DECRETO 5 agosto 2010, n. 147
Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2010
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi ed, in particolare, il comma 3-bis del medesimo articolo 75, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'emanazione di norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
Visto l'articolo 236, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, supplemento ordinario, recante: «Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due e tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio» e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di regolamentare la sostituzione di taluni componenti dell'impianto frenante dei motocicli;
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1.Il regolamento si applica ai sistemi dischi freno, di seguito definiti «sistema» come specificato al successivo articolo 2, destinati ad essere installati sui motocicli - categoria internazione L3 - quali elementi di sostituzione dei corrispondenti componenti originali o loro ricambi.
2.I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni e alle procedure di prova previste dal presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Il comma 3-bis dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita: «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi». - Il comma 2 dell'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 cosi' recita: «2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.». - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001, n.160. - La direttiva 18 marzo 2002, n. 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 124. - La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - L'art. 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: - La direttiva 5 aprile 1993 n. 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e' stata pubblicata nella G.U.C.E. 15 maggio 1993, n. 121.
Art. 3
Omologazione dei sistemi
1.La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un servizio tecnico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, cosi' come indicato all'articolo 3, lettera ll), del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 162 del 12 luglio 2008, secondo le modalita' previste dal decreto 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2.I sistemi sono omologati solo ed esclusivamente per essere installati su veicoli equipaggiati dall'origine con freni a disco. Nel caso di veicoli con elementi frenanti diversi su assi distinti, i sistemi possono essere omologati solo ed esclusivamente per essere installati sull'asse del veicolo equipaggiato dall'origine con freni a disco.
3.Ogni sistema e' omologato, con eventuali estensioni di omologazione, in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4.A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione ovvero di estensione di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
5.La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Note all'art. 3: - L'allegato IV del D.M. 2 maggio 2001, n. 277, cosi recita: Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 4
Caratteristiche generali dei sistemi
1.Ciascun sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo che, in condizioni normali di impiego e malgrado le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le funzioni dell'impianto di frenatura originario del veicolo.
2.In particolare, il sistema deve essere progettato, costruito e montato in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.
3.E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema richieda la sostituzione o modifiche di attuatori, centraline, e relativi software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, ivi compresa la sostituzione del fluido idraulico con altro di caratteristiche diverse da quello indicato dal costruttore del veicolo.
4.Ogni sistema, una volta installato sul veicolo, deve consentire il ripristino della configurazione originaria del veicolo con la semplice rimozione dello stesso sistema e il montaggio dei corrispondenti elementi originari. E' possibile derogare alla prescrizione di cui al comma 4, subordinatamente al rilascio del nulla osta del costruttore del veicolo, con il quale si autorizzano le modifiche necessarie all'installazione del sistema.
Art. 5
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sui veicoli
1.Gli Uffici della motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli veicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.
2.L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti all'articolo 4, comma 3, dal costruttore del veicolo. La dichiarazione e' redatta secondo il modello riportato in allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Aggiornamento della carta di circolazione
1.Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 5, gli Uffici della motorizzazione civile procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione.
2.In fase di aggiornamento della carta di circolazione, secondo quanto indicato al comma 1, sono apportate le eventuali modifiche e prescrizioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal costruttore del sistema, indicata all'articolo 7.
Art. 7
Prescrizioni per il costruttore del sistema
1.Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione di base conseguita (omettendo le eventuali estensioni), chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui all'articolo 3, comma 4. Tale marchio va apposto direttamente su ogni singolo disco freni componente il sistema.
2.Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 5, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3.Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso, manutenzione e installazione dello stesso, destinate all'utilizzatore.
Art. 8
Conformita' della produzione
1.Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 107 dell'11 maggio 2009.
2.I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.
4.L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.
Art. 9
Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione europea
1.I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopraccitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza.
2.La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
Il Ministro: Matteoli
Visto, Il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 206
Allegato A
Allegato A Modello della scheda informativa. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Allegato B Modello del certificato di omologazione/estensione. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Allegato C Procedura per la verifica dell'idoneita' di un sistema dischi freno per motocicli ai fini della sua omologazione. 1. Requisiti generali dei sistemi dischi freno I sistemi dischi freno devono: a) soddisfare le medesime disposizioni di frenatura secondo le quali e' stato omologato il tipo di veicolo per il quale e' richiesta l'omologazione del sistema; b) presentare caratteristiche di attrito dinamiche non inferiori a quelle del sistema di frenatura originale; c) possedere caratteristiche meccaniche tali da garantire almeno gli stessi standard del sistema di frenatura originale; d) presentare stabilita' alle differenti temperature. 2. Prove La verifica di idoneita' di un sistema dischi freno e' effettuata attraverso le prove di seguito descritte. 2.1 Veicolo di prova Un veicolo, considerato rappresentativo per il tipo per il quale viene richiesta una omologazione di un sistema dischi freno, deve essere equipaggiato con tale sistema e dotato, tra l'altro, di dispositivi idonei per una prova del freno in conformita' alle disposizioni della direttiva 93/14/CEE e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito citate solo come direttiva 93/14/CEE) o degli equivalenti regolamenti UNECE. Tutte le prove di seguito elencate devono essere eseguite con freni rodati. Per le prove comparative tra il sistema dischi freno e il sistema freni originale e' necessario applicare lo stesso programma di rodaggio. 2.2 Conformita' alla direttiva 93/14/CEE ovvero alla regolamentazione UNECE La conformita' ai requisiti della regolamentazione della direttiva 93/14/CEE ovvero ai corrispondenti regolamenti UNECE, secondo il criterio indicato al punto 1), lettera a), deve essere certificata per il relativo tipo di veicolo con le seguenti prove: 2.2.1 Impianto freno di servizio 2.2.1.1 Prove del freno tipo 0, con motore disinnestato. 2.2.1.2 Prove del freno tipo 0, con motore innestato. 2.2.1.3 Prove di tipo 0, con motore disinnestato e freni bagnati 2.2.1.3 Prove del freno tipo I (prova della riduzione dell'efficienza frenante). Al termine della prova del freno tipo I deve essere verificato l'effetto frenante a freni caldi. 2.2.2 Impianto (eventuale) freno di stazionamento (da effettuare solo nel caso in cui il sistema dischi freno interessi anche il freno di stazionamento). 2.2.2.1 Prove cosi' come previste dalle pertinenti prescrizioni (vedasi punto 2.2). 2.2.3 veicoli muniti di sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS) 2.2.3.1 Prove cosi' come previste dalle pertinenti prescrizioni (vedasi punto 2.2). 2.3 Prova comparativa dell'effetto frenante a freni freddi L'effetto frenante a freni freddi del sistema disco freni deve essere confrontato con l'impianto frenante originario per comparare i risultati della seguente prova. A tal fine deve essere eseguita con il sistema disco freni la prova di tipo 0, descritta al punto 2.2.1.1 e la prova di tipo 1 descritta al punto 2.2.1.3. La prova descritta nel presente paragrafo deve essere eseguita anche con il sistema frenante originario. Le caratteristiche di attrito dinamiche del sistema dischi freno possono essere considerate comparabili a quelle dell'impianto originario, se: - i valori raggiunti della decelerazione completa media con le stesse pressioni o forze di azionamento nella zona dei 2/3 superiori della curva generata non si discostano piu' del ± 15% o piu' di ± 0,4 m/s2 da quelli dell'impianto originario e la corsa leva del comando non si discosta piu' del ± 15%, misurata in posizione A (vedasi figura n. 8) per pompe al manubrio ed in corrispondenza del punto di applicazione della forza per pompe a pedale; - al termine della prova di tipo I, i valori ottenuti risultano non inferiori al 15% rispetto a quelli dell'impianto originario e ricompresi nei limiti delle prescrizioni previste dalla direttiva 93/14/CE o dall'equivalente regolamento UNECE. 2.3.1 Verifica di resistenza al Vapour Lock La resistenza del sistema disco freno deve essere verificata tramite acquisizione, senza soluzione di continuita', della temperatura del fluido freni all'interno del corpo pinza nel corso della prova tipo I di cui al punto 2.2.1.3. L'acquisizione della temperatura del fluido freni deve essere effettuata con le medesime modalita' ed in posizioni comparabili sia all'interno della pinza originale che in quella della pinza del sistema disco freno in corso di omologazione (se differenti). Il valore massimo di temperatura acquisito durante la prova per il sistema disco freno in omologazione: a) deve essere inferiore di almeno 40°C alla temperatura di ebollizione del fluido freni della categoria DOT prescritta dal produttore del veicolo b) puo' eccedere di 30°C il corrispondente valore massimo registrato per il veicolo in condizioni originali. 2.3.2 Prova di resistenza dei dischi freno su banco prova 2..3.2.1 Equipaggiamento del banco di prova (dinamometro ad inerzia) Il dinamometro ad inerzia deve essere dotato di una strumentazione tale da consentire la registrazione continua di velocita' di rotazione, coppia frenante, pressione nel circuito dei freni, numero di giri dopo l'azionamento del freno, tempo di frenata, temperatura del disco e temperatura delle guarnizioni dei freni. 2.3.2.2. Condizioni e programma di prova Il banco deve essere equipaggiato con il sistema disco freni. Il programma di prove e' riportato di seguito 2.3.2.2.1 Freno ruota anteriore Massa inerziale equivalente: 75% della massa complessiva ammessa del veicolo C o n d i z i o n a m e n t o Punto: da [km/h] a [km/h] a [m/s2] t [s] 1 80 40 -3 3.7 2 40 80 3 3.7 3 80 80 - 20 Ripetere 19 volte i punti da 1 a 3 Arresto forzato Punto: da [km/h] a [km/h] a [m/s2] t [s] Vmax (m/s) 1 80 0 -10 0.08 Vmax 2 0 80 3 0.27 Vmax 3 80 80 0 240 Profilo di marcia Punto: da [km/h] a [km/h] a [m/s2] t [s] Vmax (m/s) 1 80 40 -8 0.05 Vmax 2 40 80 6 0.05 Vmax 3 80 20 -8 0.075 Vmax 4 20 80 6 0.1 Vmax 5 80 40 -8 0.05 Vmax 6 40 60 6 0.033 Vmax 7 60 40 -6 0.033 Vmax 8 40 60 6 0.033 Vmax 9 60 40 -6 0.033Vmax 10 40 80 6 0.067 Vmax 11 80 60 -8 0.025 Vmax 12 60 60 - 10 Vmax 13 60 40 -6 0.033 Vmax 14 40 80 6 0.067 Vmax Ripetere 29 volte i punti da 1 a 14 2.3.2.2.2 Freno ruota posteriore Massa inerziale equivalente: 55% della massa complessiva ammessa del veicolo C o n d i z i o n a m e n t o Punto: da [km/h] a [km/h] a [m/s2] t [s] 1 80 40 -2 5.56 2 40 80 3 3.7 3 80 80 - 20 Ripetere 19 volte i punti da 1 a 3 Arresto forzato Punto: da [km/h] a [km/h] a [m/s2] t [s] Vmax (m/s) 1 50 0 -5 0.1 Vmax 2 0 50 3 0.17 Vmax 3 50 50 0 240 Profilo di marcia Punto: da [km/h] a [km/h] a [m/s2] t [s] Vmax (m/s) 1 50 20 -3 0.1 Vmax 2 20 50 6 0.05 Vmax 3 50 10 -3 0.14 Vmax 4 10 50 6 0.067 Vmax 5 50 20 -3 0.1 Vmax 6 20 40 6 0.033 Vmax 7 40 10 -2 0.15 Vmax 8 10 40 6 0.05 Vmax 9 40 10 -2 0.15 Vmax 10 10 50 6 0.067 Vmax 11 50 20 -3 0.1 Vmax 12 20 40 6 0.033 Vmax 13 40 10 -2 0.15 Vmax 14 10 50 6 0.067 Vmax Ripetere 29 volte i punti da 1 a 14 2.3.2.3 Criteri di valutazione a) A valle del ciclo di prova deve essere effettuato un controllo generale del disco per identificare eventuali danni. In presenza di danni la prova deve essere ripetuta con il sistema disco freno originale. Il test e' superato se i danni del disco in corso di omologazione sono inferiori a quelli del disco freno originale. Nota: Per danno del disco freno si intende: - presenza di cricche radiali di lunghezza superiore ai 2/3 dell'altezza radiale della superficie frenante - cricche passanti attraverso tutto lo spessore della superficie frenante - presenza di cricche sulla superficie frenante che raggiungono il diametro esterno ovvero interno della superficie frenante - qualsiasi altro tipo di danno strutturale o cricca in aree al di fuori della superficie frenante del disco freno. 2.4 Verifica di resistenza della pinza e dell' eventuale adattatore per il fissaggio al veicolo La prova di resistenza del componente deve essere valutata con le prove descritte nei paragrafi successivi. L'assieme pinza e l'eventuale adattatore debbono essere configurati secondo la posizione di montaggio sul veicolo e vincolata rigidamente al banco. Il tipo di rilevamento della temperatura e' a scelta ma deve essere lo stesso per tutti i test. Laddove la pinza ovvero l'eventuale adattatore per il fissaggio della pinza al veicolo fossero applicati a piu' tipi di veicoli, per la prova, a copertura di tutti i tipi previsti, deve essere considerata la condizione piu' svantaggiosa nella definizione dei carichi (coppia frenante e pressione) da applicare ai componenti in prova. 2.4.1 Verifica della durata alla pressione pulsante (pinza) La prova ha lo scopo di verificare la durata della pinza a fatica con sollecitazioni derivanti da cicli di pressione. 2.4.1.1 Condizioni di prova La pinza o l'insieme adattatore-pinza, completa di pastiglie, deve essere fissato su un supporto rigido, riproducendo l'attacco sul veicolo, serrando le viti con la coppia indicata dal costruttore; in luogo del disco puo' essere utilizzato un elemento sostitutivo, di pari spessore del disco, fissato al supporto. La prova puo' essere eseguita su un banco attrezzato, a titolo esemplificativo, come segue: • Un cilindro pneumatico per azionare la pompa idraulica. • Una pompa idraulica a stelo tuffante (diametro 12 mm; corsa 200mm) per portare in pressione il circuito. • Una elettrovalvola per comandare il cilindro pneumatico. • Un manometro per tenere sotto controllo la pressione (160 bar di fondo scala). L'apparecchiatura di prova, in sintesi, deve garantire l'applicazione di cicli di pressione come di seguito specificato e la misura continua della pressione. 2.4.1.2 Programma di prova La pinza deve essere sottoposta, a temperatura ambiente, ad una pressione idraulica pulsante corrispondente alla decelerazione corrispondente al valore di bloccaggio della ruota, con un minimo di 70 bar; il numero di cicli e' di 200x103 con frequenza compresa tra 900-1100 cicli/h . Il singolo ciclo e' schematizzato nella seguente figura 1 Parte di provvedimento in formato grafico 2.4.1.3 Risultati della prova La prova e' superata se alla fine della prova stessa non si sono verificate: rotture di nessuno dei componenti, perdite di fluido o trafilamenti e non c'e' stata diminuzione della coppia di serraggio. 2.4.2 Verifica della durata alla pressione e coppia La prova ha lo scopo di verificare a fatica la pinza ovvero l'insieme pinza -adattatore con sollecitazioni derivanti dall'applicazione di pressione e coppia. 2.4.2.1 Condizioni di prova La pinza o l'insieme adattatore-pinza, completa di pastiglie, deve essere fissato su un supporto rigido, riproducendo l'attacco sul veicolo, serrando le viti con la coppia indicata dal costruttore; l'applicazione della coppia alla pinza deve avvenire attraverso perno sferico, che attraversa l'elemento simulante il disco, collegato alle pastiglie di tipo metallico appositamente predisposte con una sede concava. La prova puo' essere eseguita su un banco prova attrezzato, a titolo esemplificativo, con gli elementi in seguito descritti e schematizzati nella successiva figura 2: 1. circuito pneumatico per fornire la coppia alla pinza; 2. circuito pneumo-idraulico per generare la pressione alla pinza. Il primo e' costituito da: • Un cilindro pneumatico AP per la forza Ft2. Il diametro del cilindro va scelto in base alle pressione utilizzata che, per un corretto lavoro, deve essere compresa tra 1 e 5 bar (pmax = 5 bar; pmin = bar). • Un regolatore di pressione R per stabilire la pressione pneumatica del cilindro. • Un manometro MM2 per tenere sotto controllo la pressione di coppia (10 bar di fondo scala). • Una elettrovalvola EV2. • Una molla di richiamo M. • Una leva fulcrata caratterizzata da lunghezze dei bracci a e b Il circuito della pressione, invece, e' composto da: • Una pompa idraulica PI a stelo tuffante (diametro 12 mm; corsa 200 mm) per portare in pressione il circuito. • Un attuatore pneumatico CP per azionare la pompa idraulica. • Una elettrovalvola EV1. • Un manometro MM1 per tenere sotto controllo la pressione (200 bar di fondo scala) La pressione necessaria nel circuito che determina la coppia applicata alla pinza deve essere ricavata, con riferimento alla figura 1, come segue: la forza tangenziale Ft1 e' calcolata dalla relazione: Ft1= Mt / Reff Dall'equilibrio alla rotazione della leva fulcrata: Ft1 x b = Ft2 x a ovvero Ft2 = Ft1 x (b/a) (dove a e b sono i bracci del banco tangenziale e Ft2 la forza applicata dal cilindro al braccio a) La pressione Pcilindro fornita al cilindro e' pari al rapporto tra la forza Ft2 e l'area del cilindro Acilindro: Pcilindro = Ft2 / Acilindro Parte di provvedimento in formato grafico 2.4.2.2 Programma di prova La pinza o l'insieme pinza adattatore per l'asse anteriore deve essere sottoposta, a temperatura ambiente, a 200x103 cicli di pressione idraulica e di coppia corrispondenti alla decelerazione di bloccaggio della corrispondente ruota. In ogni caso la pressione idraulica non deve essere inferiore a 70 bar; la coppia deve essere applicata quando la pressione raggiunge il 30-40 % del valore di prova. La pinza o l'insieme pinza-adattatore per l'asse posteriore deve essere sottoposta alle medesime condizioni di carico indicate per l'asse anteriore con le seguenti variazioni: - 190x103 cicli nella direzione di marcia in avanti del veicolo; - 10x103 cicli nella direzione di marcia all'indietro del veicolo. Il ciclo medio di prova, alla frequenza di 900 ÷ 1100 cicli/h ha l'andamento indicato in figura Fig. 3 Parte di provvedimento in formato grafico 2.4.2.3 Risultati della prova La prova e' superata se alla fine della prova stessa non si sono verificate rotture di nessuno dei componenti e non si sono verificate perdite di fluido. 2.4.3 Verifica della durata alla pressione in ciclo termico (pinza) La prova ha lo scopo di verificare la durata della pinza alle sollecitazioni derivanti dall'applicazione da cicli di pressione associati a cicli termici. 2.4.3.1 Condizioni di prova Come al punto 2.4.1.1 con la pinza posizionata in una cella termica con campo di temperatura -40°C - +200°C e variazione di 2°C/min. 2.4.3.2 Programma di prova La pinza completa viene sottoposta a 72x103 cicli di pressione idraulica pulsante a temperature differenti; la pressione viene applicata secondo il ciclo medio indicato in Fig. 1, con valore massimo della pressione pari a 35 bar e frequenza ricompresa nel campo 900 ÷ 1100 cicli/h. Il ciclo termico (figura 4), da - 25°C a + 120°C, deve essere ripetuto 3 volte secondo il seguente schema: 0.5 h a 15÷30 °C 1 h transitorio termico 4 h a 120°C 1 h transitorio termico 0.5 h a 15÷30 °C 1 h transitorio termico 3 h a -25 °C 1 h transitorio termico Parte di provvedimento in formato grafico 2.4.3.3 Risultati della prova Come punto 2.4.1.3 2.5 Verifica statica di scoppio La prova di scoppio ha lo scopo di valutare la resistenza statica della pinza all'applicazione di un carico derivante dall'applicazione di pressione idraulica. La strumentazione deve garantire la misura continua della pressione. 2.5.1 Condizioni di prova La pinza, completa di pastiglie, deve essere montata su un distanziale dello stesso spessore del disco con pastiglie organiche o, in alternativa, solo nel caso di pinze fisse, puo' essere posizionata su un supporto metallico di spessore equivalente alla somma degli spessori di disco e pastiglie e deve essere collegata alla fonte di pressione tramite il foro di alimentazione. 2.5.2 Programma di prova - La pressione nella pinza deve essere aumentata con un gradiente pari a 20 bar/s fino a che non si produce un qualsiasi cedimento strutturale nella pinza ovvero non venga raggiunto il valore di 250 bar; - Al raggiungimento dei 250 bar , tale pressione deve essere mantenuta per 10 s. 2.5.3 Risultati della prova Il livello di pressione che determina il cedimento strutturale deve essere maggiore di quello minimo specificato nella scheda tecnica del costruttore. 2.6 Verifica statica del momento di ritorno La prova del momento di ritorno ha lo scopo di valutare l'eventuale presenza di coppia frenante, in assenza di pressione all'interno del circuito idraulico. Per valutare il momento di ritorno, deve essere misurato, tramite l'utilizzo di una chiave dinamometrica, il minimo valore di coppia necessario a far ruotare il disco dopo l'applicazione della pressione. La prova deve essere eseguita su appositi banchi prova che dispongono di: a. Una pompa che permette di fornire pressione idraulica alla pinza. b. Un manometro che consente di rilevare la pressione presente nel circuito idraulico (fondo scala 250 bar). Inoltre, si deve disporre di: c. Una chiave dinamometrica per misurare il valore di coppia. d. Un comparatore centesimale per misurare l'oscillazione assiale del disco. 2.6.1 Condizioni di prova a. Il disco deve essere montato su apposito supporto munito di cuscinetto con opportuno distanziale. b. L'oscillazione assiale del disco deve essere inferiore a 0.05 mm. La misura e' effettuata con il comparatore centesimale posto a contatto con la superficie del disco, 4-5 mm all'interno del diametro esterno, in modo che l'asse del comparatore formi un angolo di 90° con la superficie del disco. c. Dopo aver misurato il valore di coppia massima necessaria per far ruotare il disco di un giro completo (coppia necessaria a vincere gli attriti del cuscinetto), va montata la pinza, completa di pastiglie, molla e perni. 2.6.2 Programma di prova La prova deve essere effettuata su 2 campioni. a. Alle condizione indicate al precedente punto 2.6.1, si deve fornire pressione di prova di 40 bar per 3 volte. b. Dopo 30 secondi (non ci deve essere pressione nell'impianto) si deve ruotare il disco di un quarto di giro e deve essere rilevata la corrispondente coppia necessaria a compiere tale operazione; c. Si deve ruotare il disco di due giri completi, dopodiche' si deve ruotare ancora il disco di un giro completo e si deve rilevare il valore di coppia massima necessario per compiere tale operazione. d. Ai valori rilevati si deve sottrarre il valore di coppia rilevato al punto c) del precedente punto 2.6.1 (Condizioni di prova). 2.6.3 Risultato di prova Il valore di momento di ritorno massimo, di cui al punto 2.6.2, lettera d), deve essere non superiore a 10 Nm. 2.7 Allargamento/deformazione della pinza del freno La prova di deformazione ha lo scopo di valutare la deformazione subita dalla pinza per effetto dell'applicazione di una pressione idraulica statica. 2.7.1 Condizioni di prova La deformazione della pinza deve essere valutata attraverso la misura dello spostamento che subisce ogni semi-pinza (interna ed esterna), in corrispondenza del punto P (centro di spinta): a. nel caso di semi-pinza a 1 pistone, lo spostamento deve essere determinato sulla base del centro degli assi della sezione del cilindro (Fig. 5); b. nel caso di semi-pinza a 2 pistoni, lo spostamento deve essere determinato sull'asse dei cilindri, a meta' distanza tra i due centri degli assi delle sezioni dei cilindri (Fig. 6). Parte di provvedimento in formato grafico La prova deve essere eseguita su un banco prova provvisto, a titolo esemplificativo, di: a. Sistema di acquisizione; b. Una pompa idraulica a stelo tuffante (Ø 12 mm, corsa 200 mm) che permette di fornire pressione idraulica alla pinza; c. Una pompa a depressione per realizzare la procedura di spurgo; d. Un trasduttore di pressione per valutare il livello di pressione raggiunto nel circuito; (fondo scala 250 bar; errore totale ^ 0,1 % del fondo scala; linearita' 0.1 % del fondo scala); e. Trasduttori di posizione che consentono di rilevare la deformazione del punto in esame (LVDT fondo scala ±2.5 mm; linearita' 0.19% del fondo scala). 2.7.2 Programma di prova 2.7.2.1 Preparazione della prova a. La pinza completa delle relative pastiglie deve essere sottoposta alla pressione pneumatica di collaudo di120 bar; b. il montaggio della pinza sul banco prova deve essere effettuando rispettando le modalita' di montaggio sul veicolo; c. la pinza deve essere completa di pastiglie e di un elemento disco ; d. La pinza deve essere alimentata con una pressione di 20 bar, mettendo a contatto tutti gli elementi e verificando che non vi siano luci tra pastiglie e l'elemento disco; 2.7.2.2 Prova a. I pistoni debbono eseguire una corsa di almeno 3 mm mediante l'applicazione di una pressione di 10±5 bar (movimentazione pistoni); b. I'operazione indicata al punto a) deve essere ripetuta 2 volte; c. Deve essere acquisita la deformazione della pinza, aumentando la pressione con gradiente pari a 20 bar/s sino al valore massimo di 120 bar. 2.7.2.3 Risultato di prova Al termine del programma di prova, una volta scaricata la pressione dall'impianto, non debbono risultare deformazioni residue della pinza. 2.8 Prova di durata della pompa freno La pompa deve essere sottoposta ad una sollecitazione pulsante per verificarne la durata a fatica anche in ciclo termico. 2.8.1 Prova a T ambiente 2.8.1.1 Condizioni di prova La prova deve essere effettuata su un banco prova configurato, a titolo esemplificativo, come in figura 7 e costituito dai seguenti elementi: • Un attuatore pneumatico per l'induzione della pressione di prova all'interno della pompa. • Un trasduttore di pressione. • Un alloggiamento per il fissaggio della pompa. • Una o piu' pinze di caratteristiche adeguate. Parte di provvedimento in formato grafico 2.8.1.2 Programma di prova 2.8.1.2.1 Preparazione della prova. • La pompa deve essere montata in modo da riprodurre fedelmente la reale posizione sul veicolo. • L'attuatore deve essere collegato in modo che la forza F sia contenuta in un piano perpendicolare all'asse del fulcro e agisca in un punto che simuli l'azione al comando del freno. Per pompe al manubrio, F per quanto possibile, deve essere applicata nella posizione A (Fig. 8) 2.8.1.2.2 Prova Effettuare 200x10³ cicli alla pressione di bloccaggio riportata sulla scheda tecnica del costruttore ovvero a 70 bar. La velocita' di applicazione del carico tramite l'attuatore deve essere di 20 mm/sec con frequenza di 900÷1100 cicli/h (fig.9); Parte di provvedimento in formato grafico 2.8.1.3 Risultato di prova. La prova e' superata se: • non si sono verificati cedimenti strutturali della pompa. • non si sono verificate perdite di fluido. • attivando la pompa fino ad ottenere 150 bar in mandata, e' possibile mantenere detta pressione per 10s senza significative variazioni di corsa della leva. • smontando completamente la pompa, ogni singolo componente non presenta anomalie 2.8.2 Prova con ciclo termico 2.8.2.1 Condizioni di prova Come al punto 2.8.1.1 con l'aggiunta di una cella climatica. 2.8.2.3 Programma di prova 2.8.2.3.1 Preparazione della prova Come al punto 2.8.1.2.1 con la pompa inserita nella cella climatica. 2.8.2.3.2 Prova Alla pressione massima di cui al precedente punto 2.8.1.2.2, alla velocita' di applicazione del carico tramite l'attuatore di 20 mm/sec e alla frequenza di 900÷1100 cicli/h, deve essere eseguito il seguente ciclo (figura 10): 7.000 cicli a +30°C 5.000 cicli a -20°C 5.000 cicli a +30°C 7.000 cicli a +80°C Parte di provvedimento in formato grafico Il ciclo prima descritto deve essere ripetuto tre volte, per un totale di 72.000cicli. Durante i transitori di temperatura la pompa deve essere sollecitata a pressione pulsante. 2.8.2.4 Risultato di prova. La prova e' ritenuta superata se: • non si sono verificati cedimenti strutturali della pompa. • non si sono verificate perdite di fluido. • attivando la pompa fino ad ottenere 150 bar in mandata, e' possibile mantenere detta pressione per 10s senza significative variazioni di corsa della leva. • smontando completamente la pompa, ogni singolo componente non presenta anomalie 2.9 Prova di resistenza della leva pompa freno La prova di resistenza leva ha lo scopo di valutare il carico di rottura della leva della pompa idraulica, garantire che la rottura si abbia al di sopra di certi valori di forza e che l'eventuale rottura della leva non avvenga in zone che compromettano il funzionamento della pompa. 2.9.1 Condizioni di prova Deve essere valutato il carico necessario a produrre la deformazione e rottura della leva. Il carico deve essere applicato come segue: • la forza deve giacere su un piano perpendicolare all'asse del fulcro applicata a (30+D) mm dal bordo esterno della sfera della leva lungo l'asse della leva, con verso di applicazione in direzione del manubrio e direzione ortogonale all'asse della leva (l'asse della leva e' considerato l'asse passante per il centro della sfera e per il centro del fulcro mentre D e' il diametro della sfera) Per eseguire la prova si puo' utilizzare, a titolo esemplificativo, la seguente strumentazione: • Un trasduttore di posizione. • Un attuatore pneumatico. • Un simulacro su cui disporre la pompa o la leva. • Una cella di carico Parte di provvedimento in formato grafico 2.9.2 Programma di prova 2.9.2.1 Preparazione della prova a. La leva deve essere disposta sull'apposito elemento simulante la pompa; in alternativa e' possibile utilizzare la pompa completa di leva vincolata su un elemento simulante il manubrio in modo tale da riprodurre il reale utilizzo (in questo caso, la pompa deve essere opportunamente collegata ad un elemento simulante la pinza); b. l'attuatore deve essere posizionato in modo da fornire il carico nella direzione desiderata; c. Posizionare il trasduttore nel punto e nella direzione d'applicazione del carico ed azzerare lo stesso in corrispondenza della posizione di riposo della leva; d. verificare che il cinematismo del trasduttore non influisca sulla posizione di riposo in battuta della leva. 2.9.2.2 Prova a. Applicare il carico con continuita' alla velocita' approssimativa di 5 mm/s fino a raggiungere una forza pari a 350 N. b. Rilasciare il carico e valutare eventuali deformazioni permanenti della leva tramite l'indicazione del trasduttore di spostamento sulla leva c. Se non sono state riscontrate anomalie, applicare nuovamente il carico fino a rottura. 2.9.3 Risultato di prova La prova e' ritenuta superarata se: • la deformazione relativa al carco di 350 N e' inferiore a 5 mm; • il carico di rottura deve essere superiore a 600 N; • la rottura non deve interessare assolutamente il corpo pompa nel caso di prova eseguita sulla pompa completa di leva 2.10 Verifica tubazione di collegamento La tubazione di collegamento deve essere conforme alle prescrizioni recate da FMVSS106 DOT. Tale conformita' e' comprovata da apposita dichiarazione con allegata la documentazione tecnica di prova. 3 Verifica di montaggio e di compatibilita' del sistema dischi freno L'installazione sul veicolo del sistema dischi freno e' subordinata alla verifica della compatibilita' di impiego sistema-veicolo senza limitazioni e condizioni alla liberta' di movimento del veicolo. In particolare: • non vi deve essere alcuna interferenza tra le pinze ed eventuali adattatori con il cerchio ruota e/o i pneumatici, per ciascun tipo ammesso in alternativa e per la massima velocita' ammessa per la classe di velocita', in qualsiasi condizione di carico delle sospensioni ammesse dal costruttore del veicolo. Le combinazioni cerchi-pneumatici non verificate sono eliminate dalle misure ammesse per il tipo di veicolo per il quale e' richiesta l'omologazione del sistema. Il costruttore indica nella documentazione, di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, le combinazioni cerchi-pneumatici verificate; • la tubazione di collegamento tra il comando e le pinze non deve entrare in contatto con parti del veicolo in rotazione o soggette a riscaldamento (a titolo indicativo e non esaustivo: il sistema di scarico, il circuito di raffreddamento, il motore) durante il funzionamento del veicolo in qualsiasi condizione di carico della sospensione; • la tubazione di collegamento deve risultare opportunamente vincolata al veicolo tramite appositi passacavi e fermagli e non strisciare contro elementi fissi del veicolo nella corsa delle sospensioni e nella completa rotazione del manubrio senza opportuni accorgimenti per prevenirne l'usura; • la tipologia e l'orientamento dei raccordi della tubazione di collegamento devono essere tali da garantire che la tubazione, una volta installata, non assuma curvature eccessive e non risulti ritorta. • la lunghezza della tubazione di collegamento deve risultare adeguata all'applicazione in modo da garantire la piena escursione della sospensione e del manubrio senza subire tensionamento.
Allegato D
Allegato D Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo del sistema dischi freno Parte di provvedimento in formato grafico
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