DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 159

Type DPR
Publication 2010-07-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

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