DECRETO 14 settembre 2010, n. 173
Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2010
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, del 30 dicembre 2006, relativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 relativo alla compatibilita' di alcune categorie di aiuti con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro disposizioni in materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia del sostegno all'innovazione industriale, prevede la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di aiuto in conformita' alla disciplina comunitaria;
Considerato che le linee guida fissate dai Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea riuniti a Lisbona nel marzo 2000 - nel ritenere lo stimolo alla conoscenza ed all'innovazione un irrinunciabile fattore propulsivo alla crescita sostenibile - rappresentano l'esigenza, ai fini dell'obiettivo di rilancio dell'economia europea, di un particolare impegno per promuovere la ricerca e la crescita degli investimenti e dell'occupazione attraverso la valorizzazione del capitale umano;
Considerato che - restando la sicurezza nazionale nella competenza di ciascun Stato membro dell'Unione europea - gli indirizzi e le finalita' generali di protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell'Italia saranno regolati con apposito regolamento;
Considerato che per il rilancio della competitivita' dell'industria italiana e' necessario favorire una strategia di promozione dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia e', anche potenzialmente, in grado di esprimere;
Considerato che e' necessario conciliare la normativa di applicazione con il quadro primario della legge n. 808 del 1985, positivamente valutata dalla Commissione europea con lettere del 14 maggio 1986 e del 20 dicembre 2002, tenendo conto della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
Ritenuto che, al fine dell'ottimizzazione dell'intervento sussidiario del Ministero dello sviluppo economico finalizzato a promuovere l'innovazione del patrimonio tecnologico dell'industria aerospaziale e conseguentemente la competitivita' della stessa, e' opportuno assicurare nell'applicazione della legge n. 808 del 1985:
il rafforzamento della selettivita' del processo di individuazione dei progetti eleggibili operando una revisione dei criteri di selezione;
la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei progetti aeronautici considerando gli elementi rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;
l'ulteriore riarticolazione degli interventi tenendo conto delle vitali esigenze del patrimonio tecnologico e produttivo nazionale alla luce sia delle esigenze connesse alla sicurezza sia del contesto del mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti in via prioritaria a livello di Unione europea;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)3359 del 1° luglio 2008 con la quale l'aiuto di Stato n. N101/2008 Italia - aiuto alla ricerca e sviluppo al settore aeronautico - e' stato ritenuto compatibile con il trattato CE in virtu' dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c);
Udito il parere n. 3299/2008 del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 2 dicembre 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Obiettivi e finalita'
1.Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2.Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalita' procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo economico volti a promuovere, per le finalita' della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale anche in modo da adeguare pienamente il regime relativo a tali interventi alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca in vigore dal 1° gennaio 2007.
3.Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 hanno per finalita' l'integrazione in via sussidiaria dell'investimento delle imprese che operano in Italia con attivita' principale nel settore aerospaziale, per la realizzazione - preferibilmente nell'ambito di programmi internazionali, o europei, sulla base di accordi di collaborazione industriale - di progetti di ricerca e sviluppo in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere eccellenze tali da consentirle di operare con ruoli non subalterni nella competizione internazionale.
4.I predetti interventi consentiranno la tempestiva realizzazione di tali progetti in modo da agevolare il consolidamento e la valorizzazione del patrimonio tecnologico nazionale nello specifico settore, anche con l'obiettivo di promuovere la fertilizzazione del sistema industriale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo. - La legge 24 dicembre 1985, n. 808, concernente «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1986. Note alle premesse. - La comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» e' stata pubblicata nella G.U. C 323 del 30 dicembre 2006. - Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) e' stato pubblicato nella G.U. L 214 del 9 agosto 2008. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - supplemento ordinario n. 112. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008 - supplemento ordinario n. 277. - Il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244), e' il seguente: «845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.». - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario n. 86), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale». Note all'art. 1: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.
Art. 2
Soggetti ammissibili
1.Agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 sono ammesse le imprese che operano in Italia esercitando prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale.
2.Il possesso del requisito di cui al comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito un fatturato medio determinato per oltre il 50% - ovvero il 25% per le PMI - da attivita' di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi.
3.Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito viene verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle medesime imprese preesistenti.
4.L'ammissione agli interventi puo' essere richiesta anche da piu' imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete.
5.Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficolta' a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'».
Note all'art. 2: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo. - La comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02, recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'» e' stata pubblicata nella G.U. C 244 del 1° ottobre 2004.
Art. 3
Progetti ammissibili
2.Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attivita' di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonche' impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale e' ammissibile anche la realizzazione e la sperimentazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota, prendendone in considerazione i costi al netto dei redditi generati dall'eventuale ulteriore sfruttamento commerciale.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.
Art. 4
Costi ammissibili
2.Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria e' ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.
Art. 5
Criteri di valutazione dei progetti
2.La concessione dei benefici per la partecipazione a progetti potenzialmente concorrenti e' valutata con particolare attenzione, soprattutto per quanto attiene ai contenuti e ricadute tecnologiche.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.
Art. 6
Finanziamenti agevolati
1.Gli interventi ai sensi della legge n. 808 del 1985 consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti - da restituire senza corresponsione di interessi - di entita' commisurata all'ammontare dei costi ammissibili.
4.Ai fini del calcolo dell'ESL viene utilizzato il tasso di riferimento applicabile - conformemente alla periodica comunicazione della Commissione relativa alla definizione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - all'occorrenza aumentato di una percentuale in funzione del rischio.
7.Nel provvedimento di concessione sono definite le modalita' e il piano per la restituzione dei finanziamenti determinando le relative rate e le loro scadenze. Le rate sono calcolate - secondo criteri di progressivita' in rapporto a scaglioni di avanzamento - tenendo conto delle previsioni di incassi totali per la vendita dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto di ricerca e sviluppo. Salvo quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, il piano per la restituzione dei finanziamenti che viene fissato nel provvedimento di concessione non puo' subire modifiche.
8.I versamenti per la restituzione dei finanziamenti hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti stessi. Gli incassi da vendita di cui e' prevista l'acquisizione prima del completamento delle erogazioni sono considerati nel calcolo delle prime quattro rate.
10.La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominata Direzione generale) cura con cadenza periodica il monitoraggio riguardante l'andamento delle vendite dei prodotti utilizzanti i risultati del progetto accertando la consistenza degli incassi registrati allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di scostamenti rispetto all'ammontare degli incassi originariamente previsti. Il primo monitoraggio viene effettuato entro il primo quinquennio dal momento in cui, secondo il piano esaminato in sede di procedura di concessione, era previsto l'inizio delle vendite. Nel caso di complessivo scostamento negativo superiore al 30%, il Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominato Direttore generale) ha la facolta' di ridefinire, previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), le condizioni e le modalita' per le restituzioni, purche' non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.
11.Quando le tecnologie sviluppate con un progetto di ricerca sono utilizzate per la realizzazione di prodotti anche in parte diversi da quelli considerati originariamente per la definizione del piano di restituzione di cui al provvedimento di concessione, il Direttore generale, sentito il Comitato, ha la facolta' di ridefinire il piano di restituzione purche' non venga superato il massimale fissato nel provvedimento di concessione, comprensivo della riserva accantonata ai sensi del comma 9.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.
Art. 7
Anticipi rimborsabili
1.I soggetti di cui all'articolo 2, in relazione alla proposta di intervento ai sensi della legge n. 808 del 1985, hanno facolta' di proporre istanza, con adeguata motivazione riferita agli elementi di rischio caratterizzanti sostanzialmente il progetto, per la concessione di anticipi rimborsabili.
2.L'Amministrazione - nel caso di progetti caratterizzati da elevato rischio e, in particolare, ove ritenga che gli incassi derivanti dall'utilizzo dei risultati possano risultare inferiori al 50% dell'obiettivo come definito ai sensi del comma 4 - sottopone il progetto all'argomentata valutazione del Comitato prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
4.Il provvedimento di concessione degli anticipi rimborsabili definisce - in termini di obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto - le condizioni che concretizzano l'esito positivo del progetto di ricerca e sviluppo.
5.In relazione all'utilizzo commerciale dei risultati conseguiti con il progetto l'impresa beneficiaria effettua versamenti in base ad aliquote definite secondo scaglioni progressivi di avanzamento riferiti all'obiettivo di incassi derivanti dall'utilizzo commerciale dei risultati del progetto di cui al comma 4. Le aliquote e gli scaglioni sono definiti in modo che in caso di esito positivo del progetto, come specificato ai sensi del comma 4, l'impresa beneficiaria completi la restituzione dell'anticipo con l'applicazione di interessi calcolati al tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea.
6.In caso di utilizzo commerciale con incassi superiori a quelli che concretizzano l'esito positivo del progetto, l'impresa - dopo l'integrale rimborso dell'anticipo - corrisponde all'erario diritti di regia con ratei di importo pari all'1% dei ricavi per un periodo temporale non eccedente i 20 anni.
7.Il provvedimento definisce le condizioni e le modalita' con le quali, in caso di utilizzo commerciale inferiore alle previsioni, l'impresa puo' essere esonerata dall'integrale rimborso dell'anticipo, stabilendo che il rimborso sia comunque garantito in proporzione al grado di successo conseguito.
8.L'impresa beneficiaria di anticipi rimborsabili presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto e ad effettuare i relativi versamenti entro il successivo 31 luglio.
9.Gli interventi relativi a programmi nazionali finalizzati alla realizzazione di un progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera b) del trattato CE consistono nella concessione di anticipi rimborsabili secondo le condizioni stabilite dal presente articolo oppure secondo le condizioni stabilite per il progetto di comune interesse europeo dalla Commissione europea.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo. - Il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 87, della versione consolidata del trattato che istituisce la Comunita' europea (trattato CE) e' stato pubblicato nella G.U. C 325/33 del 24 dicembre 2002.
Art. 8
Procedura di istruttoria e concessione
1.Le domande di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitivita', la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'.
2.La Direzione generale ha la facolta' di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonche' di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
4.In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto riguardanti obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attivita' riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso e' richiesta con adeguata motivazione dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell'intervento e' esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 3.
5.Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al comma 3 il legale rappresentante dell'impresa interessata e' invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.
6.Il Direttore generale ha la facolta' di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tali scopi l'impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti.
8.Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso provvedimento di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attivita' l'impresa, cosi' designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n. 808, si veda le note al titolo.
Art. 9
Notifiche e comunicazioni alla Commissione europea
1.I progetti favorevolmente valutati dal Comitato - preventivamente all'emanazione del provvedimento di concessione di finanziamento agevolato o di anticipi rimborsabili - sono notificati o comunicati da parte della Direzione generale alla Commissione europea, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia.
3.Gli aiuti non soggetti a notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di euro sono comunicati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla emanazione del provvedimento di concessione, secondo le modalita' previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Note all'art. 9: - Per il riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento alla comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 si veda le note alle premesse.
Art. 10
D i v i e t i
1.Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il Ministro ad interim: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive
Registro n. 4, foglio n. 182
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