DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 243

Type DPR
Publication 2010-10-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visti gli articoli 26 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi, alla riduzione della pianta organica ed al contenimento delle spese dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al presente riordino;

Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'Istituto sono affidate al Ministero degli affari esteri, senza che ad esse sia preposto specificatamente alcun ufficio dirigenziale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze dell'8 marzo 2010, 17 maggio 2010 e 20 settembre 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione

1.L'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze, di seguito denominato: «IAO», di cui alla legge 26 ottobre 1962, n. 1612, di seguito denominato: «legge», e' riordinato dal presente regolamento.

2.Lo IAO e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato anche: «Ministero», che impartisce le direttive generali cui l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali, ferma restando l'indipendenza nella scelta dei metodi e nella valutazione dei risultati. ((1))

Art. 2

Compiti

1.Lo IAO svolge i compiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge.

3.Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 2, lo IAO collabora, anche su incarico del Ministero, con altri enti, istituzioni, organizzazioni italiane ed estere, nonche' con gli organismi internazionali multilaterali del settore. ((1))

Art. 3

Organi

Art. 4

Direttore generale

1.Il Direttore generale e' nominato, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

2.L'incarico di cui al comma 1 e' rinnovabile anche oltre il limite temporale di cinque anni.

3.Il Direttore generale e' scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dello IAO.

5.Il Direttore generale trasmette al Ministro degli affari esteri una relazione annuale sui risultati dell'attivita' dello IAO. ((1))

Art. 5

Comitato di gestione

1.Il Comitato di gestione e' composto da quattro membri, nonche' dal Direttore generale, che lo presiede.

3.I membri del Comitato di gestione durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati.

4.Il Comitato di gestione svolge funzioni di programmazione delle attivita' dello IAO e di monitoraggio e verifica della loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi del Ministro degli affari esteri.

6.Nessun compenso e' dovuto ai membri del Comitato di gestione, fatti salvi eventuali rimborsi per spese di missione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ((1))

Art. 6

Regolamento di organizzazione

1.L'organizzazione e il funzionamento dello IAO sono disciplinati con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7

Amministrazione e contabilita'

1.Lo IAO provvede alla gestione amministrativa e contabile con regolamento deliberato dal Comitato di gestione ed approvato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. ((1))

Art. 8

Personale

1.Al personale dipendente dall'Istituto agronomico per l'Oltremare si applica la disciplina giuridica ed economica prevista per il personale del comparto Ministeri.

2.La dotazione organica del personale appartenente allo IAO e' determinata dall'allegata tabella A. ((1))

Art. 9

Fonti di finanziamento

Art. 10

Abrogazioni

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612. ((1))

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1.Il Direttore generale dello IAO in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' confermato nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato.

2.Fino alla nomina del Comitato di gestione, e' confermato nelle funzioni il Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((1))

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione Schifani Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 21, foglio n. 111 ((1))

Tabella A

Tabella A (prevista dall'art. 8, comma 2) ------------------------------------------------------------------ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE ------------------------------------------------------------------ DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | DOTAZIONE E DELLE AREE PRIMA SECONDA E TERZA | ORGANICA DIRIGENTI | DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA | 1 DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA | 2 TOTALE | 3 | | AREA TERZA | TOTALE | 23 AREA SECONDA | TOTALE | 10 AREA PRIMA | TOTALE | 1 | | TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 3 TOTALE AREE FUNZIONALI | 34 TOTALE COMPLESSIVO | 37 -------------------------------------------|---------------------- ((1))

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.