DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 133
Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'articolo 743;
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il riordino dell'Aero Club d'Italia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ;
Visto il regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, di approvazione del nuovo statuto degli Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004;
Ravvisata l'esigenza di aggiornare ed integrare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, alla luce della piu' recente normativa nel settore della navigazione aerea nonche' dell'evoluzione tecnologica e della diffusione dell'attivita' del volo da diporto o sportivo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Prescrizioni generali e sicurezza
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina l'attivita' di volo da diporto o sportivo, di seguito denominato: «VDS», e si applica a tutti gli apparecchi VDS individuati nell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;» L'articolo 743 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, cosi' recita: «Art. 743. (Nozione di aeromobile). Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresi' considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.». La legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il Riordinamento dell'Aero Club d'Italia, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1954, n. 145. Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 recante «Uso dello spazio aereo, in attuazione della delega prevista dalla legge 23 maggio 1980, n. 242» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1981, n. 233. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante il Regolamento di attuazione della Legge. 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215. Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. Il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 785/2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 30 aprile 2004, n. L 138. Il decreto del Presidente del Consiglio20 ottobre 2004, recante «Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2005, n. 7. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261.
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131. - L'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) cosi' recita: «Art. 2 (Funzioni). - 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche gia' attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti: a) regolamentazione tecnica ed attivita' ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonche' tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza; b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati; c) attivita' di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attivita' di assistenza al volo; d) rapporti con enti, societa' ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione; e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione; f) definizione e controllo dei parametri di qualita' dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonche' eventuale partecipazione all'attivita' di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico. 2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonche' funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.» - Le disposizioni contenute nell'ANNESSO 2 ICAO, richiamate peraltro in AIP-Italia, concernono le regole dell'aria la cui osservanza e' imposto ai piloti ed agli esercenti da parte degli enti che forniscono i servizi di assistenza al volo (ENAV S.p.A. ed Aeronautica Militare);
Art. 3
Responsabilita' per la condotta dei voli
1.Il pilota responsabile dell'apparecchio VDS, nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni dell'ENAC, in materia di navigazione e traffico aereo, e di quelle del fornitore di servizi del traffico aereo competente, prima dell'inizio ed in ogni fase del volo, e' tenuto ad accertarsi delle proprie condizioni psico-fisiche, delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza dell'apparecchio VDS e degli equipaggiamenti necessari per la tipologia di volo che intende effettuare, adottando, sulla base del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, tutte le misure idonee affinche' il volo non pregiudichi la propria incolumita' e quella dei terzi.
2.Il pilota di cui all'articolo 2, lettera e), e' responsabile della condotta e dell'utilizzo dell'apparecchio VDS dalla fase di approntamento del mezzo per l'effettuazione del volo fino alla definitiva messa in sicurezza per la sosta. In caso di attivita' didattica il pilota responsabile e' l'istruttore di volo.
3.Il passeggero e l'allievo degli apparecchi per il volo libero, pilotabili con lo spostamento congiunto del peso, si attengono scrupolosamente alle istruzioni impartite loro dal pilota responsabile.
4.Qualora il pilota responsabile disattenda le prescrizioni di cui al comma 1, adottando una condotta di volo che metta a repentaglio la sua e l'altrui incolumita' e, pertanto, tale da ingenerare dubbi sulla persistenza della sua idoneita' psico-fisica, l'Aero Club d'Italia puo' rinviarlo a visita medica presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 13, sospendendo, in via cautelare, l'attestato d'idoneita' al pilotaggio.
Art. 4
Sistemi di sicurezza
1.Gli apparecchi VDS sono colorati con tonalita' a forte contrasto con il cielo e la terra e sono dotati di cinture di sicurezza per il pilota e per il passeggero. Gli apparecchi VDS di cui all'articolo 2, lettere b) e c), sono dotati di strumento indicatore di quota.
2.Sono dotati di paracadute balistico, gli apparecchi VDS ad ala fissa, prodotti industrialmente anche in kit di montaggio, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e gli apparecchi VDS ad ala fissa amatoriali, non realizzati mediante kit di montaggio prodotto industrialmente, di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
3.A bordo degli apparecchi VDS a cabina aperta, e' obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato al tipo di apparecchio ed all'attivita'.
4.In caso di volo sull'acqua oltre la distanza di planata dalla spiaggia o in caso di decollo o atterraggio da siti per i quali le relative traiettorie rendano possibile, in caso di avarie, il ricorso all'ammaraggio forzato, e' obbligatorio avere a bordo un giubbotto salvagente per ciascuno occupante.
5.Il pilota comunica alla base di partenza o ad un terza persona che si incarichi dell'attivazione della procedura, la rotta e la destinazione del volo, nel caso in cui l'apparecchio VDS non sia dotato di un trasmettitore localizzatore, anche portatile, attivabile in caso di emergenza al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di ricerca e di soccorso.
Art. 5
Emanazione di restrizioni, divieti e sicurezza in generale, limiti alle operazioni di volo
1.L'ENAC, anche su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero della difesa, in relazione ad esigenze di sicurezza della navigazione aerea civile e militare, adotta specifiche restrizioni di natura temporanea all'attivita' di volo, indicando la durata del divieto o delle limitazioni all'attivita' ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.
2.Alle misure di cui al comma 1 e' data tempestiva pubblicita' mediante le modalita' e le procedure di cui al Regolamento ENAC "Servizio informazioni aeronautiche", approvato con deliberazione del 24 maggio 2007.
3.L'Aero Club d'Italia, nel rispetto della normativa vigente, puo' intervenire per fronteggiare situazioni impreviste ovvero contingenti che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza della navigazione aerea degli apparecchi VDS.
Note all'art. 5: - Il Regolamento «Servizio Informazioni Aeronautiche» Edizione 1 del 24 maggio 2007 e' consultabile sul sito www.enac.it
Art. 6
Uso delle aree per decollo ed atterraggio
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