DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 263

Type DPR
Publication 2010-10-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, che prevede la trasformazione, secondo i criteri ivi indicati, degli enti pubblici non economici;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 10-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: «Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi;

Ritenuto che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la piu' idonea a favorire le attivita' dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 gennaio 2010, del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;

Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che l'operazione di riordino rappresenti non solo un atto formale, ma tenga conto anche dell'autosufficienza dei mezzi finanziari della Fondazione;

Ravvisata la piena congruita' e adeguatezza dei mezzi patrimoniali della Fondazione ai fini del perseguimento dei suoi scopi;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Privatizzazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi

1.L'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, e' trasformato nella fondazione di diritto privato «Fondazione Opere laiche palatine pugliesi», di seguito denominata: «Fondazione».

2.La Fondazione, con personalita' giuridica di diritto privato, e' disciplinata dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del Codice medesimo, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto.

3.La vigilanza sulla Fondazione e' esercitata dal Ministero dell'interno.

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