, per evitare dubbi, nessun privato puo' avere diritto, in base al presente Accordo, di presentare domande di assistenza o di opporvisi.
Accordo - art. II
ARTICOLO II AUTORITA' CENTRALE (1) Ciascuna Parte istituira' una Autorita' Centrale. (2) L'Autorita' Centrale del Governo della Repubblica Italiana sara' il Ministero di Grazia e Giustizia. L'Autorita' Centrale del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong sara' il Secretary for Justice o il funzionario da lui regolarmente autorizzato. (3) Le richieste a norma del presente Accordo vengono fatte dall'Autorita' Centrale della Parte richiedente all'Autorita' Centrale della Parte richiesta.
Accordo - art. III
ARTICOLO III LIMITI DELL' ASSISTENZA (1) La Parte richiesta rifiuta l'assistenza se: (a) la richiesta di assistenza compromette la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico del Governo della Repubblica Italiana o, nel caso del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, della Repubblica Popolare Cinese; (b) la richiesta di assistenza compromette gravemente i suoi interessi essenziali; (c) la richiesta di assistenza riguarda un reato di natura politica; (d) la richiesta di assistenza riguarda un reato previsto esclusivamente dalla legislazione Militare e che non costituisce reato per la legge penale ordinaria; (e) vi sono ragioni sostanziali per ritenere che dalla richiesta di assistenza possa derivare ad una persona pregiudizio per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche; (f) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una persona per un reato per il quale essa e' stata condannata, assolta o graziata nella Parte richiesta; (g) la richiesta di assistenza riguarda il perseguimento di una pesona per un reato commesso nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta e per il quale, per la legge di quella Parte, la persona non puo' essere perseguita per motivi di prescrizione; (h) la Parte richiedente non puo' soddisfare condizioni in tema di riservatezza o limiti circa l'uso di materiali forniti; (i) qualora la richiesta comporti misure coercitive, se le azioni o le omissioni che si dichiara costituire il reato non costituirebbero reato nell'ambito della giurisdizione della Parte richiesta. (j) l'assistenza richiesta consiste in atti che sarebbero contrari alla legge della Parte richiesta se il reato al quale la richiesta si riferisce fosse oggetto di indagini di procedimento penale nell'ambito della giurisdizione di quella Parte; tuttavia l'assistenza non puo' essere rifiutata per il solo motivo che gli atti non sarebbero permessi nella fase delle indagini relative a tale reato secondo la legge della Parte richiesta; (k) la richiesta di assistenza riguarda un reato che comporta la pena di morte per la legge della Parte richiedente. (2) La Parte richiesta puo' differire l'assistenza se l'esecuzione della richiesta puo' interferire con indagini o procedimenti in corso nella stessa parte richiesta. (3) Prima di rifiutare o differire l'assistenza a norma del presente articolo, la Parte richiesta, attraverso la propria Autorita' Centrale: (a) comunica prontamente alla Parte richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto o differimento; (b) si consulta con la Parte richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini ed alle condizioni ritenuti necessari dalla Parte richiesta. (4) Se la Parte richiedente accetta l'assistenza secondo i termini e le condizioni di cui al paragrafo (3) (b), essa deve uniformarsi a tali termini e condizioni.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV RICHIESTE (1) Le richieste devono essere fatte per iscritto. Nei casi di urgenza, le richieste possono essere trasmesse per fax o via Interpol, senza pregiudizio per il diritto, della Parte richiesta, di avere l'originale della richiesta. (2) Le richieste di assistenza devono, contenere: (a) il nome dell'autorita' per conto della quale la richiesta e' avanzata; (b) l'indicazione degli scopi della richiesta e della natura dell'assistenza; (c) se possibile, informazioni utili all'identificazione o alla localizzazione di persone ai fini dell'esecuzione della richiesta; (d) l'indicazione della natura delle indagini, del procedimento e del reato o della questione di natura penale; (e) un sommario dei fatti del procedimento e delle disposizioni di legge; (f) ogni eventuale requisito di riservatezza; (g) il dettaglio di eventuali procedure particolari che la Parte richiedente desideri vengano seguite; (h) particolari circa il termine entro il quale la richiesta deve essere eseguita; (3) La Parte richiesta fa quanto e' in suo potere per preservare il carattere di riservatezza della richiesta e del suo contenuto, salvo quando la Parte richiedente consenta contrario. (4) La richiesta e tutti i documenti a sostegno della stessa devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, a meno che la stessa Parte richiesta non dispensi l'altra Parte di tale onere.
Accordo - art. V
ARTICOLO V ESECUZIONE DELLA RICHIESTA (1) L'Autorita' Centrale della Parte richiesta da' pronta esecuzione alla richiesta o provvede affinche' essa venga eseguita attraverso le proprie competenti autorita'. (2) La richiesta di assistenza viene eseguita secondo la legge della Parte richiesta e, sempre che cio' non sia contrario a tale legge, seguendo ogni possibile procedura indicata nella richiesta. (3) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte richiesta le da' comunicazione della data e del luogo di esecuzione della richiesta. (4) Se la Parte richiedente ne fa espressa richiesta, le autorita' e le persone interessate alla richiesta di assistenza, e i loro legali rappresentanti, possono presenziare alla sua esecuzione se la Parte richiesta da' il suo consenso. (5) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, di tutte le circostanze dalle quali potrebbe derivare un significativo ritardo nel dare corso alla richiesta. (6) La Parte richiesta deve dare pronta comunicazione, alla Parte richiedente, della decisione di non accogliere in tutto o in parte la richiesta di assistenza e dei motivi della decisione.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI RAPPRESENTANZA E SPESE (1) La Parte richiesta deve adottare ogni necessaria misura ai fini della rappresentanza della Parte richiedente in tutti i procedimenti originati da richieste di assistenza e deve altrimenti rappresentare gli interessi della Parte richiedente. (2) Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese ordinarie di esecuzione della richiesta entro i suoi confini, ad eccezione: (a) degli onorari dovuti al legale incaricato a richiesta della Parte richiedente; (b) dei compensi dovuti ai periti; (c) delle spese di traduzione; (d) delle spese di viaggio e delle indennita' dovute, ai testimoni, ai periti, alle persone trasferite in istato di detenzione ed al personale di scorta. (3) Se, nel corso dell'esecuzione della richiesta, risulta evidente che ai fini dell'esecuzione stessa si rendono necessarie spese di natura straordinaria, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni del proseguimento dell'esecuzione della richiesta.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII LIMITAZIONI (1) Dopo essersi consultata con la Parte richiedente, la Parte richiesta puo' richiedere che, nei limiti consentiti dalla legge della Parte richiedente, informazioni o prove fornite siano considerate riservale o vengano rese note o usate soltanto nell'osservanza di termini e condizioni eventualmente specificati dalla stessa Parte richiesta. (2) La Parte richiedente non puo' rendere note o usare informazioni o prove fornite, per scopi diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il preventivo consenso dell'Autorita' Centrale della Parte richiesta.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII ACQUISIZIONE DI PROVE, OGGETTI E DOCUMENTI (1) Se viene fatata richiesta di assunzione di prova per fini di indagine o di perseguimento penale in relazione ad un reato o ad un procedimento per un fatto atto di rilevanza penale nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, la Parte provvede affinche' la prova venga assunta. (2) Ai fini del presente Accordo, la fornitura o l'acquisizione di prove comprende la produzione di documenti, registrazioni ed altro materiale. (3) Ai fini delle richieste di cui al presente articolo, la Parte richiedente deve specificare le domande che devono essere poste ai testimoni o le questioni sulle quali essi devono essere interrogati. (4) Se, a seguito di una richiesta di assistenza, una persona deve essere interrogata ai fini di un procedimento nella Parte richiedente, le parti nel relativo procedimento nella parte richiedente, i loro legali rappresentanti o rappresentanti della Parte richiedente possono, sempre che cio' non sia contrario alla legge della Parte richiesta, comparire e porre domande alla persona interrogata. (5) Se la persona che deve essere interrogata oppone la propria immunita' o incapacita' o l'esistenza di privilegi, previsti dalla legge della Parte richiedente, la deposizione viene egualmente assunta e l'opposizione resa nota all'Autorita' Centrale della Parte richiedente affinche' su di essa decidano successivamente le Autorita' di quella Parte. Se viene fatta opposizione per motivi di immunita', incapacita' o privilegi previsti dalla legge della Parte richiesta, sull'opposizione si decide secondo la legge della stessa Parte richiesta.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX LOCALIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE La Parte richiesta, se ne viene fatta domanda, provvede affinche' venga accertata l'identita' delle persone indicate nella richiesta o il luogo in cui esse si trovano.
Accordo - art. X
ARTICOLO X NOTIFICA DI DOCUMENTI (1) La Parte richiesta provvede alla notifica di tutti i documenti ad essa trasmessi per tale fine. (2) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi ad atti da compiersi nella stessa Parte richiedente entro un termine ragionevole prima del compimento dell'atto. (3) La Parte richiedente deve trasmettere le richieste di notifica di documenti relativi a comparizioni nella stessa Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione. (4) La prova della notifica viene data: (a) mediante ricevuta datata e sottoscritta dalla persona alla quale e' stata fatta la notifica; (b) mediante dichiarazione, della competente autorita' della Parte richiesta, che la notifica e' stata effettuata, con l'indicazione della sua forma e della sua data; (c) in qualsiasi altra forma possibile richiesta dalla Parte richiedente. I documenti devono essere inviati immediatamente alla Parte richiedente. (5) La persona che ometta di uniformarsi ad atti giudiziari ad essa notificati non e' per questo soggetta ad alcuna sanzione o misura coercitiva secondo la legge di nessuna delle Parti, salvo che successivamente essa entri volontariamente nel territorio della Parte richiedente e qui la notifica venga rinnovata.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI DOCUMENTI DI PUBBLICO DOMINIO E DOCUMENTI UFFICIALI (1) La Parte richiesta deve fornire copia dei documenti che per la sua legge sono di pubblico dominio. (2) La Parte richiesta puo' fornire copia di documenti o registrazioni o informazioni in possesso di autorita' o organi dello Stato, ma non di pubblico dominio, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui del documento, della registrazione o dell'informazione potrebbero disporre le proprie autorita' di polizia e giudiziarie.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII CERTIFICAZIONE ED AUTENTICAZIONE Le prove, i documenti, le trascrizioni, i verbali, le dichiarazioni e ogni altro materiale che deve essere trasmesso alla Parte richiedente viene munito di certificazione o di autenticazione soltanto se la stessa Parte richiedente ne fa richiesta. Il materiale viene certificato o autenticato dall'autorita' consolare o diplomatica soltanto se la legge della Parte richiedente lo richiede specificatamente.
Accordo - art. XIII
ARTICOLO XIII TRASFERIMENTO DI PERSONE IN ISTATO DI CUSTODIA (1) La persona in istato di custodia nella Parte richiesta, della quale si richiede la presenza, in qualita' di testimone, nella Parte richiedente a norma del presente accordo, viene a tale fine trasferita dalla Parte richiesta nella Parte richiedente, qualora la Parte richiesta lo consenta, a condizione che la persona abbia dato il suo consenso e la Parte richiedente abbia garantito il mantenimento del suo stato di custodia e la sua successiva restituzione alla Parte richiesta entro il periodo di tempo da questa indicato, o in un momento precedente qualora la sua presenza nella Parte richiedente non fosse piu' necessaria. La Parte richiesta puo', a richiesta della Parte richiedente, prolungare il termine per la restituzione della persona in istato di custodia. (2) Se la persona in istato di custodia, trasferita a norma del presente articolo, acquisisce, in base alla legge della Parte richiesta, mentre si trova nella Parte richiedente, il diritto di essere liberata dallo Stato di custodia, la Parte richiesta ne da' comunicazione alla Parte richiedente la quale deve provvedere al rilascio della persona. (3) La persona che non acconsenta ad essere trasferita a norma del presente articolo non incorre, per questo motivo, in sanzioni o misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.
Accordo - art. XIV
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