DECRETO 2 settembre 2010, n. 169

Type Decreto
Publication 2010-09-02
Ultimo aggiornamento 2010-10-15
State In force
Source Normattiva
articles 57
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8.Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.

Art. 47

Assistenza tributaria

1.Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessita' dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.

2.Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 allegata al presente regolamento.

4.Per la concreta determinazione degli onorari graduali si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessita' e originalita' di diritto o di merito della questione trattata.

Art. 48

Rappresentanza tributaria

1.Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 allegata al presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non piu' di quattro ore.

2.Il valore della pratica e' determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti o dei quali e' richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica e' determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.

Art. 49

Consulenza tributaria

1.Al professionista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera f) del comma 3, dell'articolo 47, avendo riguardo sia all'importanza e complessita' della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.

2.Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.

Sezione XII Sistemazione di interessi

Art. 50

Sistemazioni tra eredi

1.Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attivita' prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria. Onorario minimo € 1.549,37.

2.Per l'incarico di curatore dell'eredita' giacente si applica l'onorario di cui al primo comma.

3.Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purche' non direttamente finalizzate allo svolgimento dell'incarico ricevuto.

4.Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.

5.Sono altresi' cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.

6.Allorquando il professionista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.

7.Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.

Art. 51

Sistemazioni patrimoniali

1.Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attivita' accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passivita' se superiori.

Art. 52

Sistemazioni tra familiari

1.Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.

Sezione XIII Consulenze e assistenze varie

Art. 53

Consulenza economico - finanziaria

Art. 54

Consulenze aziendali particolari

1.Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditivita' dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti, ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare; al professionista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore di ciascuna delle pratiche qui elencate, stabilito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonche' ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.

2.Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.

Art. 55

Consulenza aziendale continuativa e generica

1.Per la consulenza aziendale continuativa e generica al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni, nonche' alla natura ed all'importanza dell'azienda.

Titolo V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 56

Disposizioni transitorie

Art. 57

Abrogazioni ed entrata in vigore

Il Ministro della giustizia: Alfano

Visto, il Guardasigilli, Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 187

Note all'art. 57: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1997, n. 100, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennita' e dei criteri per il rimborso delle spese e per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali.».

Tabella 1

Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2

Tabella 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3

Tabella 3 Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 4

Tabella 4 Parte di provvedimento in formato grafico

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