DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. 95

Type DPR
Publication 2010-05-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3, lettere a) e a-bis);

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' 8 settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008, recante «Attivita' di coordinamento, vigilanza e direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Amministrazione centrale

2.Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da ((uno o piu')) Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale.((Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).))

2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160)).

3.Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali.

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 SETTEMBRE 2025, N. 160)).

5.All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 2

Segretario Generale

1.Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, ((comma 1, terzo periodo)), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attivita'.

2.Il Segretario generale e' assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie ((e cui sono, in particolare, demandate le funzioni di coordinamento delle attivita' degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia)). Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della Segreteria generale.

2-bis.((Quando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguarda profili di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, il Segretario generale e' altresi' assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, cui e' conferito il titolo di vice Segretario generale.))

3.La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero, ((a promuovere le attivita' di comunicazione istituzionale degli uffici in Italia e all'estero, nonche' a semplificare i procedimenti di competenza del Ministero e il rapporto dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione, anche mediante)) i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie.

3-bis.Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonche' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

4.Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 3

Cerimoniale diplomatico della Repubblica

2.Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali.

3.Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale.

Art. 4

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero

1.L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; promuove la cultura della legalita'; ((coordina le attivita' degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza dell'attivita' amministrativa e di relazioni con il pubblico;)) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture.

2.L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4).

3.Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 5

Direzioni generali

2.Al Direttore generale per gli affari politici e ((la sicurezza internazionale)), nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale.

6.Al Direttore generale per la ((crescita e la promozione delle esportazioni)) spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione ((delle esportazioni e del sistema Paese nel suo complesso)).

8-bis.PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 25 SETTEMBRE 2023, N. 163. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8-ter.((La Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica attende ai seguenti compiti: a) assicura la trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per il contrasto ad attivita' di disinformazione, di competenza del Ministero; b) assicura la trattazione delle tematiche di competenza del Ministero relative all'intelligenza artificiale; c) cura la sicurezza cibernetica; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Ministero; e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; g) promuove l'innovazione tecnologica nell'attivita' dell'amministrazione centrale e delle sedi all'estero.))

Art. 6

Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati

1.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 2021, N. 211.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

3.Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze.

4.Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e ((la formazione)) di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Art. 8

Comitati

1.Entro i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro puo' istituire con proprio decreto, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini, speciali comitati per l'esame di questioni ((attinenti all'ambito di competenza del Ministero)), affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione.

2.Il decreto di cui al comma 1 ne determina le attribuzioni, la composizione e la durata. Ai componenti di tali Comitati non spetta alcun compenso o rimborso comunque denominato.

Art. 9

Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale

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