DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195
Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
Visto l'articolo 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1.Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.
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