LEGGE 4 giugno 2010, n. 96
Note all'art. 12. - Si riporta il testo degli articoli 14 e 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino», come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello). - 1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici e' vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 9, comma 1. 2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati, nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito e' comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalita' di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni. 4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l'estrazione dell'enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all'ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. 5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rivelatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza denaturante. 6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001. 7. La preparazione del vinello e' consentita: a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacita' ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. 8. (abrogato)». «Art. 37 (Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260). - 1. All'art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «10-bis. Chiunque non osserva le modalita' e le prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonche' della legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro. 10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro. 10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro». 2. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e' abrogato; conseguentemente, alla rubrica del medesimo art. 3, le parole: «Disposizioni finali ed» sono soppresse. 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2007», come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova). - 1. In applicazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4. 4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3. 5. I controlli di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 6. La legge 3 maggio 1971, n. 419, nonche' la legge 10 aprile 1991, n. 137, sono abrogate. Nell'ambito dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fatti salvi gli accertamenti svolti sulla base delle suddette leggi. 7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo del servizio e modalita' di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.».
Art. 13
(Modifica all'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88)
1.All'articolo 33, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: "d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti; d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia; d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione".
Note all'art. 13. - Si riporta il testo dell'art. 33, della legge 7 luglio 2009, n. 88 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008», come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria). - 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento; b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista dall'art. 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni; c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'art. 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori: 1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operativita' nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita' e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale; 2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci, modulati anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario; 3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia; 4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione; d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti; d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identita'; il sistema di prevenzione e' istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali la societa' CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia; d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione; e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da: 1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita' delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali; 2) istituire un organismo avente personalita' giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze; 3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le relative forme di pubblicita'; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti; 4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonche' l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'art. 1815 del codice civile; 5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche' la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4); 6) individuare cause di incompatibilita', tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalita' e l'autonomia dell'operativita'; 7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati nell'esercizio delle attivita' di pertinenza; 8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attivita' finanziaria gia' abilitati, purche' in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina; 9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia di maggiori dimensioni; 10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme di responsabilita' del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti; f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalita' di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 14
(Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR)
1.All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «commi 1 e 2 dell'articolo 2», sono inserite le seguenti: «, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».
Note all'art. 14. - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) come modificato dalla presente legge: «Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente percepito. Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore e' tenuto alla restituzione dell'indebito nonche', nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito».
Art. 15
(Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)
Art. 16
(Recepimento della direttiva 2009/31/CE)
1.Nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2009/31/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/ CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Governo e' tenuto al rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, nonche' dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 del presente articolo. Dall'attuazione della citata direttiva 2009/31/CE non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sui decreti legislativi di attuazione deve comunque essere richiesto il parere parlamentare di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
Note all'art. 16. - La direttiva 2009/31/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140. - Il testo del comma 1 dell'art. 8, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 «Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto» cosi' recita: «1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite dall'art. 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo». - La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
Art. 17
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2009/28/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2009/119/CE. Misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia, nonche' in materia di recupero di rifiuti)
2.Ai sensi del comma 1, anche al fine di sostenere la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e di conseguire con maggior efficacia gli obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, l'alcol etilico di origine agricola proveniente dalle distillazioni vinicole si considera ricompreso nell'ambito della definizione dei bioliquidi quali combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'elettricita', il riscaldamento e il raffreddamento, prodotti a partire dalla biomassa, di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per tale scopo nella produzione di energia elettrica mediante impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, l'entita' della tariffa di 28 euro cent/kWh di cui al numero 6 della tabella 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applica anche all'alcol etilico di origine agricola proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, di cui all'articolo 103-tervicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007. La presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ne' incrementi delle tariffe a carico degli utenti.
6.Gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Organismo di cui al comma 5 sono posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.Ai fini delle attivita' di recupero relative alla formazione di rilevati e al riutilizzo per recuperi ambientali, di cui alla lettera c) del punto 13.6.3 dell'allegato 1, suballegato 1, al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, nell'impiego dei gessi derivanti dalle produzioni di acidi organici, in particolare di acido tartarico naturale derivante dai sottoprodotti vitivinicoli, e in cui la presenza di sostanza organica rappresenta un elemento costituente il rifiuto naturalmente presente e non un elemento esterno inquinante, nell'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale, secondo il metodo previsto nell'allegato 3 al citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, non e' richiesto il parametro del "COD".
Art. 18
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole)
1.Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e successive modificazioni, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: «l'essiccazione,» sono inserite le seguenti: «nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina,».
Note all'art. 18. - La direttiva 91/676/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 375. - Si riporta il comma 1, dell'art. 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione). - 1. Le vinacce vergini, nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per il territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».
Art. 19
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni)
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente, e della direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/ CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Note all'art. 19. - La direttiva 2008/99/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre 2008, n. L 328. - La direttiva 2009/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 ottobre 2009, n. L 280. - La sezione III, del capo I, e gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) recano, rispettivamente: «Responsabilita' amministrativa da reato» «Art. 12 (Casi di riduzione della sanzione pecuniaria). - 1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita'. 2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a euro 10.329.». «Art. 13 (Sanzioni interdittive). - 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'art. 12, comma 1.».
Art. 20
(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117)
1.Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o piu' delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata;».
2.Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e' aggiunto l'allegato III-bis, di cui all'allegato 1 alla presente legge.
Note all'art. 20. - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE9, come sostituto dalla presente legge: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) rifiuto pericoloso: la definizione di cui all'art. 184, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006; c) rifiuto inerte: i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o piu' delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata; d) rifiuti di estrazione: rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; e) terra non inquinata: terra ricavata dallo strato piu' superficiale del terreno durante le attivita' di estrazione e non inquinata, ai sensi di quanto stabilito all'art. 186, decreto legislativo n. 152 del 2006; f) risorsa minerale o minerale: un deposito naturale nella crosta terrestre di sostanze organiche o inorganiche, quali combustibili energetici, minerali metallici, minerali industriali e minerali per l'edilizia, esclusa l'acqua; g) industrie estrattive: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto; h) offshore: la zona del mare e del fondo marino che si estende dalla linea di bassa marea delle maree ordinarie o medie verso l'esterno; i) trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche; l) sterili: il materiale solido o i fanghi che rimangono dopo il trattamento dei minerali per separazione (ad esempio: frantumazione, macinazione, vagliatura, flottazione e altre tecniche fisico-chimiche) per ricavare i minerali pregiati dalla roccia meno pregiata; m) cumulo: una struttura attrezzata per il deposito dei rifiuti di estrazione solidi in superficie; n) diga: una struttura attrezzata, progettata per contenere o confinare l'acqua e/o i rifiuti di estrazione all'interno di un bacino di decantazione; o) bacino di decantazione: una struttura naturale o attrezzata per lo smaltimento di rifiuti di estrazione fini, in genere gli sterili, nonche' quantitativi variabili di acqua allo stato libero derivanti dal trattamento delle risorse minerali e dalla depurazione e dal riciclaggio dell'acqua di processo; p) cianuro dissociabile con un acido debole: il cianuro e i suoi composti che si dissociano con un acido debole ad un pH determinato; q) percolato: qualsiasi liquido che filtra attraverso i rifiuti di estrazione depositati e che viene emesso dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o vi e' contenuto, compreso il drenaggio inquinato, che possa avere effetti negativi per l'ambiente se non viene trattato adeguatamente; r) struttura di deposito dei rifiuti di estrazione: qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione. In particolare, ricadono nella definizione: 1) le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di categoria A e le strutture per i rifiuti di estrazione caratterizzati come pericolosi nel piano di gestione dei rifiuti di estrazione; 2) le strutture per i rifiuti di estrazione pericolosi generati in modo imprevisto, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a sei mesi; 3) le strutture per i rifiuti di estrazione non inerti non pericolosi, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a un anno; 4) le strutture per la terra non inquinata, i rifiuti di estrazione non pericolosi derivanti dalla prospezione o dalla ricerca, i rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba nonche' i rifiuti di estrazione inerti, dopo un periodo di accumulo o di deposito di rifiuti di estrazione superiore a tre anni; s) incidente rilevante: un evento avvenuto nel sito nel corso di un'operazione concernente la gestione dei rifiuti di estrazione in uno stabilimento contemplato dal presente decreto che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente all'interno o all'esterno del sito; t) sostanza pericolosa: una sostanza, una miscela o un preparato pericoloso ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, o del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni; u) migliori tecniche disponibili: le tecniche definite all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; v) corpo idrico recettore: le acque costiere, le acque sotterranee, le acque di superficie, le acque di transizione, come definite nella parte terza del decreto n. 152 del 2006; z) ripristino: il trattamento del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, al fine di ripristinare uno stato soddisfacente del terreno, in particolare riguardo alla qualita' del suolo, alla flora e alla fauna selvatiche, agli habitat naturali, ai sistemi delle acque dolci, al paesaggio e agli opportuni utilizzi benefici; aa) prospezione o ricerca: la ricerca di depositi minerali di valore economico, compreso il prelievo di campioni, il campionamento di massa, le perforazioni e lo scavo di fosse, esclusi i lavori necessari allo sviluppo di tali depositi e le attivita' direttamente connesse con un'operazione estrattiva esistente; bb) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; cc) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale di cui agli articoli 6 e 7 o che ha un interesse da far valere in tali processi; ai fini della presente definizione, si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dalle norme vigenti; dd) operatore: il titolare di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 624 del 1996», o la diversa persona fisica o giuridica incaricata della gestione dei rifiuti di estrazione, compresi il deposito temporaneo dei rifiuti di estrazione e le fasi operative e quelle successive alla chiusura; ee) detentore dei rifiuti: chi produce i rifiuti di estrazione o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; ff) persona competente: il direttore responsabile di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo n. 624 del 1996, o altra persona fisica che dispone delle conoscenze tecniche e della necessaria esperienza incaricata dal direttore responsabile; gg) autorita' competente: l'autorita' definita dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e secondo il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dalle singole leggi regionali sulle attivita' estrattive; hh) sito: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all'art. 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'art. 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996; ii) modifiche sostanziali: modifiche strutturali o operative, comprese le variazioni del tipo di rifiuto depositato, di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione che, secondo l'autorita' competente, potrebbero avere effetti negativi significativi per la salute umana o per l'ambiente.».
Art. 21
(Semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2014, N. 49)).
3.Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, nonche' per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, entro il 30 giugno 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita' e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono comunicate ai produttori delle apparecchiature medesime mediante il sito www.registroaee.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei RAEE o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori comunicano entro il 30 giugno 2010 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009, suddivise secondo le categorie di cui all'allegato 1A annesso al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali. Entro lo stesso termine i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non e' possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dal comma 2, lettera e), del presente articolo, negli anni 2006, 2007 e 2008.
Art. 22
(Disposizioni in materia di tempo legale, anche in attuazione della direttiva 2000/84/CE)
1.A decorrere dall'anno 2010 il periodo dell'ora estiva, in attuazione della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, ha inizio alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di marzo e termina alle ore 1,00 del mattino, tempo universale coordinato, dell'ultima domenica di ottobre.
2.Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, sono abrogati.
3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli organismi pubblici provvedono alle attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 22. - Il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, abrogato dalla presente legge, recava: «Disciplina del servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia secondo il tempo solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si denominera' tempo dell'Europa centrale». - La legge 24 dicembre 1966, n. 1144, abrogata dalla presente legge, recava: «Disciplina dell'ora legale».
Art. 23
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/44/CE)
2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 23. - La direttiva 2009/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146. - Il testo degli articoli 72 e 202 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», cosi' recitano: «Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1. L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti dall'art. 70 e' dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione dei contratti dell'insolvente. 2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato nonche' le relative modalita' di accertamento e di liquidazione. 3. La liquidazione delle insolvenze di mercato e' effettuata da uno o piu' commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennita' spettante ai commissari e' determinata dalla CONSOB ed e' posta a carico delle societa' di gestione dei mercati nei quali l'insolvente ha operato, in base ai criteri dalla stessa stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia. 4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui mercati e ai gestori dei servizi di mercato. 5. Alla chiusura della procedura di liquidazione dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi diritto, per i crediti residui, un certificato di credito, comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile. 6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli». «Art. 202 (Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1, comma 5, lettere a) e b). 2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale puo' coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'art. 72».
Art. 24
(Delega al Governo per il recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia di remunerazione degli amministratori delle societa' quotate)
1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, e della sezione II, paragrafi 5 e 6, della raccomandazione 2009/385/CE della Commissione, del 30 aprile 2009.
Note all'art. 24. - La raccomandazione 2004/913/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 dicembre 2004, n. L 385. - La raccomandazione 2009/385/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 maggio 2009, n. L 120.
Art. 25
(Attuazione del regolamento (CE) n. 1198/2006)
2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 26
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)
1.Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/ CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.
Note all'art. 26. - La direttiva 2007/61/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 novembre 2007, n. L 305.
Art. 27
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 1249/2008 della Commissione, relativi alla classificazione delle carcasse suine)
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