LEGGE 17 luglio 1910, n. 530
Art. 1
Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7 e 6 luglio 1908, n. 362, sono recate le modificazioni contenute negli articoli che seguono.
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