DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Type Decreto-legge
Publication 2010-12-29
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
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42.All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "della Regione" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

43.All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 e' sostituito dal seguente: "117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: `Entro il 31 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti: 'Entro il 31 dicembre 2013' e, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: 'Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le societa' gia' costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime'".

44.Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 800.000 per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per l'anno 2011, fino a concorrenza dell'onere.

45.Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

46.COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

47.COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

48.COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35.

49.All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita' di buona uscita, indennita' di anzianita', indennita' premio di servizio) non possono essere ceduti".

50.Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa gia' disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951, n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26 luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate nel presente comma, sono incluse nell'Allegato 1 al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

51.All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

52.L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, e' autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unita'. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

54.All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011".

55.In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e delle altre attivita' immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta qualora nel bilancio individuale della societa' venga rilevata una perdita d'esercizio. (20) (24)

56-bis.La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. (24) 56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. (20) (24)

56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (20) (24)

57.Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non e' produttivo di interessi. Esso puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. (20)

58.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalita' di attuazione dei commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1, 56-ter e 57 del presente articolo. (20)

59.Nel comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: "non superiore ad un nono" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore ad un decimo". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per il medesimo periodo d'imposta.

60.All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

61.In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (11)

62.Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-quater e' aggiunto il seguente: "5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni".

63.Dopo l'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: "Art. 26-quinquies. - (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa' di gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui all'articolo 23 del presente decreto incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici. 4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista".

65.Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: "dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26" sono inserite le seguenti: "e la ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".

66.Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973" sono sostituite dalle seguenti: "le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973".

67.Nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e 5," sono inserite le seguenti: "e quella del 12,50 per cento di cui all'articolo 26-quinquies".

68.La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente: "a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a capitale variabile".

69.Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011.

70.Le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.

71.Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 63 del presente articolo e dell'articolo 10-ter, commi 1 e 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza limiti di importo. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale e' imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.

72.Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti e' riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante. Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.

73.Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) gia' soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.

74.Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto e' aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

75.Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.

76.Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e' riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le societa' di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal versamento dell'imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

77.Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed e' detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

78.Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche' per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo e' applicata, anche in mancanza di opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta.

80.L'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni medesime. 2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi' applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e' documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo e' documentato con una dichiarazione sostitutiva. 3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta. 5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione. 6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo' in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani".

81.Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".

82.Nel comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 2 e 5".

83.Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.

84.Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art. 3

Copertura finanziaria

((2-bis. Le disponibilita' di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalita' al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189))

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Tabella 1

Tabella 1 ( articolo 1, comma 1 )

TERMINE FONTE NORMATIVA

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

31 maggio 2010 articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 .

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

31 dicembre 2010 articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .

31 dicembre 2010 articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale.

20 novembre 2008 articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .

31 dicembre 2010 articolo 17, commi 15 , 16 e 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 . articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .

31 dicembre 2010 Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.

31 dicembre 2010 articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 . articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .

trenta giorni articolo 4, comma 4, primo periodo, del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .

31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 .

31 dicembre 2010 articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .

1° gennaio 2011 articolo 36, comma 5, secondo periodo, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 .

31 dicembre 2010 articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 .

1° gennaio 2011 articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .

1° gennaio 2011 articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

30 luglio 2011 articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .

31 dicembre 2006 articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , nei limiti di spesa.

31 dicembre 2010 articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 .

31 dicembre 2010 articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 .

31 dicembre 2010 articolo 1, comma 23- octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .

31 dicembre 2010 articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 .

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

1° gennaio 2011 articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .

31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , e successive modificazioni. articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 , e successive modificazioni.

31 dicembre 2010 articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 .

31 dicembre 2010 articolo 11, commi 2-ter , 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 .

31 dicembre 2010 articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 .

31 dicembre 2010 articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del

decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito,con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni.

31 dicembre 2010 articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni dalla legge28 febbraio 2008,n. 31 , comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 .

(( VOCE SOPPRESSA DAL D.L. 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 FEBBRAIO 2012, N. 14 ))

31 dicembre 2010 articolo 3,comma 2,del decreto legislativo 9 maggio 2005, n.96 .

19 gennaio 2011 articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 .

31 dicembre 2010 articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .

31 dicembre 2010 articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

31 dicembre 2010 articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all' articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 .

31 dicembre 2010 articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

31 dicembre 2010 articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .

31 dicembre 2010 articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .

31 dicembre 2010 articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .

31 gennaio 2011 articolo 1, comma 2, secondo periodo, della

legge 3 agosto 2007, n. 120 .

31 dicembre 2010 articolo 9, comma 1, primo periodo, del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 64, comma 1 , della legge 23 luglio 2009, n. 99 .

28 febbraio 2011 articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 .

31 dicembre 2010 articolo 7,comma 4,del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 194 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .

31 dicembre 2010 articolo 7,comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 .

Anno accademico 2011-2012 articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 .

31 dicembre 2010 articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .

31 dicembre 2010 articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , limitatamente al Presidente dell'ente di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273 .

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 .

31 dicembre 2010 articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

31 dicembre 2010 1° gennaio 2011 articolo 3, commi 24 , 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 .

30 settembre 2011 articolo 1, comma 1, secondo periodo, del

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 .

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

31 dicembre 2009 articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009.

31 dicembre 2010 articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 .

31 dicembre 2010 articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 .

VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 --------------------------------------------------------------------- VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10 --------------------------------------------------------------------- VOCE SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10

31 dicembre 2010 articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 , nei limiti delle risorse disponibili.

Allegato 1

Allegato 1 (previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a)) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 (articolo 3, comma 1, lettera e))

Norma di riassegnazione Importo riassegnabile 2010

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

65.000.000

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

9.000.000

Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100

4.800.000

Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

4.200.000

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