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LEGGE 16 marzo 1910, n. 95

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinario e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziarlo dal 1º luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.