DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 257

Type Decreto legislativo
Publication 2010-12-30
Ultimo aggiornamento 2011-02-19
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonchè, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario; 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità; 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari; 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione); 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata); 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali; 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente; 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale; 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie; 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione; 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE; 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione); 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione; 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera; 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti; 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati; 2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali; 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; 2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari; 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque; 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata); 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo; 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi; 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni; 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione); 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario; 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione); 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata); 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti; 2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.». - La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2009, n. 8 L. - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio,è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. - Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2009, n. 223: «Art. 4 (Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni). - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonchè per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, comma 2, sono abrogate le seguenti lettere: a-bis) e a-ter); b) all'art. 5, comma 2, le parole: "entrata in esercizio" sono sostituite dalla seguente: "avvio"; c) all'art. 11, comma 1, le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 8"; d) all'art. 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e aggiornamenti"; e) all'art. 15, comma 5, dopo le parole: "nell'anno solare precedente", sono inserite le seguenti: "e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima"; f) all'art. 20, comma 8, la parola: "assegnate" è sostituita dalla seguente: "rilasciate"; g) all'art. 20, comma 9, dopo le parole: "emessa in mancanza di", sono inserite le seguenti: "aggiornamento della". 2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.». - La decisione 2007/589/CE della Commissione del 18 luglio 2007, è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229. - La decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2009, n. L 24. - La decisione 2009/339/CE della Commissione del 16 aprile 2009 è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103. - Il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.». «Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell'allegato A e A-bis ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.». «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) - d) (omissis); d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni; d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'art. 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE; e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata; f) - i) (omissis); l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e derivanti da attività di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia presso la Banca Mondiale; m) (omissis); m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile; m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia; n) (omissis); n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis; n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis; o) - p) (omissis); p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni; q) - r) (omissis); s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'art. 17 con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore e degli operatori aerei amministrati dall'Italia sui dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'art. 16. 2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per: a) autorità nazionale competente: l'autorità competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'art. 3-bis; b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE; c) (omissis); c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra; d) - m) (omissis); m-bis) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'art. 3-quinquies, comma 1.». - Il testo del capo aggiunto prima dell'artico 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita: «Capo III IMPIANTI FISSI». - Il testo delle rubriche degli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 5 (Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).». «Art. 6 (Rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).». «Art. 7 (Aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra).». - Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 9, 10 e 11 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Coordinamento con altri dispositivi di legge). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con: a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), art. 10, comma 2; b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.». «Art. 10 (Piano nazionale di assegnazione). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito denominato "PNA", predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonchè le modalità di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui all'art. 22 e degli impianti in stato di chiusura o sospensione di cui all'art. 21. Il PNA si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA è predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.». «Art. 11 (Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione medesima, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 8.». - La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, citata nelle premesse, è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. - Si riporta il testo dell'articoli 14 e 14-bis del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni). - 1. È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'art. 15, comma 5 e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'art. 15, comma 5-bis. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'art. 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento sui registri. 2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore del registro di cui al regolamento sui registri sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'art. 3-bis. 3. (Omissis). 4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'art. 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro. 5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dal regolamento sui registri.». «Art. 14-bis (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. (Omissis). 2. L'ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità. 3. (Omissis). 4. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici. 5. - 6. (Omissis).». - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 15 (Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni). - 1. - 4. (Omissis). 5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e annota sul Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione il valore complessivo delle emissioni indicate nella dichiarazione medesima. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'art. 16. 5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'art. 16, comma 1-bis. Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresì le emissioni sul Registro. 5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-bis. 6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore di un impianto non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato. 6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non è verificata secondo quanto stabilito all'art. 16, l'amministratore del registro provvede affinchè l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata. 7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e 3-sexies. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite. 7-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-bis ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori degli impianti nel corso del primo periodo di riferimento. 9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori degli impianti sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro. 9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE. 10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario: a) fatto salvo l'obbligo per i gestori e per gli operatori aerei di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi; b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura. 11. - 12. (Omissis).». - Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 16 (Verifica delle comunicazioni delle emissioni). - 1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto e dalle attività di trasporto aereo. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive. 1-bis. Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE , nonchè delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'art. 15, comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'art. 3-quater. 2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato al gestore di un impianto in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1. 3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'art. 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato e all'ISPRA contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica. 4. - 5. (Omissis).». - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 20 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita un'attività presso un impianto regolata dal presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate. 2. - 5. (Omissis). 6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il 31 marzo di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate. 6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'art. 20-bis. 6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'art. 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'art. 15, comma 7, non restituisca quote di emissioni nelle quantità di cui alla dichiarazione prevista all'art. 15 comma 5, in caso di omessa dichiarazione, nelle quantità pari alla quantità di emissioni effettivamente emesse, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente. 7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate. 8. - 11. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Chiusure e Sospensioni). - 1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attività in via definitiva. 2. Un impianto viene considerato in stato di sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie attività di produzione in via temporanea. 3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso. 4. 5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della autorizzazione. 6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per l'individuazione e le modalità di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali. 6-bis. Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.». - Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, citato nelle premesse, così come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 24 (Accesso all'informazione). - 1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonchè le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e del regolamento sui registri.». - Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'art. 8, la funzione di autorità nazionale competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, che può avvalersi a tale fine dell'ISPRA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico. 3. Il PNA predisposto ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005. 4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'art. 4 fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione. 5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316. 6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.».

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)