LEGGE 19 giugno 1910, n. 325
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il limite massimo delle annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-910 pei collocamenti a riposo, sia di autorità sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito, dall'art. 4 della legge 20 giugno 1909, n. 350, in L. 12,000 per il Ministero del tesoro e in L. 10,000 per il Ministero degli affari esteri, è rispettivamente elevato, a L. 22,000 ed a L. 25,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 19 giugno 1910. VITTORIO EMANUELE. Luzzatti - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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