DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010, n. 154
Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
Visti il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ed il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'Adunanza del 24 maggio 2010, integralmente recepito, salvo il suggerimento formale relativo all'articolo 8 del presente regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE
Art. 1
Obiettivi
Avvertenza: - II testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee) e' il seguente: «2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalita' di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalita' di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti.». - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e successive modificazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. - Il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E. 1° dicembre 2008, n. L 321. - Il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. L 54. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. Note all'art. 1: - Per il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 e per il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 si vedano le note alle premesse.
Art. 2
Data di rilevazione
1.Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la data di riferimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura e' fissata al 24 ottobre 2010. Le informazioni da rilevare fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni alla compilazione dei questionari di azienda agricola che saranno divulgate dall'ISTAT.
Note all'art. 2: - Si riporta l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee): «Art. 17 (6° Censimento generale dell'agricoltura). - 1. In considerazione della necessita' e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura. 2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalita' di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalita' di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti. 3. Per le Regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilita' interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. 4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'art. 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT».
Art. 3
Unita' di rilevazione
1.L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola e zootecnica. E' unita' di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.
2.L'azienda agricola e zootecnica e' definita come unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attivita' agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, societa', ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o compartecipanti, sia in forma associata.
Art. 4
Campo di osservazione e caratteristiche da rilevare
1.Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'ISTAT con il Piano generale di censimento di cui all'articolo 7 nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola.
2.Sono incluse nel campo di osservazione del censimento le aziende agricole la cui attivita' e' esclusivamente il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali.
3.Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sono escluse dal campo di osservazione del censimento le aziende esclusivamente forestali, nonche' le altre tipologie di unita' indicate dal Piano generale di censimento.
4.Il Censimento generale dell'agricoltura rileva, mediante i contenuti informativi presenti nel questionario di cui all'articolo 5, le caratteristiche strutturali delle singole aziende richieste dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 e le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno informativo statistico di carattere nazionale e regionale.
Note all'art. 4: - Per il regolamento (CE) 19-11-2008 n. 1166/2008 si vedano le note alle premesse.
Art. 5
Tecnica di rilevazione
1.Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante apposito questionario predisposto e fornito dall'ISTAT agli organi di censimento insieme a modelli ausiliari e altri stampati necessari per la rilevazione.
2.Per la raccolta dei dati e' fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
3.Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore;
4.Le unita' di rilevazione di cui all'articolo 3 sono individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'ISTAT utilizzando le informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, e negli archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo.
Titolo II ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI CENSIMENTO
Art. 6
Ruolo dell'ISTAT
1.L'ISTAT predispone ed adotta il Piano generale di censimento. Attraverso il Piano generale, le circolari e le istruzioni agli organi censuari vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione censuaria. L'ISTAT sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento.
Art. 7
Piano generale di censimento
1.La rilevazione censuaria e' organizzata sulla base del Piano generale di censimento predisposto dall'ISTAT secondo principi di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita'.
2.Il Piano generale di censimento definisce le regole, i criteri generali e gli standard cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei relativi piani di censimento e, in particolare, il calendario delle operazioni, le modalita' di formazione del personale, le modalita' di raccolta e registrazione dei dati, gli standard di riferimento per l'organizzazione della rete censuaria, le caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione.
Art. 8
Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni
1.La rilevazione censuaria si svolge a scelta della Regione secondo i due modelli organizzativi di cui agli articoli 11 e 12 e specificati nel Piano generale di censimento: uno ad alta partecipazione e uno a partecipazione integrativa.
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