LEGGE 19 novembre 2010, n. 210

Type Legge
Publication 2010-11-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 32.705 euro per l'anno 2010, 19.000 euro per l'anno 2011 e 32.705 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Fondi da assegnare» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato-art. 1

Allegato CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, qui di seguito denominati le "Parti contraenti", allo scopo di regolamentare di comune accordo tutte le questioni relative alla manutenzione del confine di Stato, gia' oggetto della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980 ove !a Repubblica di Slovenia e' subentrata come Parte contraente hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Il confine di Stato fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia, si sviluppa secondo il tracciato stabilito da! Trattato di pace con l'Italia firmato a Parigi 11 10 febbraio 1947 e dal Trattato fra la Repubblica italiana e la ex-Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975. 2. I dati relativi alla demarcazione del confine sono contenuti nei seguenti documenti elaborati dalla Commissione Mista italo-slovena per la manutenzione del confine di Stato: - catalogo delle coordinate e descrizione della linea del confine - atlante delle carte e delle mappe del confine che sono allegati alla presente Convenzione. 3. La linea di confine nel Golfo di Trieste tra !a Repubblica Italiana e la Repubblica di Slovenia e' descritta nel testo dell'allegato W e segnata sulla carta allegato IV a! Trattato fra la Repubblica italiana e la ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Allegato-art. 2

Articolo 2 1. Il confine di Stato dal punto triconfinale italo-sloveno-austriaco fino al Mare Adriatico (nel testo che segue: confine terrestre) e' materializzato sul terreno mediante termini di confine principali, speciali e sussidiari. Essi sono di norma situati direttamente sulla linea di confine e, dove le condizioni del terreno lo hanno imposto, da un lato e/o dall'altro della linea di confine. 2. I dati relativi ai termini di confine (posizione. tipo, numerazione,ecc.) sono contenuti nei documenti di confine di cui al punto 2 dell'Articolo 1 della presente Convenzione.

Allegato-art. 3

Articolo 3 1. II confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie. 2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato. 3. L'andamento della linea di confine si puo' far coincidere alle variazioni dei corsi d'acqua solo se legarti contraenti concludono un Accordo ad hoc.

Allegato-art. 4

Articolo 4 1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre ed ad eseguire e questo scopo i' seguenti lavori come disposto dalla presente Convenzione: a) verifica della posizione dei termini di confine, ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti, demarcazione integrativa; b) misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessita'; c) aggiornamento della documentazione di confine; d) adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine; e) adozione del sistema di riferimento geodetico europeo ( ETRS89 ) per le coordinate dei termini di confine allo scopo di ottenere dati omogenei per le due Parti contraenti. 2. Il ripristino del termine triconfinale italo-sloveno-austriaco sara' .effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.

Allegato-art. 5

Articolo 5 1. Le Parti contraenti provvederanno, quando ritenuto indispensabile per l'individuabilita' della linea del confine, a liberare una fascia avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine dovra' essere in ogni caso tenuto sgombero per un raggio di un metro. Allo scopo d; rendere piu' evidente l'andamento della linea di confine, accanto ai termini non facilmente individuabili sul terreno, si dovranno collocare delle paline metalliche arancioni aventi un'altezza di 2,4 m. 2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente Articolo, non e' consentito costruire alcunche', ad eccezione delle opere di interesse comune delle due Parti contraenti. E' vietata le collocazione di contrassegni dei limiti di proprieta' e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine. 3. In casi particolari le Parti contraenti, di comune accordo, possono permettere anche altre costruzioni purche' non ostacolino la visibilita' della linea di confine e la stabilita' dei termini. 4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio. 5. Ogni Parte contraente puo', in ogni momento, effettuare i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo, previa informazione dell'altra parte con 10 giorni di anticipo.

Allegato-art. 6

Articolo 6 1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti effettueranno i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine in un arco dj tempo non superiore a otto anni. Il periodo di otto anni verra' calcolato a partire dall'anno in cui verra' effettuato lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione. 2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono di comune accordo, in qualunque momento, quando se ne ravvisi l'urgenza e/o l'opportunita', eseguire lavori sul confine.

Allegato-art. 7

Articolo 7 1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie od altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione dei confine previsti dalla presente Convenzione. 2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente Articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell'altra Parte contraente.

Allegato-art. 8

Articolo 8 Il confine terrestre e' suddiviso in otto settori sotto indicati: Settore I: dal termine triconfinale italo-sloveno-austriaco fino al termine speciale 8/10 (escluso) situato al valico di frontiera del Passo del Predil; Settore II: dal termine principale 3/10 fino al termine principale 18 (escluso) situato al valico di frontiera di Uccea; Settore III: dal termine principale 18 fino al termine principale 30 (escluso) situato sulla cima del Mataiur; Settore IV: dal termine principale 30 fino al termine principale 44 (escluso) situato al valico di frontiera di Mernico; Settore V : dal termine principale 44 fino al termine principale 54 (escluso) situato sul Monte Sabotino; Settore VI: dal termine principale 54 fino al termine principale 66 (escluso) situato presso Medeazza; Settore VII: dai termine principale 66 fino al termine principale 78 (escluso) situato sul Monte dei Pini; Settore VIII: dal termine principale 78 fino al termine principale 92 situato alla Baia di S. Bartolomeo.

Allegato-art. 9

Articolo 9 Gli impegni derivanti dalla presente Convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartiti come segue: la Parte italiana e' responsabile per i settori II, IV, VI e VIII; la Parte slovena e' responsabile per i settori I, III, V e VII. Qualunque sia il settore ciascuna Parte e' responsabile per i termini di confine, situati nel proprio territorio, che indicano indirettamente la linea di confine.

Allegato-art. 10

Articolo 10 1. AI fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente Convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista italo-slovena per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione Mista). 2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vice Presidente e due membri della propria Delegazione. Ciascuna Parte designa inoltre il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario. 3. Oltre ai compiti di cui all'Articolo 4 della presente Convenzione, la Commissione Mista provvedera' a: a) redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine; b) materializzare, quando necessario, la linea di confine la' dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti. 4. La Commissione Mista puo' adottare anche altri sistemi, ritenuti piu' idonei per la demarcazione del confine, in relazione a particolari esigenze. 5. I lavori sul confine di cui alla presente Convenzione vengono eseguiti con il consenso e, di norma, alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti. 6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione Mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine. 7. La Commissione Mista provvede affinche' la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'Articolo 1 della presente Convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine di ogni lavoro di manutenzione.

Allegato-art. 11

Articolo 11 Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente Convenzione la Commissione Mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti. Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione Mista.

Allegato-art. 12

Articolo 12 Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti geodetici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine, situati nel territorio delle due Parti contraenti.

Allegato-art. 13

Articolo 13 1. La Commissione Mista provvedera' a stabilire le regole e le modalita' di funzionamento della propria attivita'. 2. L'attivita' della Commissione Mista si svolge mediante sessioni, incontri o quant'altro ritenuto utile per il suo espletamento. 3. Le decisioni della Commissione Mista vengono prese all'unanimita'. Le questioni che la Commissione Mista non possa eventualmente risolvere verranno sottoposte all'attenzione dei rispettivi Governi. 4. La Commissione Mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua italiana ed in lingua slovena. 5. La Commissione Mista redige un verbale di ogni sua sessione od incontro. 6. Ciascuna Delegazione della Commissione Mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.

Allegato-art. 14

Articolo 14 1. Per lo svolgimento delle attivita' derivanti dalla presente Coinvenzione, i membri della Commissione Mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione Mista, muniti di un regolare documento di identita', possono attraversare fa linea di confine in qualunque tratto dal termine triconfinale italo-sloveno-austriaco al Mare Adriatico. 2. !n occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione Mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente, nel rispetto della normativa Comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libera prestazione dei servizi.

Allegato-art. 15

Articolo 15 1. Ai membri della Commissione Mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente Convenzione, e' garantita l'immunita' personale e l'inviolabilita' dei documenti ufficiali, dei carteggio e dei timbri che portano seco. 2. Le persone di cui al punto 1 del presente Articolo, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, possono - se del caso - indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate.

Allegato-art. 16

Articolo 16 1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione avra' la durata di dieci anni, rinnovabile tacitamente per un identico periodo. 3. La presente Convenzione potra' essere denunciata da una delle Parti contraenti un anno prima del termine previsto per la sua scadenza e la denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente. 4. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, la precedente Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nova Gorica il 29 ottobre 1980, ove la Repubblica di Slovenia e' subentrata come Parte contraente, cessa di avere validita'. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Parte di provvedimento in formato grafico

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