LEGGE 4 giugno 2010, n. 93
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX del Trattato stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 30.890 annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato - art. I
Allegato TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE. La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I OGGETTO DELL'ASSISTENZA 1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia assistenza per i procedimenti penali condotti da una Autorita' giudiziaria nella Parte richiedente. Ai fini del presente Trattato, per Autorita' giudiziaria debbono intendersi gli organi abilitati, secondo l'ordinamento della Parte richiedente, a promuovere gli atti che costituiscono assistenza giudiziaria internazionale secondo le disposizioni di seguito previste. 2. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati o imputati, lo svolgimento di attivita' di acquisizione probatoria, il trasferimento a fini probatori di persone private della liberta' personale a seguito di decisione giudiziaria, l'informazione sui precedenti penali delle persone e la comunicazione delle condanne penali pronunciate nei confronti dei cittadini dell'altra Parte. 3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di condanne. 4. Ciascuna Parte puo' richiedere all'altra informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza.
Allegato - art. II
ARTICOLO II FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ASSISTENZA 1. L'assistenza e' prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato per la legge della Pane richiesta. 2. Tuttavia, per l'esecuzione di esami sulla persona, perquisizioni e sequestri l'assistenza e' prestata solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e' previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta, ovvero e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha liberamente espresso il suo consenso. Per l'esecuzione di intercettazioni di telecomunicazioni l'assistenza e' prestata solo se in relazione al reato per il quale si procede ed in analoghe circostanze l'intercettazione sarebbe ammissibile in procedimenti penali nella Parte richiesta.
Allegato - art. III
ARTICOLO III RIFIUTO DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza e' rifiutata: a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte; b) se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare; c) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possono influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del procedimento; d) se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena; e) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza puo' portare pregiudizio alla sovranita', alla propria sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali. 2. Tuttavia nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo l, l'assistenza e' prestata se e' provato che la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso. 3. La Parte richiesta comunica prontamente alla Parte richiedente la decisione di non prestare in tutto o in parte l'assistenza, indicandone i motivi.
Allegato - art. IV
ARTICOLO IV MODALITA' DI COMUNICAZIONE Ai fini del presente Trattato, tutte le comunicazioni saranno effettuate per iscritto per via diplomatica, per la Repubblica Italiana, dal Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica del Cile, dal Ministero delle Relazioni Estere.
Allegato - art. V
ARTICOLO V LINGUE 1. La domanda di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta. 2. Gli atti e documenti relativi alla esecuzione delle domande sono rimessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta. 3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza nonche' le relative risposte sono trasmesse nella lingua della Parte richiesta.
Allegato - art. VI
ARTICOLO VI ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorita' competente di ciascuna Parte, contenenti la firma ed il timbro o bollo ufficiale, sono esenti da ogni forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorita' dell'altra Parte.
Allegato - art. VII
ARTICOLO VII FORMA E REQUISITI DELLA DOMANDA 1. La domanda di assistenza giudiziaria rivestira' la forma della commissione rogatoria e deve contenere le seguenti indicazioni: a) l'Autorita' giudiziaria che procede e le generalita' della persona nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del procedimento e le norme applicabili al caso; b) l'oggetto e il motivo della domanda; c) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il recapito della persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti. Sara' pure indicato il termine entro il quale si desidera venga soddisfatta la richiesta. 2. La domanda, se ha ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere una sommaria esposizione dei fatti oggetto di indagine nonche', quando si tratti di interrogatorio o confronto, l'indicazione delle domande da porre.
Allegato - art. VIII
ARTICOLO VIII ESECUZIONE DELLE DOMANDE 1. Nell'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta. Quando la Parte richiedente domanda l'osservanza di particolari formalita', queste sono osservate se non sono contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte richiesta. 2. Quando i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente sono insufficienti per l'espletamento della domanda, la Parte richiesta, se non puo' provvedere direttamente, domanda alla Parte richiedente gli ulteriori elementi necessari. 3. Se la Parte richiedente lo domanda, la Parte richiesta la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. 4. La richiesta deve essere espletata senza indugio. Tuttavia, l'esecuzione degli atti richiesti puo' essere differita o sottoposta a determinate condizioni quando cio' sia necessario in relazione ad un procedimento penale in corso nella Parte richiesta. 5. Se non e' possibile espletare la domanda, o se non e' possibile darvi seguito entro il termine auspicato dalla Parte richiedente, o se l'esecuzione degli atti deve essere differita o sottoposta a determinate condizioni ai sensi del paragrafo 4: la Parte richiesta ne informa immediatamente la Parte richiedente, indicando i motivi.
Allegato - art. IX
ARTICOLO IX TRASMISSIONE Dl ATTI E OGGETTI 1. Quando le domande di assistenza hanno ad oggetto la consegna di atti e documenti, la Parte richiesta puo' consegnarne copie o fotocopie autenticate, salvo che la Parte richiedente domandi espressamente gli originali. 2. Gli atti, i documenti originali e gli oggetti inviati in espletamento di una richiesta di assistenza giudiziaria devono essere restituiti non appena possibile dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta manifesti il proprio disinteresse alla restituzione.
Allegato - art. X
ARTICOLO X NOTIFICAZIONE DI ATTI 1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa non meno di novanta giorni prima della scadenza del termine utile per la notificazione stessa. Tuttavia, in caso di urgenza, la Parte richiesta fa il possibile per eseguire la notificazione nel piu' breve termine richiesto. 2. La Parte richiesta da' la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalita' e della data della notificazione, nonche' della identita' e della qualita' della persona che ha eventualmente ricevuto l'atto. Se l'atto da notificare e' trasmesso in due copie, la ricevuta o l'attestazione puo' essere apposta sulla copia che deve essere restituita.
Allegato - art. XI
ARTICOLO XI COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nello Stato richiedente, l'indagato, l'imputato, il testimone o il perito che non vi ottemperi non puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive. 2. Il testimone o il perito che ottempera alla citazione ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennita' previste dalla legge della Parte richiedente. Tale diritto sara' indicato nella citazione a comparire.
Allegato - art. XII
ARTICOLO XII COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIESTA 1. Se la domanda ha ad oggetto la notifica di una citazione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte puo' applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge in caso di inottemperanza. 2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indagato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali misure.
Allegato - art. XIII
ARTICOLO XIII COMPARIZIONE NELLA PARTE RICHIEDENTE DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE 1. Se una Parte domanda la comparizione davanti ad una sua Autorita' giudiziaria a fini di testimonianza, confronto o ricognizione, di persona privata della liberta' personale a seguito di un provvedimento giudiziario sul territorio della Parte richiesta, tale persona e' trasferita provvisoriamente alla Parte richiedente, a condizione che sia restituita entro il termine fissato dalla Parte richiesta e con riserva delle disposizioni dell'articolo XIV. 2. ll trasferimento e' rifiutato: a) se la persona privata della liberta' personale non vi acconsente; b) se il trasferimento e' suscettibile di prolungare la privazione della liberta': c) se a giudizio delle Autorita' competenti della Parte richiesta sussistono ragioni imperative che si' oppongono all'esecuzione della misura. 3. La persona trasferita deve rimanere privata della liberta' personale nel territorio della Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta disponga che venga rimessa in liberta'.
Allegato - art. XIV
ARTICOLO XIV IMMUNITA' 1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di un indagato o di un imputato a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, qualunque sia la sua cittadinanza, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di pene o di misure di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione. 2. L'immunita' prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non e' piu' richiesta dalle Autorita' giudiziarie ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
Allegato - art. XV
ARTICOLO XV COMUNICAZIONE DI CONDANNE Ciascuna Parte annualmente invia all'altra Parte copia delle sentenze irrevocabili di condanna, pronunciate dalle proprie Autorita' giudiziarie, nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte che risiedono sul suo territorio.
Allegato - art. XVI
ARTICOLO XVI PRECEDENTI PENALI Gli estratti del casellario giudiziale necessari alla Parte richiedente per lo svolgimento di un procedimento penale saranno trasmessi a tale Parte se, nelle medesime circostanze, essi possono essere rilasciati alle Autorita' giudiziarie della Parte richiesta.
Allegato - art. XVII
ARTICOLO XVII DENUNCIA PER PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO PENALE 1. Ogni denuncia inviata da una Parte diretta ad ottenere che si instaurino procedimenti penali dinanzi alle Autorita' giudiziarie dell'altra Parte sara' oggetto di comunicazioni in conformita' alle procedure previste dagli articoli IV e V. 2. La Parte richiesta notifichera' alla Parte richiedente il seguito dato alla denuncia.
Allegato - art. XVIII
ARTICOLO XVIII SPESE 1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza. 2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento internazionale e nel suo territorio delle persone private della liberta' personale e le spese di viaggio e soggiorno e le indennita' di testimoni e periti ivi citati a comparire. Le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta sono anticipate da quest'ultima e successivamente rimborsate dalla Parte richiedente.
Allegato - art. XIX
ARTICOLO XIX RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE l. Il presente Trattato sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata. 4. Ciascuna Parte puo' denunciarlo in ogni momento. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avra' ricevuto la relativa notifica. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. Fatto a Roma il giorno ventisette del mese di febbraio dell'anno duemiladue in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico
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