DECRETO 21 maggio 2010, n. 123

Type Decreto
Publication 2010-05-21
Ultimo aggiornamento 2010-08-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2010

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 15, comma 2;

Visto l'articolo 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto interministeriale siano definite le norme istitutive dell'ente, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, contestualmente soppressi, in un unico istituto denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto l'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto l'articolo 25, comma 2, lettera e), della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei Deputati;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota del 24 maggio 2010;

Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nei termini previsti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Costituzione

1.L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di seguito denominato anche Istituto, e' ente pubblico di ricerca, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile. Nell'ISPRA, retto dal presente regolamento, nonche' da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.L'ISPRA e' istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.

3.L'ISPRA e' sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.

4.L'ISPRA ha sede in Roma. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali puo' istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 38, del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.): «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Lo statuto dell'agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.». - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, (S.O.). - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285: «Art. 1-bis (Disposizioni concernenti organismi operanti nel settore ambientale). - 1. In sede di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, da effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso il medesimo Ministero tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente trasferimento all'Agenzia del personale non piu' impiegato presso le suddette commissioni e i suddetti comitati e delle corrispondenti risorse finanziarie. 2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui al comma 1, trasferiti all'ANPA ai sensi del medesimo comma, continuano a prestare la propria attivita' nell'ambito dell'Agenzia in analoga posizione e con analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora siano appartenenti al personale civile e militare dello Stato e degli enti pubblici, anche economici, essi, alla scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo organico dell'ANPA. 3. Con apposito regolamento si provvede anche al riordino delle commissioni e dei comitati tecnico-scientifici operanti presso altri Ministeri, istituti ed enti pubblici, tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 1-ter, comma 5, del presente decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA secondo le modalita' definite con il medesimo regolamento. E' abrogato l'ultimo periodo del comma 5, dell'art. 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Restano ferme tutte le altre competenze dei Servizi tecnici nazionali. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA (ENEA-DISP), i relativi compiti, il personale, le strutture, le dotazioni tecniche e le risorse finanziarie sono trasferiti all'ANPA. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282. 6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche' le norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In applicazione del presente comma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, il contributo ordinario per le spese relative al funzionamento dell'ICRAM e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche mediante apposito comando di dipendenti di ogni altra amministrazione dello Stato o delle societa' a partecipazione statale di prevalente interesse pubblico ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.». - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, (S.O.): «2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonche' negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.». - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, (S.O.): «3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.». - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 9, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97: «4. L'ISPRA, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attivita' realizzate dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonche' il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.». - Si riporta il testo dell'art. 25, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, (S.O.): «Art. 25 (Delega al Governo in materia nucleare). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione; b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali; d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita; e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita'; f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione; g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato; i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee; m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica; n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning"; o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti; p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi; q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'. 3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Al comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale". 5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. All'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".». - Si riporta il testo del comma 35-octies, dell'art. 17, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150: «35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi, almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 28, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: «5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.».

Art. 2

Compiti istituzionali

1.L'Istituto svolge attivita' di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina e terrestre e delle rispettive colture, nonche' alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni gia' di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.

2.Con riferimento alle attivita' di cui al comma precedente, l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

Art. 3

Disposizioni finanziarie e contabili

2.Per l'amministrazione e la contabilita' l'Istituto emana apposito regolamento sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3.L'Istituto e' sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e' inserito nella tabella A allegata alla stessa legge.

Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2003, n. 103, (S.O.). - La legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298. - Si riporta il testo della tabella A allegata alla citata legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni: «Tabella A Accademia nazionale dei lincei Aereo club d'Italia Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) Agenzia nazionale per la sicurezza del volo Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993 Agenzia per la diffusione delle teconologie per l'innovazione Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Agenzia spaziale italiana Automobile club d'Italia Autorita' garante della concorrenza e del mercato Autorita' portuali Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo Aziende di promozione turistica Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992 Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate Centro europeo dell'educazione (CEDE) Club alpino italiano Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) Comitato per l'intervento nella SIR Commissione nazionale per la societa' e la borsa (CONSOB) Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10000 abitanti Consiglio nazionale delle ricerche Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura Consorzi interuniversitari Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti, nonche' altri enti pubblici Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali Consorzio canale Milano-Cremona-Po Consorzio del Ticino Consorzio dell'Adda Consorzio dell'Oglio Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste Consorzio per la zona agricola industriale di Verona Ente acquedotti siciliani Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano Ente autonomo del Flumendosa Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma Ente irriguo Umbro-Toscano Ente mostra d'oltremare di Napoli Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) Ente nazionale corse al trotto Ente nazionale italiano turismo Ente nazionale per il cavallo italiano Ente nazionale per la cellulosa e la carta Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) Ente nazionale sementi elette Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Ente risorse idriche molise (ERIM) Ente teatrale italiano Ente zona industriale di Trieste Enti parchi nazionali Enti parchi regionali Enti provinciali per il turismo Enti regionali di sviluppo agricolo Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como Gestioni governative ferroviarie Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE) Istituti sperimentali agrari Istituti zooprofilattici sperimentali Istituto agronomico per l'Oltremare Istituto centrale di statistica (ISTAT) Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima Istituto di biologia della selvaggina Istituto di studi e analisi economica (ISAE) Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" Torino Istituto italiano di medicina sociale Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto nazionale della nutrizione Istituto nazionale di alta matematica Istituto nazionale di fisica nucleare Istituto nazionale di geofisica Istituto nazionale di ottica Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) Istituto nazionale economia agraria Istituto nazionale per la fisica della materia Istituto nazionale per le conserve alimentari Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990 Jockey club d'Italia Lega italiana per la lotta contro i tumori Lega navale italiana Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992 Province Regioni Riserva fondo lire UNRRA Scuola superiore dell'economia e delle finanze Societa' degli Steeple-chases d'Italia Soprintendenza archeologica di Pompei Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli Stazioni sperimentali per l'industria Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti Universita' statali, istituti istruzione universitaria e enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale».

Art. 4

Organi dell'Istituto

2.Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3.Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano gli emolumenti da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5

Il presidente

1.Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina.

Note all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151: «2. La nomina dei presidenti degli enti di ricerca, dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, dell'ASI e dell'ENEA e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentite le commissioni parlamentari competenti, fatte salve le procedure di designazione previste dalla normativa vigente per specifici enti e istituzioni. I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non piu' di due mandati. Il periodo svolto in qualita' di commissario straordinario e' comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.».

Art. 6

Il consiglio di amministrazione

1.Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da sei membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto.

3.Le sedute del consiglio sono convocate dal presidente mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai consiglieri per mezzo di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. Il consiglio puo' essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4.Per la validita' delle riunioni del consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

5.In caso di urgenza, il presidente puo' convocare il consiglio con preavviso di quarantotto ore o, su richiesta del collegio dei revisori rivolta al presidente, quando cio' si renda necessario per l'esercizio dei poteri ad esso inerenti.

6.Il segretario, nominato dal consiglio di amministrazione, redige e cura la tenuta dei verbali di ciascuna seduta. Ciascun verbale e' firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 7

Il collegio dei revisori dei conti

1.Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale, ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I rimanenti componenti sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori contabili ovvero di comprovata capacita' giuridico-amministrativa. Almeno uno di tali componenti e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

2.Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso e' attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193: «Art. 2 (Il controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile). - 1. Ai controlli di regolarita' amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonche' i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale. 2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 3. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile. 4. I membri dei collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.». - Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice civile: «Art. 2409-bis (Controllo contabile). - Il controllo contabile sulla societa' e' esercitato da un revisore contabile o da una societa' di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, e' soggetta alla disciplina dell'attivita' di revisione prevista per le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.».

Art. 8

Il consiglio scientifico

2.Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonche' per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalita' per la valutazione dell'attivita' scientifica dell'ente.

3.Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.

Note all'art. 8: - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note all'art. 5.

Art. 9

Il direttore generale

1.Il direttore generale, il cui rapporto e' regolato con contratto di diritto privato della durata di tre anni, rinnovabile una sola volta, e' nominato, su proposta del presidente, con delibera del consiglio di amministrazione. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla proposta del presidente. Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

3.Il direttore generale interviene, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 10

Personale e assetto organizzativo

1.L'ISPRA, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, adegua il proprio ordinamento ai principi dell'articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.Le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale a tempo indeterminato e determinato dell'ISPRA sono disciplinate dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in quanto applicabile agli enti di ricerca.

3.Il personale del ruolo degli enti soppressi di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' inquadrato nel ruolo dell'ISPRA mantenendo il proprio stato giuridico ed economico. Il numero delle unita' di personale non puo' eccedere il limite complessivo di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

4.La direzione dei dipartimenti puo' essere attribuita a professori universitari di ruolo, ricercatori e tecnologi dell'ISPRA o di altri enti di ricerca o a dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza professionale. Si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'ISPRA si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

5.Lo statuto di cui all'articolo 14 e' redatto secondo il principio di unificazione delle funzioni di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale e del conseguente minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.

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