DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 232

Type DPR
Publication 2010-10-28
Ultimo aggiornamento 2011-01-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 2

Il Collegio dei revisori dei conti

2.I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3.Ai revisori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non spettano compensi, indennita' o gettoni di presenza.

Art. 3

Organizzazione interna e Uffici dirigenziali

Note all'art. 3: - Per l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

1.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Accademia provvede ad apportare le conseguenti modifiche statutarie.

2.Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, Il Guadasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 21

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