LEGGE 14 maggio 2010, n. 84

Type Legge
Publication 2010-05-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e il Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 46 del Trattato di cui al citato articolo 1.

Art. 3

Partecipazione italiana alla Forza di gendarmeria europea

1.Ai fini del Trattato di cui all'articolo 1, la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea e' l'Arma dei carabinieri.

Art. 4

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Trattato-art. 1

Allegato TRATTATO Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea EUROGENDFOR il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, qui di seguito denominati le "Parti", Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004; Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949; Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945; Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951; Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001; Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975; Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003; Al fine di contribuire allo sviluppo dell'Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune; concordano quanto segue: Articolo 1 Scopo 1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi. 2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalita' organizzative e all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.

Trattato-art. 2

Articolo 2 Principi Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocita' e di ripartizione dei costi.

Trattato-art. 3

Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente Trattato, l'espressione: a) EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta: i) dal QG permanente; ii) dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento di autorita'; b) QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare e proiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN; c) PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statuto militare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato di personale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento del QG permanente con compiti di consulenza o di assistenza; d) FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione, successivamente al trasferimento di autorita', ed un numero limitato di altro personale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto; e) QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area di operazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando e del controllo della missione; f) PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membri delle Forze EGF; g) CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale che governa EUROGENDFOR; h) COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QG permanente e, ove previsto, delle Forze EGF; i) COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando di una missione EGF; j) STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale; k) STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e' situato il QG permanente; l) STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano o transitano; m) STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e' Parte al presente Trattato ma partecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR; n) FAMILIARE indica: i) il coniuge di un membro del personale del QG permanente; ii) qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro del personale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, a condizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventi registrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale e conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Stato ospitante; iii) i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto ii); iv) i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge o del convivente ai sensi del punto li).

Trattato-art. 4

Articolo 4 Missioni e compiti 1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi. 2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita' civile o del comando militare. 3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di: a) condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico; b) monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia locali nello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine penale; c) assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo delle frontiere e attivita' generale d'intelligence; d) svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti; e) proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici; f) formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali; g) formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.

Trattato-art. 5

Articolo 5 Inquadramento delle missioni EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.

Trattato-art. 6

Articolo 6 Condizioni di ingaggio e di schieramento 1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente. 2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti. 3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del presente Trattato.

Trattato-art. 7

Articolo 7 CIMIN 1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delle Parti. La scelta dei rappresentanti e' di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN saranno definiti dal regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso. 2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimita'. 3. I compiti generali del CIMIN sono i seguenti: a) esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, ove opportuno, con gli Stati contribuenti; b) nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive; c) approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il criterio di rotazione per le posizioni chiave in seno al QG permanente; d) nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione della presidenza; e) sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato; f) approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dal Comandante EGF; g) adottare le decisioni concernenti: i) la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni; ii) la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR; iii) le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali o altri; h) elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica; i) definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare: i) la designazione del Comandante della Forza EGF; ii) la partecipazione del QG permanente alla catena di comando; j) approvare la struttura del QG della Forza; k) garantire la direzione e la valutazione delle attivita' di EUROGENDFOR in caso di schieramento; l) stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12, comma 3. 4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QG permanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare il bilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X. 5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN: a) valuta la conformita' ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensi dell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione; b) decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 43; c) decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondo quanto previsto dall'articolo 44. 6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da esso adottato.

Trattato-art. 8

Articolo 8 Comandante EGF Il Comandante EGF svolgera' i seguenti compiti principali: a) comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento; b) attuare le direttive ricevute dal CIMIN; c) su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni od operazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo; d) adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutture e, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorita' dello Stato ospitante; e) redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'anno finanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno; f) assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.

Trattato-art. 9

Articolo 9 Capacita' giuridica 1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto. 3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.

Trattato-art. 10

Articolo 10 Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante 1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN. 2. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilita' dei servizi richiesti, in particolare l'elettricita', l'acqua, il gas naturale, i servizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita' delle Parti.

Trattato-art. 11

Articolo 11 Permesso di accesso Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra' autorizzare gli addetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura del QG permanente, a condizione che tali attivita' non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.

Trattato-art. 12

Articolo 12 Tutela delle informazioni 1. principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti. 2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi. 3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.

Trattato-art. 13

Articolo 13 Osservanza delle leggi in vigore Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgera' attivita' incompatibili con lo spirito del presente Trattato durante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Trattato-art. 14

Articolo 14 Ingresso e soggiorno Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita' giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri.

Trattato-art. 15

Articolo 15 Aspetti medici e legali in caso di decesso 1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato a presenziare all'autopsia. 2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Trattato-art. 16

Articolo 16 Uniformi e armi 1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedure specifiche. 2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.

Trattato-art. 17

Articolo 17 Patenti di guida Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sul territorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidare per motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.

Trattato-art. 18

Articolo 18 Assistenza sanitaria 1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiari alle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoria equivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente. 2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita' competenti delle Parti.

Trattato-art. 19

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.