LEGGE 13 agosto 2010, n. 151
Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 138 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 8.472 annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo-art. 1
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SERBIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso "gli Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso "la Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso "la Serbia", dall'altra, in seguito denominate "le Parti", CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Serbia di consolidare ed estendere ulteriormente le proprie relazioni con la Comunita' e con i suoi Stati membri. CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita'. CONSIDERATI la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Serbia nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso: il "trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale. VISTO il partenariato europeo, che individua le priorita' di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea. CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonche' la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, liberta' e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale. CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico. CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in appresso: "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione. RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprieta' e degli altri diritti umani connessi. CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Serbia. CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC. CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea. CONSIDERANDO l'impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalita' organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001. PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso: "il presente accordo") creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento. TENENDO PRESENTE l'impegno della Serbia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente. TENENDO PRESENTE la volonta' della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica. CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea (in appresso: "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Serbia di essere vincolati come Parte della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati. RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale. RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti, come ribadito nelle successive conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 e del dicembre 2006; RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale. RICORDANDO che il 1 º gennaio 2008 e' entrato in vigore l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di facilitazione del rilascio dei visti 1) e l'accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica di Serbia di riammissione delle persone in posizione irregolare 2) (in appresso denominato "accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia") ; 1) GU L 334 del 19.12.2007, pag. 137. 2) GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46. DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: a) aiutare la Serbia a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto; b) contribuire alla stabilita' politica, economica e istituzionale in Serbia e nella regione; c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti; d) sostenere gli sforzi della Serbia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; e) aiutare la Serbia a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante; f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Serbia; g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonche' al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in appresso denominata anche "ADM") e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: - l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione; - la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello regionale.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l'ICTY.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali della Serbia.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 La Serbia s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonche' lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonche' droghe illecite. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 L'associazione e' realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso denominato anche "il CSA") istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Serbia. Tale verifica e' eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo. Basandosi su questa verifica il CSA formulera' raccomandazioni e puo' adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo. Il processo di associazione e' completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell'applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dalla Serbia e puo' adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. La revisione non riguardera' la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico e' previsto nel titolo IV.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Il presente accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed e' attuato in conformita' di tali disposizioni, in particolare l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Serbia e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. 2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare: a) la piena integrazione della Serbia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea; b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni; c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo' svolgersi: a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Serbia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra; b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali; c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilita' internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Serbia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' puo' sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica. Ogniqualvolta la Serbia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X. La Serbia attua integralmente l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 Cooperazione con gli altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Dopo la firma del presente accordo, la Serbia avvia negoziati con i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati. Gli elementi principali di tali convenzioni sono: a) il dialogo politico, b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'OMC; c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo; d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza. All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali. Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilita' della Serbia a concludere dette convenzioni costituira' un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea. La Serbia avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione La Serbia avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA 1. La Serbia dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Serbia e tale paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest'ultimo, la Comunita' e i suoi Stati membri. 2. La Serbia avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunita', al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformita' dell'articolo V del GATS. I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinche' l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 1. Nel corso di un periodo non superiore a sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata. 3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994; b) dei dazi antidumping o compensativi; c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati. 4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e': a) la tariffa doganale comune della Comunita', istituita a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 1) del Consiglio, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo; b) la tariffa serba applicata 2). 5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante: a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o b) dall'adesione della Serbia all'OMC o c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Serbia all'OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 6. La Comunita' e la Serbia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche. 1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), come modificato. 2) Gazzetta ufficiale della Serbia 62/2005 e 61/2007.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Serbia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20 Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia. 2. Le restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Serbia.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21 Concessioni della Serbia riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Serbia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunita'. 3. I dazi doganali sulle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato. 4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Serbia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22 Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23 Riduzione accelerata dei dazi doganali La Serbia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano. Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24 Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della Serbia. 2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici").
Accordo-art. 25
ARTICOLO 25 Prodotti agricoli trasformati Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Accordo-art. 26
ARTICOLO 26 Concessioni della Comunita' relative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia e le misure di effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Serbia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti nell'allegato II e originari della Serbia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 8700 tonnellate, espresse in peso carcasse. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunita' dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 t (peso netto).
Accordo-art. 27
ARTICOLO 27 Concessioni della Serbia relative ai prodotti agricoli 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III a); b) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati negli allegati III c) e III d), secondo il calendario indicato in tali allegati per ciascun prodotto.
Accordo-art. 28
ARTICOLO 28 Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 e' indicato nel protocollo stesso.
Accordo-art. 29
ARTICOLO 29 Concessioni della Comunita' relative al pesce e ai prodotti della pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Serbia. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Serbia ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Accordo-art. 30
ARTICOLO 30 Concessioni della Serbia relative al pesce e ai prodotti della pesca 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunita'. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' ad eccezione dei prodotti elencati nell'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
Accordo-art. 31
ARTICOLO 31 Clausola di revisione Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunita' e delle politiche della Serbia nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia serba, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Serbia all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Serbia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Accordo-art. 32
ARTICOLO 32 Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie. 2. Qualora le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 raggiungano cumulativamente il 115% in volume della media dei tre anni civili precedenti, la Serbia e la Comunita' avviano consultazioni, entro cinque giorni lavorativi, onde analizzare e valutare la struttura degli scambi di questi prodotti nella Comunita' e trovare, all'occorrenza, soluzioni adeguate per evitare distorsioni commerciali delle importazioni dei prodotti stessi nella Comunita'. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora durante un anno civile le importazioni, originarie della Serbia, dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3 aumentino cumulativamente di oltre il 30% in volume rispetto alle media dei tre anni civili precedenti, la Comunita' puo' sospendere il trattamento preferenziale applicabile ai prodotti causa dell'aumento. Se viene decisa la sospensione del trattamento preferenziale, la Comunita' notifica entro cinque giorni lavorativi la misura al comitato di stabilizzazione e di associazione e avvia consultazioni con la Serbia per stabilire misure volte a evitare distorsioni commerciali negli scambi dei prodotti elencati nell'allegato V del protocollo 3. La Comunita' ripristina il trattamento preferenziale non appena la distorsione commerciale viene risolta mediante l'applicazione effettiva delle misure concordate o per effetto di qualsiasi altra misura adeguata adottata dalle Parti. Le disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 3-6, si applicano, mutatis mutandis, agli interventi contemplati dal presente paragrafo. 3. Le Parti riesaminano il funzionamento del meccanismo di cui al paragrafo 2 entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di adeguare opportunamente il meccanismo di cui al paragrafo 2.
Accordo-art. 33
ARTICOLO 33 Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche 1. La Serbia assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunita' registrate nella Comunita' a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari 1), secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Serbia sono ammissibili alla registrazione nella Comunita' alle condizioni specificate in detto regolamento. 2. La Serbia vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunita' per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce e' indicata, l'indicazione geografica in questione e' utilizzata in una traduzione o la denominazione e' accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 3. La Serbia rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2. 4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, registrati in Serbia o acquisiti con l'uso, non saranno piu' utilizzati dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Serbia o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purche' non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualita', alle specifiche e all'origine geografica delle merci. 5. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Serbia. 6. La Serbia si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo non violino le disposizioni del presente articolo. 7. La Serbia garantisce la protezione di cui ai paragrafi da 1 a 6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata. 1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
Accordo-art. 34
ARTICOLO 34 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.
Accordo-art. 35
ARTICOLO 35 Concessioni piu' favorevoli Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.
Accordo-art. 36
ARTICOLO 36 Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' si aumentano quelli gia' applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni o alle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Serbia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Serbia e della Comunita' in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II -V e al protocollo 1.
Accordo-art. 37
ARTICOLO 37 Divieto di discriminazione fiscale 1. La Comunita' e la Serbia si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Accordo-art. 38
ARTICOLO 38 Dazi di carattere fiscale Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo-art. 39
ARTICOLO 39 Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale. 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Serbia sanciti nel presente accordo.
Accordo-art. 40
ARTICOLO 40 Dumping e sovvenzioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41. 2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Accordo-art. 41
ARTICOLO 41 Clausola di salvaguardia 1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice, la Parte importatrice puo' adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo. 3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di piu' di due anni. In circostanze del tutto eccezionali, le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purche' il periodo di non applicazione sia di almeno due anni dallo scadere delle misure in questione. 4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la Comunita' o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate. 5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni: a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformita' delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo. b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte. Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 6. Qualora la Comunita' o la Serbia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.
Accordo-art. 42
ARTICOLO 42 Clausola di penuria 1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi: a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice; oppure b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto nei cui confronti la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Serbia forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunita' o la Serbia possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Accordo-art. 43
ARTICOLO 43 Monopoli di Stato La Serbia adegua progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale per fare in modo che, dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini della Serbia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
Accordo-art. 44
ARTICOLO 44 Norme di origine Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Accordo-art. 45
ARTICOLO 45 Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46 Mancata cooperazione amministrativa 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse. 2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi a norma del presente titolo, puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l'altro: a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione; c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi si puo' verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacita' di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarita' o alle frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle seguenti condizioni: a) la Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, unitamente alle informazioni oggettive, e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea e' comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione. c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione 5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47 Qualora le autorita' competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze puo' chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilita' di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48 L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49 1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Serbia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro; b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Serbia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Serbia.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori: a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori serbi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali; b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi. 2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51 1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalita' serba legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti: a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari; b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, ad eccezione delle indennita' non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Serbia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c).
Accordo-art. 52
ARTICOLO 52 Definizione Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' serba" s'intende, rispettivamente, una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunita' o della Serbia. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Serbia che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunita' o della Serbia viene considerata una societa' comunitaria o serba se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Serbia; b) per "consociata" di una societa' s'intende una societa' effettivamente controllata da un'altra societa'; c) per "filiale" di una societa' s'intende una sede di attivita' senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicche' questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attivita' che ne costituisce l'estensione; d) per "stabilimento" s'intende: i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita' imprenditoriali, in particolare societa', che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attivita' imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o serbe, il diritto di esercitare attivita' economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Serbia o nella Comunita'; e) per "attivita'" s'intende l'esercizio di attivita' economiche; f) le "attivita' economiche" comprendono in linea di massima le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Serbia" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Serbia; per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini della Comunita' o della Serbia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Serbia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Serbia e controllate da cittadini della Comunita' o della Serbia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Serbia in base alle rispettive legislazioni; h) per "servizi finanziari" s'intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il CSA puo' ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato.
Accordo-art. 53
ARTICOLO 53 1. La Serbia agevola l'avvio di attivita' nel suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia concede: a) per lo stabilimento di societa' comunitarie nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; b) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite nel territorio della Serbia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono a) per lo stabilimento di societa' serbe nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi; b) per l'attivita' delle filiali e consociate serbe stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite nel loro territorio. 3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro societa', per quanto riguarda lo stabilimento o l'attivita' di societa' di un'altra Parte nel loro territorio. 4. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunita' e della Serbia che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo: a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Serbia; b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di societa' comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' serbe e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le societa' serbe, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio. c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di societa' comunitarie.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini nel loro territorio, sempreche' cosi' facendo non discriminino le societa' e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro societa' e ai loro cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55 1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo 1) (in appresso: " l'ECAA" ), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il CSA puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1. 1) Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Serbia, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56 1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' nel suo territorio di filiali di societa' di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57 Nell'intento di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e serbi l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate, rispettivamente, in Serbia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58 1. Una societa' comunitaria stabilita nel territorio della Serbia o una societa' serba stabilita nella Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Serbia e della Comunita', lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o della Serbia, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti; in particolare, essi: i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; iii) hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze puo' riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attivita' economiche simili nel territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Serbia rispettivamente di cittadini serbi o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una societa' serba oppure una consociata o una filiale serba di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Serbia, a condizione che: a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento; b) la sede principale della societa' si trovi rispettivamente al di fuori della Comunita' e della Serbia e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' rispettivamente nello Stato membro o in Serbia.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59 1. La Comunita' e la Serbia si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o serbi stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Serbia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi. 3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prendera' le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si terra' conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60 1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Serbia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Serbia, si applicano le disposizioni seguenti: 1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Serbia e la Comunita' intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa serba in materia di trasporti con quella della Comunita'. 2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonche' a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente. Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale. 3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti: a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali; c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA. 5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 6. La Serbia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. 7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Serbia.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonche' ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Serbia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini serbi. 4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Serbia e di rendere piu' restrittivi i regimi esistenti. 6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunita' o della Serbia, la Comunita' e la Serbia, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Serbia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo. 8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Serbia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64 1. Durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Serbia prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione in Serbia delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potesta' pubbliche.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' esclusiva congiunta di societa' o cittadini serbi e societa' o cittadini comunitari.
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo e' interpretata in modo da vietare agli Stati membri o alla Serbia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Serbia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Serbia, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' e la Serbia informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Accordo-art. 70
ARTICOLO 70 Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS.
Accordo-art. 71
ARTICOLO 71 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Accordo-art. 72
ARTICOLO 72 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Serbia a quella della Comunita', nonche' della sua effettiva applicazione. La Serbia si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Serbia garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso. 3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, la legislazione in materia di giustizia, liberta' e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Serbia si concentra sulle altre parti dell'acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Serbia. 4. La Serbia definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi.
Accordo-art. 73
ARTICOLO 73 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Serbia: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Serbia, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie. 3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali. 4. La Serbia istituisce un'autorita' indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorita' puo' autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformita' del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente. 5. La Comunita', da una parte, e la Serbia, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico. 6. La Serbia compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Serbia venga valutato tenendo conto del fatto che la Serbia e' assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della Serbia e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia. 8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineera' il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilita'. 9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV: a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica; b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base. 10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte puo' prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunita' o della Serbia, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
Accordo-art. 74
ARTICOLO 74 Imprese pubbliche Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all'articolo 86. I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilita' di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunita' in Serbia.
Accordo-art. 75
ARTICOLO 75 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. 3. La Serbia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti. 4. La Serbia s'impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Serbia ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore. 5. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo-art. 76
ARTICOLO 76 Appalti pubblici 1. La Comunita' e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', con particolare attenzione alle norme dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' serbe, stabilite o meno nella Comunita', hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie. Le precedenti disposizioni si applicheranno altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della Serbia avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe. 4. Al piu' tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' serbe. All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entita' economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario: - le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; - le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; - le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e - le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Serbia di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici. 6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la prestazione di servizi tra la Comunita' e la Serbia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.
Accordo-art. 77
ARTICOLO 77 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita' 1. La Serbia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione con le normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'. 2. A tale scopo, le Parti si adoperano per: a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonche' delle norme e procedure europee di valutazione della conformita'; b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'; c) incoraggiare la partecipazione della Serbia ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformita', metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) 1); d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Serbia abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunita' e disponga delle competenze necessarie. 1) Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia.
Accordo-art. 78
ARTICOLO 78 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per allineare le norme della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunita'. Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipendera' dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono: a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti; b) l'armonizzazione della legislazione della Serbia in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunita'; c) un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati; d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia; e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi.
Accordo-art. 79
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