LEGGE 19 novembre 2010, n. 208

Type Legge
Publication 2010-11-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa annua di euro 21.665 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Agreement

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, quest'ultime comprendenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati; Riconoscendo che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; Tenuto conto dei pertinenti strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre del 1953; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle Amministrazioni doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, compresi i mezzi di pagamento nonche' tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi doganali, le imposte e gli altri diritti che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di stupefacenti e di altre merci; b) "Amministrazioni doganali",. l'Amministrazione doganale Italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza competente per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) di questo Articolo, per la Repubblica Italiana e il Comitato Doganale di Stato, per la Repubblica di Belarus; c) "infrazioni doganali", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "dazi, tasse e oneri doganali", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri, riscossi all'importazione, all'esportazione o al transito delle merci ivi compresi, per la Repubblica italiana, i dazi e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; e) "persona" ogni persona fisica o giuridica; f) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile; g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; h) "consegna controllata", il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente di merci conosciute o sospettate di traffico illecito sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti, allo scopo di identificare le persone coinvolte nell'infrazione.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Campo d'applicazione dell'Accordo 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali. 2. Tutta l'assistenza ai sensi del presente Accordo viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle proprie disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente: alla mutua assistenza amministrativa tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Campo d'applicazione dell'assistenza 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'investigazione e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale, quando procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Informazioni sulla legislazione e le procedure doganali 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Consegna controllata Le Amministrazioni doganali possono, attraverso reciproche intese e conformemente alle rispettive legislazioni e regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci integre o rimosse o sostituite interamente o in parte.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Assistenza Tecnica Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente: a) scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali; b) formazione ed assistenza nello sviluppo di capacita' specialistiche dei funzionari doganali; c) scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca; d) scambio di visite di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Informazione sul movimento di merci Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, le seguenti informazioni: a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l' eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate; b)se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale e 1' eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Scambio di informazioni In conformita' alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e, previa indagine, se necessario - tutte le informazioni atte a garantire l'esatta riscossione dei dazi doganali, delle tasse e delle imposte e segnatamente le informazioni che agevolino: a) la determinazione del valore soggetto a dazio, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni e i controlli.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Controllo su persone merci e mezzi di trasporto L' Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni, ed esercita il controllo su: a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale in particolare quelle che entrano nel ed escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b)) merci trasportate o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di essere coinvolte in un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) locali sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Altre informazioni 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni su transazioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi che potrebbero implicare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o a qualsiasi altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, qualora possibile, fornisce informazioni di propria iniziativa.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Comunicazione ed esecuzione delle richieste 1. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza ai sensi del presente Accordo vengono inoltrate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali ed accompagnata da qualsiasi documento ritenuto utile. 3. Le richieste effettuate in conformita' al paragrafo 2 di questo articolo devono comprendere le seguenti informazioni: a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente; b) l'oggetto e il motivo della richiesta; c) una sintetica descrizione della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento; d) informazioni precise ed esaustive circa le persone coinvolte nel procedimento, se conosciute. 4. La richiesta, formulata da una delle Amministrazioni doganali, di seguire una particolare procedura viene soddisfatta, in conformita' e in osservanza alle disposizioni giuridiche e amministrative nazionali della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni contenute nel presente Accordo sono comunicate a funzionari all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari designati in tal modo viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente, in conformita' all'articolo 20 del presente Accordo.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Indagini 1. Qualora un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini riguardanti operazioni che sono, o appaiono essere contrarie alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e ne comunica i risultati a quest'ultima. 2. Queste indagini vengono condotte in conformita' alla legislazione vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorita' competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette prontamente all'autorita' competente e si impegna a cooperare con essa.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Visita funzionari 1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e soggetta alle condizioni da quest'ultima imposte, possono allo scopo di indagare un'infrazione doganale: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita i documenti, i registri e altri dati pertinenti per estrarre qualsiasi informazione concernente quella infrazione doganale; b) prelevare copie dei documenti, registri ed altri dati relativi a quella infrazione doganale; c) essere presenti nel corso di un'indagine condotta dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale del proprio Stato ed utili all'Amministrazione doganale richiedente in relazione alla violazione doganale. 2. Quando funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente nelle circostanze previste al paragrafo i di questo articolo, essi devono in ogni momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. 3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla legislazione cola' in vigore e sono responsabili per -qualsiasi violazione eventualmente commessa.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Dossier e documenti 1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti contenenti tutte le informazioni disponibili circa azioni, effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutti gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzo delle informazioni o dei documenti devono essere forniti contemporaneamente. 3. Dossier e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi si rivelassero insufficienti. 4. Dossier e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo vengono restituiti quanto prima.

Accordo-art. 15

Articolo 15 Esperti e testimoni 1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relativamente ad un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, qualora possibile, a testimoniare davanti alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente in qualita' di esperti o testimoni circa fatti da essi accertati nel corso delle loro mansioni ufficiali e a produrne le prove. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario e' chiamato a deporre. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti in cui i propri funzionari possono testimoniare.

Accordo-art. 16

Articolo 16 Uso e protezione delle informazioni e dei documenti 1. Le informazioni, i documenti e le comunicazioni ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, in conformita' con gli scopi e la portata di questo Accordo e ai sensi di quanto stabilito nelle rispettive legislazioni nazionali vigenti. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere trasmessi ad organismi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo solo se l'Amministrazione doganale che li ha forniti ne autorizzi la trasmissione, e a condizione che la legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale ricevente non proibisca tale trasmissione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad informazioni che riguardano infrazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tale informazioni possono essere comunicate ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito degli stupefacenti. Inoltre a causa degli obblighi derivanti dalla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea le disposizioni di cui al paragrafo 2 non impediscono che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmesse alla Commissione europea e ad altri Stati membri della menzionata Unione. 4. Le informazioni, comunicazioni e documenti a disposizione dell'Amministrazione doganale richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legislazione nazionale della summenzionata Amministrazione doganale a documenti ed informazioni della stessa natura.

Accordo-art. 17

Articolo 17 Protezione dei dati personali 1. Quando dati personali vengono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano uno standard di protezione dati almeno equivalente a quello che risulta dall'attuazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo che costituisce parte integrante dello stesso.

Accordo-art. 18

Articolo 18 Esenzioni dalla responsabilita' di rendere assistenza 1. Nei casi in cui l'assistenza ai sensi del presente Accordo nuocesse alla sovranita', sicurezza, politica pubblica o a qualsiasi altro interesse nazionale di una Parte Contraente, o comportasse una violazione del segreto industriale, commerciale o professionale o si rivelasse in contrasto con la propria legislazione nazionale, l'assistenza puo' essere rifiutata. 2. Se l'Amministrazione doganale richiedente .non fosse in grado di soddisfare una richiesta similare che le venisse avanzata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. Il soddisfacimento di una tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza puo' essere posposta dall'Amministrazione adita quando essa vada ad interferire con un'indagine, un'azione penale o un procedimento in corso. In tal caso l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere data nei termini e alle condizioni dell'Amministrazione doganale dalla prima eventualmente stabilite. 4. Laddove l'assistenza venga . rifiutata o posposta, i motivi del rifiuto o del rinvio saranno comunicati.

Accordo-art. 19

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