DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 87
Entrata in vigore del provvedimento: 16/06/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti professionali con uno o piu' regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita';
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa alla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche dell'apprendimento permanente;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'adunanza del 22 luglio 2009, con il quale il predetto Consiglio richiama il parere positivo gia' espresso in relazione al documento «Persona, tecnologie e professionalita' - gli istituti tecnici e professionali come scuole dell'innovazione»; sottolinea l'esigenza di perseguire l'obiettivo di valorizzare la cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione delle giovani generazioni; evidenzia la necessita' di sostenere l'innovazione attraverso l'attivazione di metodologie didattiche ed organizzative ispirate a criteri che rafforzino l'autonomia scolastica e la progettazione formativa anche per quanto riguarda la costituzione del comitato tecnico scientifico e l'organizzazione dei dipartimenti; sottolinea l'esigenza di una stretta cooperazione tra istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, al fine di favorire l'erogazione di una offerta formativa in grado di raccordare le istanze del mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti;
Considerato che, la maggior parte delle osservazioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione trovano accoglimento, altre una parziale attuazione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 ottobre 2009, con il quale la maggioranza delle regioni si e' espressa negativamente, in quanto non risulterebbe chiaro e definito il quadro del complessivo assetto del secondo ciclo. Le regioni Lombardia, Molise e Veneto hanno espresso invece parere favorevole.
La regione Lombardia ha chiesto inoltre uno specifico emendamento all'articolo 2, comma 3. Nel parere della Conferenza e' chiesto comunque l'inserimento di una specifica disposizione per le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzata al conseguimento del diploma di istruzione professionale da parte degli studenti in possesso del diploma professionale di tecnico conseguito al termine di un percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale;
Considerato che, il predetto parere non tiene conto del fatto che gli istituti tecnici e professionali, in base all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, appartengono ad un'area tecnico-professionale unitaria, finalizzata al rilascio di titoli di studio a conclusione di percorsi scolastici di durata quinquennale e dotata di una propria identita' ordinamentale, che il provvedimento di riordino caratterizza con il riferimento, per gli istituti tecnici, alle filiere tecnologiche e, per gli istituti professionali, alle filiere produttive, che la suddetta norma prevede, altresi', l'emanazione di specifiche linee guida per i raccordi tra gli istituti tecnici e professionali e il sistema dell'istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni le quali, per essere definite, richiedono la previa adozione dei regolamenti riguardanti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali e l'avvio della messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 dicembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che, tutte le condizioni contenute nei predetti pareri delle competenti Commissioni parlamentari trovano puntuale accoglimento e che numerose osservazioni sono state recepite compatibilmente con i vincoli imposti dalla finanza pubblica, e altre ancora saranno recepite con separati provvedimenti da assumere nella fase applicativa del riordino;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente regolamento detta le norme generali relative al riordino degli istituti professionali in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
2.Gli istituti professionali, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, fanno parte dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni; sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo le norme contenute nel presente regolamento, con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
3.Le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l'anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l'orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell'anno scolastico 2011/2012 l'orario complessivo annuale delle lezioni e' determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. ((1))
Art. 2
Identita' degli istituti professionali
1.L'identita' degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'universita' e all'istruzione e formazione tecnica superiore.
2.I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e 4, con riferimento al profilo di cui all'articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonche' al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A) e ai profili di uscita con i rispettivi quadri orario relativi a ciascun indirizzo di cui agli allegati B) e C), costituenti parte integrante del presente regolamento. L'insegnamento di scienze motorie e' impartito secondo le indicazioni nazionali relative al medesimo insegnamento dei percorsi liceali.
3.Gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), inclusi nel repertorio nazionale previsto all'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo medesimo.
4.Agli istituti professionali si riferiscono gli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. ((1))
Art. 3
Istituti professionali per il settore dei servizi
2.Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato B), in relazione a ciascun indirizzo. ((1))
Art. 4
Istituti professionali per il settore industria e artigianato
2.Le ore di compresenza in laboratorio relative ai percorsi di cui al comma 1, sono indicate nell'allegato C).
3.Gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalita' dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonche' per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Per i relativi posti, si fa riferimento a quelli gia' previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi degli istituti professionali confluiti negli ordinamenti di cui al presente regolamento in base alla tabella di cui all'allegato D). ((1))
Art. 5
Organizzazione dei percorsi
((
))
Art. 6
Valutazione e titoli finali
1.La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e' effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, dall'articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
2.I percorsi degli istituti professionali si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.
3.Le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato di cui ai commi 1 e 2 sono definite in modo da accertare la capacita' dello studente di utilizzare i saperi e le competenze acquisiti nel corso degli studi anche in contesti applicativi. A tal fine, con riferimento a specifiche competenze relative alle aree di indirizzo, le commissioni di esame si possono avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
4.Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.
5.Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con le modalita' e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale. ((1))
Art. 7
Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi
1.I percorsi degli istituti professionali sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (I.S.F.O.L.), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (I.P.I.), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento degli istituti professionali sono aggiornati periodicamente, con riferimento agli esiti del monitoraggio di cui al comma 1 e agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonche' alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo ((tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5)).
3.I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (I.N.V.A.L.S.I.), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (1)
Art. 8
Passaggio al nuovo ordinamento
1.Gli attuali istituti professionali di ogni tipo e indirizzo confluiscono negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D) a partire dall'anno scolastico 2010/2011, ferma restando la prosecuzione dei percorsi attivati, sino all'anno scolastico 2009/2010, secondo il previgente ordinamento. Per la confluenza di percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato D), si fa riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2.Ai fini della realizzazione dell'offerta coordinata tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in relazione alla definizione e allo sviluppo del processo di attuazione del titolo V della Costituzione, possono essere concordate specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa.
3.L'area di professionalizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, e' sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell'ordinamento di cui al presente regolamento, con 132 ore di attivita' in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
5.Ai fini di assicurare la continuita' dell'offerta formativa, sino all'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed in assenza delle intese di cui al comma 2, gli istituti professionali possono continuare a realizzare, nei limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previsti dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo medesimo, corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, nei limiti dell'orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno. A tale scopo, gli istituti professionali si riferiscono ai quadri orario di cui agli allegati B) e C), utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilita' del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c).
6.Il passaggio al nuovo ordinamento e' definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, conoscenze ed abilita' dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C), nonche' da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti professionali e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011.
7.I posti relativi all'Ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3, sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalita' da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilita' e sulle utilizzazioni. ((1))
Art. 9
Disposizioni finali
1.All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare anche con la successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali e la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento, nel quadro generale di riforma del sistema scolastico.
2.Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
3.Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole.
4.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((1))
Art. 10
Abrogazioni
((10))
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 214 ((10))
Allegato A
ALLEGATO A Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali 1. Premessa I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli istituti professionali costituiscono un'articolazione dell'istruzione tecnica e professionale, dotata di una propria identita' culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005. 2. II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali L'identita' degli istituti professionali e' connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all'articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresi' l'articolazione in competenze, abilita' e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilita' nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. Le attivita' e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralita' di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonche' nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli. 2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: - agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realta', dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente; - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; - riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro; - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; - riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali; - individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; - utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; - riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; - comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; - utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realta' ed operare in campi applicativi; - padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; -individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; - utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessita' di assumere responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; - compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; - partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia e responsabilita' nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualita' personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; - cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; - essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il piu' possibile personalizzato; - sviluppare ed esprimere le proprie qualita' di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilita' nell'esercizio del proprio ruolo; - svolgere la propria attivita' operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualita'; - contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell'osservanza degli aspetti deontologici del servizio; - applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; - intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualita'. 2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore industria e artigianato II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: - riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; - utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; - applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio; - intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualita'; - svolgere la propria attivita' operando in equipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo produttivo; - riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualita' richiesti; - riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale; - comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 2.4 Strumenti organizzativi e metodologici I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno. II primo biennio e' finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell'obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilita'. L'ampia flessibilita' degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarieta' d'intesa con Regioni e Province autonome. Il secondo biennio e' articolato in due distinte annualita' al fine di consentire un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. La flessibilita' didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, e' strumento prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie, alla necessita' di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo. I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realta' sociale ed economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. La metodologia dell'alternanza scuola lavoro e' funzionale a questo raccordo sistematico. A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilita', dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio. Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa della conoscenza. Gli istituti professionali, nell'ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative, quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identita' culturale. Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico. Gli istituti professionali attivano modalita' per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni. ((1))
Allegato B
Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
Allegato C
Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
Allegato D
Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico ((1))