LEGGE 12 giugno 1910, n. 302
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 32,695.50, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 8 «Compensi per lavori straordinari ed a cottimo, compensi proporzionali al numero delle operazioni», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1908-909. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 giugno 1910. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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