LEGGE 15 maggio 1910, n. 244
Art. 1
È autorizzata una maggiore assegnazione di lire 1,431,812.44 sugli stanziamenti approvati con le leggi del 4 marzo 1904, n. 84, e 28 giugno 1908, n. 310, per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì. La detta maggiore assegnazione sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico dei seguenti esercizi e nella misura per ciascuno di essi indicata: L. 100,000 per l'esercizio 1909-910; L. 119,426 per l'esercizio 1911-912; L. 104,226 per ciascuno degli esercizi 1912-913 e 1913-914; L. 78,140.37 per ciascuno degli esercizi 1914-915 e 1915-916; L. 59,047.37 per l'esercizio 1916-917; L. 50,019.37 per ciascuno dei tre esercizi dal 1917-918 al 1919-920; L. 57,352.37 per ciascuno dei cinque esercizi 1920-1921 al 1924-925; L. 156,786,37 per l'esercizio 1925-926; L. 65,000 per ciascuno dei tre esercizi dal 1936-37 al 1938-939. Nella suddetta maggiore assegnazione di L. 1,431,812.44 sono comprese L. 70.000 gravanti in parti uguali sugli esercizi 1912-913 e 1913-914, come contributo massimo dello Stato nella spesa di L. 88,233.40 prevista per il rivestimento dei prospetti del nuovo edificio in pietra forte di Firenze in luogo dei travertini designati nel progetto 15 febbraio 1909. La scelta di detta pietra forte verrà fatta con le cautele da prescriversi dall'Ufficio del genio civile. La somma di L. 70,000 verrà pagata al comune di Firenze in due rate eguali di L. 35,000 ciascuna senza interessi negli esercizi 1912-913 e 1913-914 sopra indicati, sempre quando da certificati dell'Ufficio del genio civile consti che sia stata messa in opera una quantità di pietra forte per un ammontare non inferiore alla rata da pagarsi. Qualora la variante di cui si tratta non venga eseguita, le L. 70,000 saranno versate al tesoro. Il compenso dei lavori eseguiti dal comune di Forlì in più di quelli contemplati nel progetto esecutivo del 13 gennaio 1902, verrà pagato al Comune medesimo, entro il limite delle L. 25,000 stanziate con l'art. 2, comma c), della legge 28 giugno 1908, n. 310, in base ai risultati della contabilità finale da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 5 della Convenzione 24 febbraio 1903.
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