LEGGE 19 luglio 2010, n. 111
Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2 , e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Avvertenza: Il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2010. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 77.
Allegato
Allegato modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 All'articolo 1: al comma 1: al primo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98»; al secondo periodo, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294»; al comma 2: al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 55» sono inserite le seguenti: «, comma 5,»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando l'obbligo di cui al primo periodo». All'articolo 2: al comma 1, la parola: «CO ² » e' sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica (CO² )»; al comma 3: al primo periodo, le parole: «come modificata dalla direttiva 2009/ 29/CE» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE»; al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»; al comma 4, le parole: «ai pertinenti capitoli di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «, per le attivita' stabilite dall'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; nella rubrica, la parola: «CO ² » e' sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica». Nel titolo, la parola: «CO ² » e' sostituita dalle seguenti: «anidride carbonica».
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