DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269
ALLEGATO F ((TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza: +------------------+---------------------+ | CLASSE A e/o C: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 100.000,00 | +------------------+---------------------+ +------------------+---------------------+ | CLASSE B: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 120.000,00 | +------------------+---------------------+ +------------------+---------------------+ | CLASSE D e/o E: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 150.000,00 | +------------------+---------------------+ 2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a due o piu' gruppi di classi della tabella di cui al comma 1, l'importo della cauzione dovra' essere pari a complessivi € 200.000. 3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.))
Allegato F1
ALLEGATO F1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F2
ALLEGATO F2 TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI 1. Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali devono prestare la cauzione di cui all'art.137 T.U.L.P.S., nei modi previsti dalla legge, secondo gli importi indicati nella tabella sottostante. -------------------------------------- INVESTIGAZIONI PRIVATE -------------------------------------- Cauzione € 20.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- INFORMAZIONI COMMERCIALI -------------------------------------- Cauzione € 40.000,00 -------------------------------------- La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata. Per la sola attivita' di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, lett.a, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).
Allegato G
ALLEGATO G REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITA' TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI 1. L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: - Giurisprudenza - Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea ((equipollenti)). b) aver svolto ((attivita' lavorativa a carattere operativo)), per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), ovvero ((in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) )) * aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 2. L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di ((istruzione secondaria di secondo grado)); b) aver svolto ((attivita' lavorativa a carattere operativo)), per almeno un triennio, in qualita' di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), ovvero ((in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) )) * aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 3. L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: - Giurisprudenza - Economia - Scienze politiche - Scienze bancarie ((Scienze dell'investigazione)) o corsi di laurea ((equipollenti)); oppure, in alternativa * essere stato iscritto al Registro Imprese ((per attivita' classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attivita' di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali) )) in qualita' di titolare di impresa individuale o amministratore in societa' di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni. 4. L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di ((istruzione secondaria di secondo grado)); b) dimostrare di aver svolto ((attivita' lavorativa a carattere operativo)), per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)); ovvero ((in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) )) * aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attivita' d'investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)). 6. Ai fini del rinnovo ((triennale)) dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi ((2)) e ((4)), e' necessaria espressa dichiarazione da parte dell'investigatore/informatore commerciale titolare d'istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attivita'. Analogamente, ai fini del rinnovo ((triennale)) dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 ((4)) e' necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attivita', certificazione attestante ((la partecipazione ad)) un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni ((secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza)).
Allegato H
ALLEGATO H CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI 1. Il progetto organizzativo e' predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed e' presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante. 2. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente: * il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivita' amministrative e di direzione dell'attivita' e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attivita' operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attivita' ((dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta' di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS)); * i requisiti ((del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attivita')); * la tipologia dei servizi che intende svolgere; * il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.); * la disponibilita' economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione); * la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).
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