LEGGE 8 giugno 2010, n. 97
Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 134 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo - art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in seguito denominata "la Comunita'", da una parte, e LA BOSNIA-ERZEGOVINA, dall'altra, insieme denominate "le Parti", CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Bosnia-Erzegovina di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti gia' instaurati con la Comunita'; CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'; CONSIDERANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in seguito denominato "il trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, in particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale; CONSIDERANDO il partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina, che individua le priorita' di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, in particolare quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in seguito denominato "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' per il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi di pace di Dayton/Parigi e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti ad applicare i principi del libero mercato, la disponibilita' della Comunita' a contribuire alle riforme economiche in Bosnia-Erzegovina e l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, che saranno applicati in modo trasparente e non discriminatorio; CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di potenziare il dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea; CONSIDERANDO l'impegno delle Parti in materia di lotta alla criminalita' organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della conferenza europea del 20 ottobre 2001; PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in seguito denominato "il presente accordo") creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento in Bosnia-Erzegovina; TENENDO PRESENTE l'impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente; TENENDO PRESENTE la volonta' della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea(in seguito denominato "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Bosnia-Erzegovina di essere vincolati come parte della Comunita' europea, a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale; RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti; RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: a) aiutare la Bosnia-Erzegovina a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto; b) contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione; c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti, d) sostenere gli sforzi della Bosnia-Erzegovina volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; e) aiutare la Bosnia-Erzegovina a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante; f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina; g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
Accordo - art. 2
Articolo 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo - art. 3
Articolo 3 La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguito denominate "ADM") e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.
Accordo - art. 5
Articolo 5 La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.
Accordo - art. 6
Articolo 6 La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonche' lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Accordo - art. 8
Articolo 8 L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica e' eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo. Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo. Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.
Accordo - art. 9
Articolo 9 L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed e' attuato a norma di tali disposizioni, in particolare dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. 2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare: a) la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea; b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche attraverso scambi di informazioni pertinenti; c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea. 3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione; b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello regionale.
Accordo - art. 11
Articolo 11 1. Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo' svolgersi: a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunita' europee (in seguito denominata "la Commissione europea"), dall'altra; b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali; c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
Accordo - art. 12
Articolo 12 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.
Accordo - art. 14
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