LEGGE 8 giugno 2010, n. 97
Articolo 4 Composizione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri. 2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso. 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse puo' chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o piu' membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura. 4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. 5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3. 6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Qualora le Parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione e' definitiva. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente. 7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.
Protocollo 6 - art. 5
Articolo 5 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale puo' decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso. 3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo puo' contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi. 4. La Parte ricorrente puo' ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che cio' pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione. 5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale puo' sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facolta' di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.
Protocollo 6 - art. 6
Articolo 6 Applicazione del lodo del collegio arbitrale Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.
Protocollo 6 - art. 7
Articolo 7 Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo 1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere ad un accordo sul periodo di tempo ragionevole. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente puo' chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 6 - art. 8
Articolo 8 Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilita' delle misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente puo' chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perche' la misura non e' conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 6 - art. 9
Articolo 9 Provvedimenti temporanei in caso di non conformita' 1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non e' conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea. 2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformita' con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente puo' applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si e' pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale. 4. La sospensione dei benefici e' temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con l'accordo stesso, o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.
Protocollo 6 - art. 10
Articolo 10 1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente. 2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non e' conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente puo' mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura e' conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Protocollo 6 - art. 11
Articolo 11 Pubbliche udienze Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.
Protocollo 6 - art. 12
Articolo 12 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio puo' ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.
Protocollo 6 - art. 13
Articolo 13 Principi di interpretazione I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' europea non e' determinante per la sua interpretazione.
Protocollo 6 - art. 14
Articolo 14 Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza. 2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimita' di non divulgarli.
Protocollo 6 - art. 15
Articolo 15 Elenco di arbitri 1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi ne' ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 18.
Protocollo 6 - art. 16
Articolo 16 Nesso con gli obblighi OMC In caso di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni: a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non puo' avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non e' conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Protocollo 6 - art. 17
Articolo 17 Termini 1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono 2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti. 3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o per propria iniziativa, debitamente fondata.
Protocollo 6 - art. 18
Articolo 18 Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare il presente protocollo.
Protocollo 7 - art. 1
PROTOCOLLO 7 RIGUARDANTE LE CONCESSIONI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI E IL RICONOSCIMENTO, LA PROTEZIONE E IL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI Articolo 1 Il presente protocollo comprende: 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo); 2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).
Protocollo 7 - art. 2
Articolo 2 Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano: 1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche, a) originari della Comunita' e prodotti in conformita' delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1) e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici(2) o b) originari della Bosnia-Erzegovina e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione della Bosnia-Erzegovina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria; --------- (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1). (2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8). 2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originarie della Comunita' e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(1) e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalita' d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose(2) --------- (1) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. (2) GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9). o b) sono originarie della Bosnia-Erzegovina e sono state prodotte a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria. 3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originari della Comunita' e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli(1) --------- (1) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. o b) sono originari della Bosnia-Erzegovina e sono stati prodotti a norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria.
Protocollo 7-Allegato I
ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7 ACCORDO TRA LA COMUNITA' E LA BOSNIA-ERZEGOVINA IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II-art. 1
ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 7 ACCORDO TRA LA COMUNITA' E LA BOSNIA-ERZEGOVINA IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI Articolo 1 Obiettivi 1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocita', le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato. 2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Allegato II - art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini dell'accordo di cui al presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per: a) "originario di", se tale dicitura e' usata in relazione con il nome di una delle Parti: un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte; una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte; b) "indicazione geografica", quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPs"); c) "menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualita', al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio; d) "omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi; e) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonche' nella pubblicita'; f) "etichettatura": il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie; g) "presentazione": l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicita' e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale; h) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o piu' recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale; i) "produzione", l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati; j) "vino": unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varieta' di vite previste nell'accordo di cui al presente allegato, anche se non pigiate, o del loro mosto; k) "varieta' di vite": varieta' di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme piu' restrittive che una delle Parti contraenti puo' applicare all'uso di varieta' diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio; l) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
Allegato II - art. 3
Articolo 3 Norme generali in materia di importazione e commercializzazione Salvo diversa disposizione dell'accordo di cui al presente allegato, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.
Allegato II - art. 4
Articolo 4 Denominazioni protette Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo: i) i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro; ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati; iii) le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2; b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina: i) i riferimenti al nome "Bosnia-Erzegovina" o altri termini utilizzati per indicare questo paese; ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.
Allegato II - art. 5
Articolo 5 Protezione delle denominazioni relative agli Stati membri della Comunita' e alla Bosnia-Erzegovina 1. In Bosnia-Erzegovina, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunita' e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunita'. 2. Nella Comunita', i termini che si riferiscono alla Bosnia-Erzegovina e gli altri termini utilizzati per indicare la Bosnia-Erzegovina ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina.
Allegato II - art. 6
Articolo 6 Protezione delle indicazioni geografiche 1. In Bosnia-Erzegovina, le indicazioni geografiche relative alla Comunita' di cui all'appendice 1, parte A: a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunita' e b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunita'. 2. Nella Comunita', le indicazioni geografiche relative alla Bosnia-Erzegovina di cui all'appendice 1, parte B: a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Bosnia-Erzegovina. 3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela reciproca delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura. 4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte. 5. La protezione prevista dall'accordo di cui al presente allegato vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora a) la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata; b) l'indicazione geografica in questione sia tradotta; c) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe; d) la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983. 6. Se piu' indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione e' accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalita' pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori. 7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 e' omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS. 8. Le disposizioni dell'accordo di cui al presente allegato non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attivita' commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori. 9. Nessuna disposizione dell'accordo di cui al presente allegato obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte di cui all'appendice 1 che non e' protetta o non e' piu' protetta nel paese d'origine o e' caduta in disuso in tale paese. 10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.
Allegato II - art. 7
Articolo 7 Protezione delle menzioni tradizionali 1. In Bosnia-Erzegovina, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2: a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Bosnia-Erzegovina e b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunita' esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunita'. 2. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie, conformemente all'accordo di cui al presente allegato , per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunita'. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non puo' fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni e b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunita', come indicato nell'appendice 2.
Allegato II - art. 8
Articolo 8 Marchi commerciali 1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione. 2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione e' riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2. 3. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunita' protette ai sensi dell'articolo 4.
Allegato II - art. 9
Articolo 9 Esportazioni Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.
Allegato II - art. 10
Articolo 10 Gruppo di lavoro 1. E' istituito, conformemente all'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura. 2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. 3. Il gruppo di lavoro puo' formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunita' e in Bosnia-Erzegovina, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalita' da esse convenute.
Allegato II - art. 11
Articolo 11 Compiti delle parti 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato. 2. La Bosnia-Erzegovina nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero per il Commercio estero e le Relazioni economiche. La Comunita' nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza. 3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attivita' di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione dell'accordo di cui al presente allegato. 4. Le Parti: a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse; b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici dell'accordo di cui al presente allegato. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro; c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6; d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati; e) si comunicano le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione dell'accordo di cui al presente allegato, nonche' le misure adottate in base a tali decisioni.
Allegato II - art. 12
Articolo 12 Applicazione e funzionamento dell' accordo di cui al presente allegato Le Parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.
Allegato II - art. 13
Articolo 13 Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti 1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicita', e' contraria all'accordo di cui al presente allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta. 2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare: a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtu' dell'accordo di cui al presente allegato, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualita' del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato; b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino. 3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che: a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono stati oggetto di scambi in Bosnia-Erzegovina e nella Comunita', non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina ovvero alle norme del presente accordo e b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte e puo' comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte. 4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme dell'accordo di cui al presente allegato e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.
Allegato II - art. 14
Articolo 14 Consultazioni 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dall'accordo di cui al presente allegato. 2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi. 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure. 4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 puo' adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione dell'accordo di cui al presente allegato.
Allegato II - art. 15
Articolo 15 Transito di piccoli quantitativi 1. L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati: a) in transito sul territorio di una delle Parti; o b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo 2. 2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati: a) i quantitativi presentati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di piu' lotti distinti, non superi i 50 litri; b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati; iii) i quantitativi di proprieta' di privati che traslocano; iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro; v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse; vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali. L'esenzione di cui alla lettera a) non puo' essere cumulata con una o piu' esenzioni di cui alla lettera b).
Allegato II - art. 16
Articolo 16 Commercializzazione di scorte preesistenti 1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dall'accordo di cui al presente allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti , la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma dell'accordo di cui al presente allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono piu' conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, puo' essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
Protocollo 7-Appendice 1
APPENDICE 1 ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE (di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 7) Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 7-Appendice 2
APPENDICE 2 ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITA' (di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 7) Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 7-Appendice 3
APPENDICE 3 ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO (di cui aLL' articolO 12 dell'allegato II del protocollo 7) Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale Dichiarazioni
ATTO FINALE Parte di provvedimento in formato grafico
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