LEGGE 4 giugno 2010, n. 91
Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo - art. 1
Allegato ACCORDO MULTILATERALE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI, LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA BOSNIA-ERZEGOVINA, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, LA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMMINISTRAZIONE AD INTERIM NEL KOSOVO¹, LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, IL REGNO DI NORVEGIA, LA ROMANIA E LA REPUBBLICA DI SERBIA, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO AEREO COMUNE EUROPEO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso denominati "Stati membri CE", e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata la "Comunita'" o la "Comunita' europea", e LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA BOSNIA-ERZEGOVINA, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, LA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMMINISTRAZIONE AD INTERIM NEL KOSOVO, LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, IL REGNO DI NORVEGIA, LA ROMANIA e LA REPUBBLICA DI SERBIA, tutte le suddette denominate in appresso "le Parti contraenti" RICONOSCENDO il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e desiderando istituire uno Spazio aereo comune europeo ("ECAA"). fondato sull'accesso reciproco ai mercati dei trasporti aerei delle Parti contraenti e sulla liberta' di stabilimento, con pari condizioni di concorrenza, e sul rispetto di tali regole, ivi compreso nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea e della gestione del traffico, dell'armonizzazione in materia sociale e ambientale; CONSIDERANDO che le norme riguardanti l'ECAA si applicano, su base multilaterale, all'interno del suddetto spazio aereo e che e' pertanto necessario definire norme specifiche al riguardo; CONCORDANDO sul fatto che e' opportuno fondare le suddette regole dell'ECAA sulla pertinente legislazione in vigore nella Comunita' europea, ricapitolata nell'allegato I, fatte salve le norme contenute nel trattato che istituisce la Comunita' europea; RICONOSCENDO che la piena conformita' alle norme ECAA da' diritto alle Parti contraenti di trarre pieno beneficio dall'ECAA, compreso l'accesso al mercato; COSCIENTI che il rispetto delle norme ECAA, compresa la piena liberta' di accesso al mercato, non puo' essere conseguito in un'unica fase, ma richiedera' una transizione facilitata da disposizioni specifiche di durata limitata; SOTTOLINEANDO che, fatte salve le disposizioni transitorie che si rendano necessarie, le norme riguardanti l'accesso dei vettori aerei al mercato dovrebbero escludere qualsiasi restrizione in materia di frequenze, capacita', rotte aeree, tipo di aeromobile o altra restrizione permessa da disposizioni o da accordi bilaterali di servizi aerei, e che l'accesso al mercato dei vettori aerei non dovrebbe essere subordinato alla conclusione di accordi commerciali o accordi simili; SOTTOLINEANDO che i vettori aerei dovrebbero beneficiare di un trattamento non discriminatorio in materia di accesso alle infrastrutture di trasporto aereo, in particolare laddove tali infrastrutture sono limitate; COSCIENTI che gli accordi di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri e talune altre Parti contraenti prevedono in linea di massima che, al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una liberalizzazione progressiva dei trasporti tra le parti di tali accordi, adeguati alle reciproche esigenze commerciali, le condizioni di accesso reciproco al mercato dei trasporti aerei dovrebbero essere oggetto di accordi speciali; COSCIENTI del desiderio di ciascuna parte associata di rendere la propria legislazione relativa ai trasporti aerei e alle questioni connesse compatibile con quella della Comunita' europea, anche considerando gli sviluppi legislativi futuri nella Comunita'; RICONOSCENDO l'importanza che riveste l'assistenza tecnica in questa prospettiva; RICONOSCENDO che le relazioni tra la Comunita' e gli Stati membri CE e la Norvegia e l'Islanda devono continuare ad essere regolate dall'accordo sullo spazio economico europeo; DESIDEROSE di permettere un allargamento ulteriore dello spazio aereo europeo comune; RICORDANDO i negoziati tra la Comunita' europea e le parti associate volti alla conclusione di accordi su alcuni aspetti dei servizi aerei che allineeranno alla normativa comunitaria gli accordi bilaterali sui servizi aerei sottoscritti tra gli Stati membri della Comunita' europea e le parti associate, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. Il presente accordo e' inteso a istituire uno Spazio aereo comune europeo, di seguito denominato ECAA. L'ECAA si basa sul libero accesso al mercato, sulla liberta' di stabilimento, su pari condizioni di concorrenza e su regole comuni, anche nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo, nei settori sociale e ambientale. A tal fine il presente accordo stabilisce le norme applicabili tra le Parti contraenti alle condizioni fissate di seguito. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite nella legislazione di cui all'allegato I. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano solo nella misura in cui concernono i trasporti aerei o materie direttamente connesse ai trasporti aerei indicate nell'allegato I. 3. Il presente accordo e' composto da una serie di articoli che definiscono il funzionamento generale dell'ECAA, di seguito "accordo di base", da una serie di allegati, dei quali l'allegato I enumera la normativa comunitaria applicabile tra le Parti contraenti nell'ambito dell'accordo di base, e da una serie di protocolli, di cui almeno uno per ciascuna parte associata stabilisce le disposizioni transitorie che trovano applicazione nei suoi confronti. --------------- 1 Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del l0 giugno 1999
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 1. Ai fini del presente accordo si intende per: a) "accordo", l'accordo di base, i relativi protocolli e allegati, nonche' gli atti menzionati nell'allegato I; b) "parte associata", la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Montenegro, la Romania, la Repubblica di Serbia, o qualsiasi altro Stato o entita' che aderisca al presente accordo a norma dell'articolo 32; c) "parte associata aggiuntiva" o "UNMIK", la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999; d) "Parte contraente", riguardo alla Comunita' e agli Stati membri CE, la Comunita' e gli Stati membri CE, oppure la Comunita', o gli Stati membri CE. Il senso da attribuire a questa espressione sara' dedotto, caso per caso, dalle disposizioni in questione del presente accordo, nonche' dalle rispettive competenze della Comunita' e degli Stati membri CE derivanti dal trattato CE; e) "partner ECAA", una parte associata, la Norvegia o l'Islanda; f) "trattato CE", il trattato che istituisce la Comunita' europea; g) "accordo SEE", l'accordo sullo spazio economico europeo, e i rispettivi protocolli e allegati, sottoscritto il 2 maggio 1992, cui hanno aderito la Comunita' europea, i suoi Stati membri, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein; h) "accordo di associazione", un accordo che stabilisce un'associazione tra la Comunita' europea, o tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la rispettiva parte associata, dall'altro; i) "vettore aereo ECAA", un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio ai sensi del presente accordo, in conformita' delle disposizioni degli atti specificati nell'allegato I; j) "autorita' competente in materia di aviazione civile", un'agenzia o un organismo pubblico autorizzato per legge a valutare la conformita' di prodotti, servizi o licenze, nonche' a certificarne e controllarne l'utilizzo o la vendita sul territorio di giurisdizione di una Parte contraente, che puo' adottare misure coercitive atte a garantire che i prodotti o servizi commercializzati sul territorio di propria competenza siano conformi ai requisiti di legge; k) "convenzione", la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonche' le relative modifiche e i suoi allegati; l) "SESAR", il programma di attuazione tecnica del "cielo unico europeo" che permette di coordinare e di sincronizzare la ricerca, l'elaborazione e l'introduzione sul mercato delle nuove generazioni di sistemi di controllo del traffico aereo; m) "Piano direttore in materia di gestione dei trasporti aerei", la base del progetto SESAR; n) "Stato membro CE", uno Stato membro della Comunita' europea. 2. L'utilizzo dei termini "paese", "cittadino", "cittadini" e "territorio" non pregiudica lo status di diritto internazionale di ciascuna Parte contraente.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Le disposizioni applicabili degli atti menzionati o contenuti vuoi nell'allegato I, adattato conformemente all'allegato II, vuoi nelle decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le Parti contraenti e fanno, o faranno, parte del rispettivo ordinamento giuridico interno secondo le seguenti modalita': a) un atto corrispondente ad un regolamento della Comunita' europea diventa parte dell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti; b) un atto corrispondente a una direttiva della Comunita' europea consente alle autorita' delle Parti contraenti la facolta' di definire la forma e le modalita' di attuazione.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i rapporti tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve eventuali disposizioni speciali in esso contenute, e' vietata ogni discriminazione in ragione della nazionalita'.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Nell'ambito di applicazione e alle condizioni del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, e' vietata qualsiasi restrizione alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi. La liberta' di stabilimento comporta l'accesso alle attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societa' alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA stabilito sul territorio di un'altra Parte contraente.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 1. Nell'ambito di applicazione del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, le societa' costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro CE o di un partner ECAA, e aventi la sede principale delle proprie attivita' nell'ECAA, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro CE o di un partner ECAA. 2. Per "societa'" si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano alle attivita' che in qualsiasi Parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri. 2. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 e le misure adottate in base alle stesse non pregiudicano l'applicabilita' di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi delle Parti contraenti in materia di ingresso, soggiorno e occupazione o che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanita' pubblica o pubblica sicurezza.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. Fatte salve disposizioni piu' favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le Parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative, e le misure aventi effetto equivalente, ai trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari al vettore aereo ECAA per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni stabilite dal presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito delle Parti contraenti giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. Le Parti contraenti attuano tutte le misure atte a garantire che gli aeromobili immatricolati in una Parte contraente, quando atterrano in aeroporti ubicati sul territorio di un'altra Parte contraente, rispettino le norme di sicurezza internazionali stabilite ai sensi della convenzione e siano sottoposti a ispezioni, tanto all'interno che all'esterno, da rappresentanti autorizzati dell'altra Parte contraente per verificare la validita' dei documenti degli aeromobili e del loro equipaggio, cosi' come la condizione apparente degli aeromobili e del loro equipaggiamento. 2. Ciascuna Parte contraente puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni concernenti le norme di sicurezza applicate da un'altra Parte contraente in settori diversi da quelli contemplati dagli atti citati nell'allegato I. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata nel senso di limitare il diritto dell'autorita' competente in materia di aviazione civile di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando constata che un prodotto o un servizio potrebbero: i) non soddisfare le norme minime eventuali stabilite ai sensi della convenzione, o ii) dare adito a seri dubbi - sulla base di un'ispezione ai sensi del paragrafo 1 - sulla conformita' di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile alle norme minime stabilite ai sensi della convenzione, o iii) dare adito a seri dubbi circa una carente manutenzione e amministrazione efficiente delle norme minime stabilite ai sensi della convenzione. 4. Quando un'autorita' competente in materia di aviazione civile adotta misure a norma del paragrafo 3, ne informa tempestivamente le autorita' competenti in materia di aviazione civile delle altre parti, motivando la sua decisione. 5. Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 3 non cessino benche' siano venuti a mancare i motivi che le giustificavano, ciascuna Parte contraente ha facolta' di sottoporre la questione al Comitato misto. 6. La Parte contraente interessata deve notificare alle altre Parti contraenti eventuali modifiche alla legislazione nazionale che incidono sullo status della competente autorita' dell'aviazione civile.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 1. Per proteggere l'aviazione civile da interferenze illecite, le Parti contraenti provvedono a che le norme fondamentali comuni e i meccanismi di controllo dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea indicati nell'allegato I siano attuati in tutti gli aeroporti situati sul loro territorio, conformemente alle pertinenti disposizioni a cui si fa riferimento nel succitato allegato. 2. Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta , tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, cosi' come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile. 3. In caso di sequestro o minaccia di sequestro illecito di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti o degli impianti e servizi di navigazione aerea, le Parti contraenti si prestano mutua assistenza facilitando le comunicazioni e altre misure idonee volte a porre fine, con rapidita' e senza rischi, a tale incidente o minaccia. 4. Una parte associata puo' essere sottoposta ad un'ispezione dalla Commissione europea conformemente alla normativa comunitaria contemplata nell'allegato I, e puo' essere chiamata a partecipare ad ispezioni effettuate dalla Commissione europea in altre Parti contraenti.
Accordo - art. 13
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