LEGGE 12 giugno 1910, n. 297
Art. 1
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 saranno introdotte le variazioni stabilite nella tabella A annessa alla presente legge, con che resta autorizzato l'aumento di L. 3,130,200 al limite di stanziamento prescritto per la spesa straordinaria nel detto esercizio dalle leggi 21 giugno 1906, n. 238 e successive di modificazione. Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per opere pubbliche, le variazioni della detta tabella che vi si riferiscono saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che figurino fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento. Per l'esercizio finanziario 1910-911 il limite di stanziamento per la spesa straordinaria del Ministero dei lavori pubblici di cui alla citata legge 21 giugno 1906, n. 238 e successive modificazioni è aumentato di L. 6,630,000.
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