LEGGE 23 giugno 1910, n. 334

Type Legge
Publication 1910-06-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli organici del Corpo sanitario e del personale dei farmacisti della R. marina sono stabiliti in conformità dei due seguenti quadri, che sostituiscono, rispettivamente, la tabella C annessa alla legge del 14 luglio 1907, n. 467, e l'altra stabilita con la legge 7 luglio 1907, n. 444: Quadro organico del corpo sanitario militare marittimo. Maggior generale . . . . . . . . . N. 1 Colonnelli . . . . . . . . . . . . » 8 Tenenti colonnelli . . . . . . . . » 12 Maggiori . . . . . . . . . . . . . » 31 Capitani . . . . . . . . . . . . . » 107 Tenenti . . . . . . . . . . . . . » 83 ------- Totale N. 242 Quadro organico dei farmacisti della R. marina. Farmacisti direttori di lª classe . N. 1 Farmacisti direttori di 2ª classe . » 5 Farmacisti di lª classe . . . . . . » 2 Farmacisti di 2ª classe . . . . . . » 7 ------- Totale N. 15

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