LEGGE 19 novembre 2010, n. 209
Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Malawi, qui di seguito denominati Parti Contraenti, DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente; CONSAPEVOLI della necessita' di tutelare gli investimenti di entrambe le Parti Contraenti e dell'esigenza di stabilita' politica e giuridica per promuovere la pianificazione e gli investimenti di lungo periodo; RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, basata sul diritto internazionale, contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: Il termine "Societa'" indica per ciascuna Parte Contraente una persona giuridica, un'impresa, un'associazione, un ente o altro organismo avente personalita' giuridica, stabilita o registrata nel suo territorio in conformita' alle leggi di detta Parte Contraente; Il termine "Reddito" indica le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonche' qualsiasi pagamento in natura come ad esempio, ma non a titolo esclusivo, materie prime, prodotti agricoli, prodotti o bestiame. Il termine "Investimenti" indica ogni tipo di bene consentito da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle proprie leggi e include in particolare, ma non a titolo esclusivo: a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' e di garanzia quale ipoteche, usufrutto, privilegi e crediti; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale; c) crediti finanziari o obbligazioni arnmottizzabili o altri titoli di credito nei confronti delle societa'; d) diritti d'autore, diritti di proprieta' intellettuale (quali brevetti per le invenzioni, marchi commerciali, design industriale), know-how, segreti commerciali, procedimenti tecnici, denominazioni commerciali e avviamento commerciale; e) concessioni commerciali rilasciate per legge o per contratto, inclusi i diritti di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento delle risorse naturali; f) attivita' connesse ad un investimento che includono l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche e altre strutture per la conduzione di attivita' commerciali; la stesura, il funzionamento e l'esecuzione dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la tutela e la cessione di ogni genere di proprieta', inclusa la proprieta' intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, l'emissione e la vendita di azioni ed altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni. L'espressione "attivita' connesse ad un investimento" include inoltre, senza limitazioni: i) la concessione di franchigie o diritti su concessione; ii) la ricezione di registrazioni, concessioni, permessi e altre autorizzazioni necessarie per la conduzione di attivita' commerciali che in ogni caso verranno rilasciati tempestivamente, conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti; iii) l'accesso alle istituzioni finanziarie in qualunque valuta, nonche' ai crediti e ai mercati valutari; iv) l'accesso ai finanziamenti detenuti dalle istituzioni finanziarie; v) l'importazione ed installazione dell'attrezzatura necessaria per il normale svolgimento dell'attivita' commerciale, compresi, ma non a titolo esclusivo, materiale da ufficio e automobili, nonche' l'esportazione del materiale e delle automobili importati a tal fine; vi) la divulgazione delle informazioni commerciali; vii) la realizzazione di indagini di mercato; viii) la designazione di rappresentanti commerciali, inclusi agenti, consulenti e distributori (ad esempio intermediari nella distribuzione di prodotti non realizzati da loro stessi) e le mansioni svolte dai suddetti, nonche' la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali; ix) la commercializzazione di beni e servizi, anche attraverso le reti commerciali e di distribuzione interne nonche' la pubblicita' ed il contatto diretto con i cittadini e le societa'; x) il pagamento in valuta locale di beni e servizi; e xi) il leasing di servizi effettuati nel o nei confronti del territorio delle Parti Contraenti. L'espressione "accordo di investimento" indica un accordo tra una Parte Contraente (o una sua Agenzia o Holding) e un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento. Il termine "investitore" indica una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica qualsiasi entita' avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, societa', imprese, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilita' limitata. Il termine "persona fisica" o "cittadino", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, indica una persona che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi. Il termine "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello accordato ai cittadini di ciascuna Parte Contraente, fatte salve le eccezioni previste dalla legislazione della Parte Contraente. Il termine "diritto di accesso" indica il diritto di essere autorizzati ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente. Il termine "territorio" indica: a) per il Malawi, la Repubblica del Malawi e comprende tutto il territorio della Repubblica del Malawi conformemente alla costituzione della Repubblica del Malawi; b) per l'Italia, la Repubblica. Italiana e comprende oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, le zone marine. Queste comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica Italiana ha sovranita' o esercita diritti di sovranita' e di giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Campo d'applicazione 1. Il presente Accordo si applica esclusivamente agli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e a tutti gli investimenti effettuati da cittadini e societa' di una delle Parti Contraenti specificamente approvati dall'autorita' competente designata dall'altra Parte Contraente e alle condizioni, se del caso, che detta Parte riterra' piu' opportune. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano a tutti gli investimenti effettuati da cittadini e societa' di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 Promozione e Protezione degli Investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per i cittadini e le societa' dell'altra Parte Contraente per effettuare investimenti nel rispetto della normativa in materia di investimenti. 2. A tutti gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo verra' garantito un trattamento giusto ed equo, nonche' la protezione ai sensi del presente Accordo. 3. Gli investitori di una Parte Contraente avranno un diritto di accesso al territorio dell'altra Parte Contraente e sara' loro consentito di soggiornare nel territorio con i loro familiari per un congruo periodo di tempo necessario per le attivita' di investimento. 4. Le societa' che sono di proprieta' o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalita', conformemente alle Leggi in materia di Immigrazione in vigore ed ai regolamenti delle Parti Contraenti.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Clausola della Nazione piu' favorita Ai sensi degli articoli 5,7 e 8 del presente Accordo, le Parti Contraenti non offriranno nel proprio territorio agli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo o ai redditi ricavati dai cittadini e dalle societa' dell'altra Parte Contraente, un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da cittadini e societa' di uno Stato terzo.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Eccezioni alla Clausola della Nazione piu' Favorita Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle societa' di uno Stato terzo non obbligano una Parte Contraente ad estendere ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte Contraente i benefici di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio derivante da: a) qualsiasi intesa regionale in materia doganale, monetaria, tariffaria o commerciale (compresa una zona di libero scambio) o qualsiasi accordo destinato a dare luogo ad un'intesa di questo tipo in futuro; o b) qualsiasi intesa con uno o piu' Stati terzi della stessa regione geografica destinata a promuovere la cooperazione regionale nei settori economico, sociale, del lavoro, industriale o monetario nell'ambito di progetti specifici; o c) qualsiasi accordo o intesa fra le Parti Contraenti relativo in tutto o in parte all'imposizione, compresi gli accordi sulla doppia imposizione e la promozione del commercio transfrontaliero.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 Indennizzo per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, la Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o danni. I pagamenti a titolo di indennizzo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. 2. Gli investitori interessati avranno diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati terzi.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Nazionalizzazione o Esproprio 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorita' giurisdizionali competenti. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in 'conformita' a tutte le disposizioni e procedure giuridiche. 3. L'equa indennita' sara' stabilita in base al valore commerciale prevalente immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. In assenza di accordo fra la Parte Contraente e l'investitore durante la procedura di nazionalizzazione o esproprio, l'indennita' sara' calcolata in base agli stessi parametri di riferimento, e tassi di cambio, adottati nei documenti elaborati ai fini della valutazione dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile all'indennita' sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente il momento in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. 4. Senza limitare la portata del paragrafo di cui sopra, se l'oggetto della nazionalizzazione, esproprio o provvedimenti analoghi, e' una societa' con capitale straniero, la valutazione della quota dell'investitore sara' fatta nella valuta dell'investimento e non sara' inferiore al valore di partenza, accresciuto dagli aumenti di capitale e dalla rivalutazione del capitale, dagli utili non distribuiti e dai fondi di riserva e ridotto dal valore delle riduzioni di capitale e dalle perdite. 5. L'indennita' sara' considerata valida se corrisposta nella stessa valuta utilizzata dall'investitore straniero per effettuare l'investimento, nella misura in cui detta valuta e' - o rimane - convertibile o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 6. Il pagamento dell'indennita' sara' considerato tempestivo se effettuato senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro cinque mesi. 7. L'indennita' includera' gli interessi calcolati su sei mesi in base ai parametri EURIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento. 8. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiari che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avra' diritto a richiedere un tempestivo esame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio, e la conseguente indennita', siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti. 9. In assenza di accordo tra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare dell'indennita' verra' calcolato in base alle procedure per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 11 del presente Accordo. L'indennita' sara' liberamente trasferibile. 10. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicano anche agli utili derivati da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi della liquidazione. 1.1.Se dopo l'esproprio il bene interessato non risulta utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto di' riacquistare il bene al prezzo di mercato.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Rimpatrio di Capitale, Utili e Reddito 1. Conformemente alle vigenti leggi e regolamenti nazionali, ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte possano trasferire quanto segue, senza indebiti ritardi e in una valuta convertibile: a) il capitale e il capitale addizionale, compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili; c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi; e) la remunerazione, e le indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore. 2. Senza limitare la portata dell'articolo 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora quest'ultimo sia piu' favorevole.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 Surroga Qualora una Parte Contraente (o una delle sue Istituzioni) abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione del diritto dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, si applicano le disposizioni degli articoli 6,7 e 8 del presente Accordo.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli articoli 6,7,8 e 9 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e in una valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al punto 3 dell'articolo 7, relative al tasso di ambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli adempimenti fiscali di cui al paragrafo precedente dovranno essere stati effettuati nel momento in cui l'investitore ha ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Soluzione delle Controversie fra Investitori e Parti Contraenti 1. Ogni controversa insorta fra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, compresa una controversia sull'ammontare di un'indennita', sara' risolta, per quanto possibile, amichevolmente. 2. Nel caso in cui l'investitore e l'ente di una Parte Contraente abbiano stipulato un accordo di investimento, sara' applicata la procedura prevista da tale accordo di investimento. 3. Se la controversia non puo' essere risolta amichevolmente nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potra' sottoporre la controversia a sua scelta: a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale; b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al Regolamento in materia di Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), istituita dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 31/98 del 15 dicembre 1976, nonche' in base alle seguenti disposizioni: i) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La designazione degli arbitri, ove necessaria in base alle norme UNCITRAL, sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma, in qualita' di Autorita' preposta alla Nomina. L'Arbitrato si svolgera' a Stoccolma, tranne nel caso in cui le due Parti in causa non abbiano concordato diversamente. ii) Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera' in ogni caso anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale sara' riconosciuta e attuata nel territorio delle Parti Contraenti in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte. c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia di Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Soluzione delle Controversie fra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia insorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, in via amichevole attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito dal presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo che assolvera' l'incarico di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente articolo, non sara' stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sara' invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianita' di grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale deliberera' con voto di maggioranza e la sua decisione sara' vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. Le spese relative al Presidente e tutte le altre spese saranno equamente suddivise fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Relazioni fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione di investimento o altri accordi, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. 3. Nel caso in cui' una Parte Contraente non abbia applicato detto trattamento, conformemente al paragrafo precedente, e l'investitore abbia conseguentemente subito un danno, gli investitori avranno diritto ad un indennizzo ai sensi dell'articolo 6.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dal trentesimo (30°) giorno dalla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Durata e Scadenza 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data della notifica di cui all'articolo 15 e restera' in vigore per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non piu' tardi di un anno prima della data di scadenza. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 14 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5) anni a decorrere dalle date summenzionate. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
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