LEGGE 29 dicembre 1910, n. 887
Art. 1
Presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e le preture, che saranno indicate in apposita tabella da approvarsi con decreto Reale, prestano servizio gli uscieri.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.