LEGGE 17 luglio 1910, n. 522

Type Legge
Publication 1910-07-17
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Chiunque a scopo commerciale fabbrica o tiene in deposito, o pone in vendita, esporta od importa nel Regno formaggio margarinato, deve imprimere, in modo indelebile e chiaro, sopra ogni forma, la parola «Margarinato» e la marca di fabbrica. Tanto sui recipienti di qualunque specie, contenenti formaggio margarinato, e sugli involucri di questo, quanto sulle fatture, sulle lettere e sulle polizze di carico, devono figurare la marca di fabbrica e la parola «Margarinato».

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