LEGGE 13 maggio 2010, n. 81

Type Legge
Publication 2010-05-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilita' dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

Art. 2

(Ordine di esecuzione)

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'Accordo stesso.

Art. 3

(Copertura finanziaria)

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 547.000 per l'anno 2010, in euro 568.000 per l'anno 2011 e in euro 589.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, procede alla rideterminazione della percentuale di cui all'articolo 1, comma 74, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato

Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO RELATIVO ALLA NON IMPONIBILITA' DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DEI PEDAGGI RISCOSSI AL TRAFORO DEL GRAN SAN BERNARDO Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero, di seguito denominati "le Parti contraenti", - vista la Convenzione del 23 maggio 1958 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, od in particolare l'articolo 8; - rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione italiana, l'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n° 289 ha abrogato il punto 11 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n° 633 recante "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto per cui, a far data dal l° gennaio 2003, i pedaggi relativi al traforo dei Gran San Bernardo tra l'Italia e la Svizzera sono assoggettati in Italia all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); - rilevato che, con riferimento alla vigente regolamentazione svizzera, a far data dal 1° gennaio 1995 I pedaggi relativi al traforo del Gran San Bernardo tra la Svizzera e l'Italia sono stati esonerati, in Svizzera, dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto; - considerato che il traforo transfrontaliero del Gran San Bernardo e' gestito da una societa' a partecipazione mista italo-svizzera, con sede legale in Svizzera, e da due societa' concessionarie con sede legale nei rispettivi territori; - constatato che l'introduzione dell'imposizione sul valore aggiunto o di altra imposizione sulla cifra d'affari da parte di una o di entrambe le Parti contraenti puo' determinare, ove non risolti bilateralmente, problemi di carattere sostanziale ed amministrativo; - considerato che il Governo della Repubblica Italiana, al fine di avviare a soluzione tali problemi, ha presentato alla Commissione europea una domanda di deroga ai sensi dell'articolo 30 della direttiva CEE del 17 maggio 1977, n° 388, intesa ad ottenere l'autorizzazione dei Consiglio a concludere un accordo con il Consiglio Federale Svizzero al fine di non imporre l'IVA sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo; - visto che il Consiglio, nella sessione del 21 ottobre 2004 ha deciso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva CEE dei 17 maggio 1977, n° 388, di autorizzare il Governo della Repubblica Italiana a concludere un accordo in tal senso con il Consiglio Federale Svizzero; - considerato che e' interesse comune delle Parti contraenti di addivenire ad un accordo nella suddetta materia, hanno convenuto quanto segue: I corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo non sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto o ad analoga imposta sulla cifra d'affari. Le Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche. Il presente accordo resta in vigore fino alla scadenza di dodici mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Roma, il 31 ottobre 2006, in due esemplari originali nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo dal a Repubblica Italiana Ministro Plenipotenziario Andrea Mochi Onorev.di Saluzzo Per il Consiglio Federale Svizzero: Ambasciatore Bruno Spinner

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