DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010, n. 231
Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Tenuto conto altresi' che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini dei procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini siano superiori a novanta giorni.
2.Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.
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