DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223
Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria;
Visto l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'opportunita' di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha specificamente segnalato la necessita' di correggere, all'articolo 12, comma 1, l'erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;
Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita' del riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal quale e' promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento;
Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;
Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento :
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
Art. 2
Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
1.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103.
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103))
Art. 5
Situazioni di collegamento e controllo
1.Le situazioni di collegamento e di controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono quelle previste dall'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le situazioni di collegamento e di controllo sono definite dall'articolo 2359 del codice civile, nonche' dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
2.Ai fini dell'ammissibilita' della domanda di contributi le situazioni di collegamento o controllo ostative all'erogazioni dei contributi sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale e' dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra societa' i legali rappresentanti delle societa' controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi.
3.Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativamente alle imprese richiedenti i contributi, oltre alla regolarita' dell'iscrizione al Registro degli Operatori di comunicazione (ROC), l'attestazione di conformita' degli assetti societari alla normativa vigente, nonche' l'attestazione dell'assenza di situazioni di controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Note all'art. 5: - Per il testo dei commi 1-ter e 13 dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 250, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006): «574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo dei contributi per l'anno 2008.». - Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate): Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.». - Si riporta il testo del comma ottavo dell'articolo 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): «I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici (10). In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata. Quando una societa' a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A): «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.). 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
Art. 6
Attivita' di controllo
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
2.Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.
Capo II Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive
Art. 7
Criterio di applicazione
1.Ai fini dell'applicazione del presente Capo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Note all'art. 7: - Cifr. nota alle premesse per i riferimenti al testo dell'articolo 10-sexies del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194.
Art. 8
Disposizioni di semplificazione
1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le domande per la concessione dei contributi dovranno essere corredate, anche non contestualmente, dalla documentazione indicata ai commi seguenti, comprendente quella idonea a dimostrare che le trasmissioni sono effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
2.Le domande presentate dalle imprese di cui alle disposizioni citate nel comma 1, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. La documentazione istruttoria e' trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda per la concessione.
4.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresi' copia conforme, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalita' di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.
5.Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
6.La comunicazioni di preavviso previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, nonche' dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, rispettivamente per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, sono obbligatorie soltanto ai fini della presentazione della prima domanda annuale di contributi, a pena di inammissibilita' della medesima. Il preavviso di domanda e', altresi', presentato obbligatoriamente, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro. Nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione non presenti la domanda di concessione del contributo per una o piu' annualita', la comunicazione di preavviso dovra' essere presentata nuovamente al Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67(Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria): «Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione.). 1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9; viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza.». - Si riporta il testo degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa): «Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. 2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, e' concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non puo' comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1. 3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonche' alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987. 4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987.» «Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.): «Art.23. (Misure di sostegno della radiodiffusione). 1. 2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi' come modificato dall'articolo 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal presente regolamento: «Art. 10 bis (Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva.). 1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: «2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e cio' in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter: a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la meta' del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto; b) devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni; c) l'importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza): «Art. 2.(Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: 1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonche' l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni; 2) la testata radiofonica giornalistica che contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione emittente e il tribunale presso il quale e' stata effettuata la registrazione; 3) il giornalista professionista o pubblicista direttore responsabile della testata; 4) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa' che esercita l'impresa radiofonica; 5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra le ore 7 e le ore 20; 6) le ore di trasmissione dei propri programmi informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione di cui al n. 5); 7) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa; c) nel caso che la societa' esercente l'impresa di radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei contributi, con la qualifica professionale, nonche', nel caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, cosi' come sostituito dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con la cooperativa medesima; d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i dischi o nastri contenenti, per ciascun anno, la registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del palinsesto, a decorrere dal 1° gennaio 1988, presso le imprese di radiodiffusione sonora deve essere istituito apposito registro, con pagine numerate e vidimate da notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto a disposizione del Servizio dell'editoria. 2. Per le domande successive alla prima, e' consentito far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero presentati in un secondo momento a completamento e corredo della stessa, ai sensi dell'art. 7, sempreche' non siano intervenute variazioni. 3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di testate organi di partito politico, in aggiunta ai documenti suindicati, devono altresi' essere allegati alla domanda: a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'art. 2217 del codice civile); b) la certificazione degli stessi da parte della societa' di revisione aventi i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso vengano richiesti i contributi di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge per l'anno 1986, una speciale relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata evidenziazione dei costi, redatta da societa' di revisione aventi i requisiti suddetti; c) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il soggetto esercente l'impresa di radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non controlli, direttamente o indirettamente, organi di informazione che usufruiscano dei contributi di cui all'art. 9, comma 6, della legge. 4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed esclusivamente concernenti l'attivita' caratteristica e propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo criterio vale anche per gli ammortamenti. 5. L'utilizzazione della frequenza, indicata dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non costituisce titolo prioritario in sede di futura regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali): «Art.2 (Documentazione). 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: 1) la sede legale e operativa dell'impresa; 2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita; 3) il proprietario della testata, nel caso che lo stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa' che esercita l'impresa; 4) le ore di trasmissione quotidiane effettuate in media nell'anno di riferimento dei contributi tra le ore 7 e le ore 23; 5) estremi di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e della concessione per la radiodiffusione televisiva da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 6) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa; 7) l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva prevista dall'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 8) il periodo di tempo dell'eventuale disattivazione da parte del Ministero delle poste e telecomunicazioni durante il quale l'emittente ha trasmesso immagini fisse o ripetitive; b) copia autentica in regola con le disposizioni sul bollo dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercente l'impresa in carica nell'anno oggetto della domanda, ovvero certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa; c) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale palinsesto deve indicare l'ora di inizio e l'ora della fine di ogni programma con la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria specificando se trattasi di propri programmi informativi; d) certificato in regola con le disposizioni sul bollo rilasciato dal competente tribunale attestante l'iscrizione della testata giornalistica che contraddistingue le trasmissioni dell'emittente; e) per le imprese che richiedono il rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi di agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, copia autentica delle fatture relative a tali spese con la documentazione dell'avvenuto pagamento. 2. Le imprese devono inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui alla lettera a) del comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, le ore di trasmissione di propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali effettuate in media tra le ore 7 e le ore 23 di ogni giorno con l'indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di trasmissione effettuate nello stesso arco di tempo. 3. Per le domande successive alla prima, sempre che non siano intervenute variazioni, e' consentito far riferimento ai documenti presentati precedentemente.». - Per l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 5. - Per l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 6. - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.): «Art. 19 (Modalita' alternative all'autenticazione di copie.). 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza): «Art. 2.Documentazione. 1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) (omissis) b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto nonche' del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci della societa' esercenti l'impresa di radiodiffusione, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della persona fisica che esercita l'impresa.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza): «3. A decorrere dal 1988 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno, le imprese di radiodiffusione sonora che intendono presentare, nei termini indicati nel comma 2, domanda per le provvidenze relative all'anno in corso, possono dare preavviso scritto al Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le stesse modalita' indicate nel comma 1. Il preavviso deve contenere l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre la domanda prescritta.». - Si riporta il testo dell'art. 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali): «3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attivita' necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre le domande prescritte nonche' l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (3), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, puo' essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410 (Disciplina dei metodi e delle procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica periodica della loro persistenza.), come modificato dal presente regolamento: «Art.4. (Modalita' di erogazione delle provvidenze). 1. (abrogato) 2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi. 3. A cura del Servizio dell'editoria verra' data notizia delle domande di contributo pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dalla Direzione generale delle informazioni, della editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali), come modificato dal presente regolamento: «Art. 4 (Modalita' di erogazione delle provvidenze). 1. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a comunicare ai fini delle riduzioni tariffarie, in base alle domande pervenute, agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (13), come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (14), e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, gli elenchi delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto alle riduzioni tariffarie previste; ad erogare le somme relative al rimborso dell'80% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione nazionale o regionale cosi' come definite dall'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (16), e dall'articolo 5 del presente regolamento. 2. L'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso che l'impresa di radiodiffusione televisiva indichi nelle domande, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento, che intende avvalersi delle riduzioni tariffarie applicate alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (17), come sostituito dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 (18), per gli anni successivi, provvede altresi' a comunicare agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, l'elenco delle imprese di radiodiffusione televisiva aventi diritto a tali riduzioni, affinche' le riduzioni stesse possano essere direttamente applicate a partire dalla prima bolletta o fattura successiva alla comunicazione stessa relativamente alle emittenti, risultanti nell'elenco, di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (19), il termine del procedimento amministrativo previsto dal presente regolamento e' fissato in 580 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda e si conclude con l'emanazione di un decreto di ammissione o di esclusione. 3. (abrogato) 4. La commissione e' nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, da indire a non meno di ventiquattro ore dalla precedente, di almeno un terzo degli stessi. 5. A cura dell'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene data notizia delle domande pervenute, precisando quelle accolte, con relativa quantificazione delle somme erogate, e quelle respinte, mediante pubblicazione sui periodici editi dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
Art. 9
Agenzie di informazione radiofoniche e televisive
1.Le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.
2.Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre, per l'intero anno, di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.
3.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve riferirsi, a pena di inammissibilita' all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le predette agenzie; a tale fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento.
4.Le agenzie di informazione di cui ai commi del presente articolo sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.
Note all'art. 9: - Per l'articolo 11 legge 7 agosto 1990, n.250, si veda nelle note all'articolo 5. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680 (Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali) : «Art. 5 (Agenzie di informazione.). 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, fatte salve le norme previste per le agenzie di stampa, le agenzie di informazione a diffusione nazionale sono equiparate alle agenzie di informazione radiofonica nazionale di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250.». - Per la legge 25 febbraio 1987, n.67, si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge 7 agosto 1990, n. 250: «Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.». - Per l'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all'articolo 8 - Per l'articolo 2359 del codice civile, si veda nelle note all'articolo 5. - Per l'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note all'articolo 5.
Art. 10
Canoni ammessi a rimborso
1.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, e fermi restando gli specifici requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rimborso dei canoni di abbonamento ai servizi delle agenzie di informazione, le imprese radiofoniche e televisive che chiedono i predetti rimborsi devono assicurare il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel presente articolo.
2.Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo' superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non puo' comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.
3.Le imprese radiofoniche locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese televisive locali a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non puo' superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite e' incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non puo' comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.
4.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del presente regolamento, le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non piu' di 15.000 euro l'anno.
5.Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all'articolo. Per il testo dell'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all'art.9.
Art. 11
Attivita' di controllo
1.In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche attraverso il ricorso alla Guardia di finanza.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si veda nelle note all'articolo. Per il testo dell'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si veda nelle note all'art.9.
Art. 12
Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250
1.Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70)).
3.Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4.I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5.Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
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