DECRETO 20 ottobre 2010, n. 203

Type Decreto
Publication 2010-10-20
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di adozione di decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso;

Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Viste, in particolare, le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005, n. 1730/2006 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Vista la risoluzione n.1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 dicembre 2001, ed il regolamento (CE) 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativi a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, che prevede che il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria sia disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato stesso e che con lo stesso decreto siano disciplinati, altresì, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità del Comitato sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1, lettera a) e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che estende le competenze del Comitato di sicurezza finanziaria alla materia della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;

Vista, in particolare, la risoluzione n. 1822/2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;

Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Considerata la necessità di stabilire i criteri operativi per assicurare il contributo dell'Italia, attraverso il Comitato di sicurezza finanziaria, alla formazione degli elenchi di soggetti da sottoporre alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare il terrorismo e di disciplinare il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai vincoli del congelamento nonchè quello relativo alla cancellazione dei soggetti dalle liste internazionali;

Rilevato che occorre realizzare un coordinamento tra le attività delle diverse amministrazioni coinvolte nella repressione e nel contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

Considerata la necessità di assicurare celerità ed efficienza al processo decisionale del Comitato di sicurezza finanziaria attraverso il ricorso a procedure elettroniche per la formazione del consenso;

Su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;

Udito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 2 febbraio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 2010;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a `norma dell' articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 4748 in data 25 giugno 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Comitato di sicurezza finanziaria

l . Il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato Comitato, è competente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo nonchè di contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. 2. Nel rispetto delle competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il Comitato è l'autorità italiana responsabile per l'attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo nonchè per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

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