DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269
TIPO DI TRASPORTO
MASSIMALE
EQUIPAGGIO
VEICOLO
TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE FINO A Euro 100.000 1 GPG AUTOVETTURA NON BLINDATA 1
TRASPORTI IN GENERE
DA Euro 100.000 A Euro 500.000
2 GPG
FURGONE BLINDATO
1 - 3 - 4
TRASPORTI IN GENERE DA Euro 500.000 A Euro 1.500.000 3 GPG FURGONE BLINDATO 1- 3 - 4
Sistemi ad alta tecnologia
TIPO DI TRASPORTO MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE
DA Euro 100.000 A Euro 500.000
1 GPG
AUTOVETTURA NON BLINDATA
1 - 2
TRASPORTI IN GENERE DA Euro 500.000 A Euro 1.500.000 2 GPG FURGONE SEMI-BLINDATO 1 - 2
TRASPORTI IN GENERE
DA Euro 500.000 A Euro 1.500.000
2 GPG
FURGONE BLINDATO
1 - 3 - 5 - 6
TABELLA B: trasporto valori per somme da Euro 1.500.000 fino a Euro 3.000.000
TIPO DI TRASPORTO MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE DA Euro 1.500.000 A Euro 3.000.000 3 GPG FURGONE BLINDATO 1 - 3 - 5 - 6
TRASPORTI IN GENERE DA Euro 1.500.000 A Euro 3.000.000 3 GPG FURGONE BLINDATO 1 - 2
TABELLA C: trasporto valori per somme da Euro 3.000.000 e fino a Euro 8.000.000
TIPO DI TRASPORTO MASSIMALE EQUIPAGGIO VEICOLO TECNOLOGIE
TRASPORTI BANKITALIA E CAVEAU- CAVEAU DA Euro 3.000.000 A Euro 8.000.000 3 GPG e 2 GPG SCORTA FURGONE BLINDATO + FURGONE BLINDATO DI 1 - 3 - 5
TRASPORTI BANKITALIA E CAVEAU- CAVEAU DA Euro 3.000.000 A Euro 8.000.000 3 GPG e 2 GPG SCORTA FURGONE BLINDATO + FURGONE BLINDATO DI SCORTA 1 - 2
TABELLA D: Trasbordo valori (rischio marciapiede)
TIPO DI TRASPORTO MASSIMALE TECNOLOGIE
TRASPORTI IN GENERE FINO A Euro 100.000 /
TRASPORTI IN GENERE FINO A Euro 250.000 2 o 6
3.m.: Scorta valori E' il servizio di scorta a valori trasportati dall'utente, svolto da guardie giurate con le seguenti modalita': ((a) per la scorta a valori fino a € 3.000.000,00 il servizio deve essere svolto da due guardie giurate in uniforme, armate di pistola, munite di giubbotto antiproiettile che deve essere indossato per tutto il periodo del servizio e sino al rientro in sede, a bordo di un automezzo radio collegato e munito di impianto di localizzazione satellitare. Nel caso di scorta a valori non superiori a € 500.000,00 il Questore puo' autorizzare misure di protezione diverse, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura del bene scortato)); ((b) per la scorta a valori superiori a € 3.000.000,00 fermo restando le modalita' previste dalla lettera a), il Questore puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla natura e al valore del bene scortato)); ((c) la scorta a materiale bellico, parti di armamento ed esplosivi in genere, quando non svolta direttamente dal proprietario del bene con proprie guardie giurate, e' affidata a guardie dipendenti da istituti di vigilanza privata, il cui numero deve essere calcolato in funzione della distanza dell'obiettivo e del tempo necessario al raggiungimento dello stesso e del rientro in sede. Qualora la distanza sia superiore ai 400 Km, debbono essere impiegate due guardie giurate, a bordo di un automezzo con impianto di localizzazione satellitare, e provviste di adeguati strumenti di comunicazione con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza)). 3.n: Rischio marciapiede Al fine di prevenire il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, ogni guardia trasportera' un solo plico o sacco o cassetta per volta, contenente somme di denaro fino a Euro 100.000,00 con la tolleranza di un'eccedenza massima del 20%. L'importo potra' essere elevato fino a Euro 250.000,00 in caso di utilizzo di contenitori che rendano inutilizzabile il bene. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere espletate nel piu' breve tempo possibile e il furgone portavalori non dovra' sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa. 3.o: Trasporto di moneta metallica Il trasporto valori di moneta metallica potra' essere effettuato anche avvalendosi di mezzi ed autisti terzi, per comprovate esigenze e previa autorizzazione del Questore che approva il Regolamento sentiti i Questori delle province interessate al trasporto, con le seguenti modalita': - per somme fino a Euro 500.000,00, il servizio dovra' essere svolto da una guardia giurata, armata e munita di giubbotto antiproiettile costantemente indossato. - per somme superiori a Euro 500.000,00 il servizio dovra' essere svolto da due guardie giurate, armate e munite di giubbotto antiproiettile costantemente indossato, e mezzo dotato di impianto di localizzazione satellitare GPS; Resta ferma la facolta' del Questore di imporre misure di protezione aggiuntive in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla somma trasportata. II titolare dell'Istituto, prima dell' espletamento del servizio, dovra' comunicare alla Questura le informazioni relative al tipo di mezzo utilizzato nonche' i dati anagrafici dell'autista nel caso in cui non sia guardia giurata. ((3.p. Trasporti di valori diversi dal contante. I trasporti di beni di rilevante valore economico, diversi dal denaro contante, si effettuano con le modalita' indicate ai commi 3.l.3 e 3.l.4 del presente Allegato, anche con mezzi diversi da quelli ivi indicati e appositamente allestiti, con i massimali ivi previsti aumentati del doppio. I trasporti di valori per massimali superiori a € 16.000.000,00, fino al massimale previsto dall'assicurazione obbligatoria, dovranno essere autorizzati dal Questore che approva il Regolamento, d'intesa con i Questori delle province interessate, il quale puo' imporre misure di protezione aggiuntive, in relazione alla specifica situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla natura ed al valore del bene trasportato nonche' all'utilizzo di tecnologie di difesa passiva, anche alternative a quelle di cui ai commi 3.l.3. e 3.l.4, specifiche per la particolare tipologia di trasporto.)) Sezione IV^ 4. CASI PARTICOLARI DI IMPIEGO DI GUARDIE GIURATE E/O DI MEZZI. SERVIZI OCCASIONALI E TEMPORANEI 4.a: Impiego di guardie giurate e/o mezzi appartenenti ad altri istituti Il titolare di un Istituto di vigilanza privata, per fronteggiare temporanee esigenze connesse alla domanda di eccezionali servizi di vigilanza, a parziale deroga del principio della non commistione di uomini e di mezzi appartenenti ad Istituti di vigilanza privata diversi, potra' essere autorizzato dal Questore ad utilizzare personale e/o mezzi di altri Istituti della stessa o di un'altra Provincia, previa preventiva motivata e documentata richiesta. Cio' al fine di prevenire il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario eccessive per le proprie guardie giurate, pregiudizievole per la necessaria efficienza psico-fisica nell'espletamento di tale delicato servizio. 4.b: Disposizioni specifiche per l'impiego delle guardie giurate in ambiti ultra-provinciali e nelle ipotesi disciplinate dall'art. 251 del Regolamento di esecuzione. Per gli istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in ambiti territoriali che interessano piu' province e nell'ipotesi che uno stesso decreto di approvazione autorizzi la guardia giurata a prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento, con riguardo alla regolamentazione delle modalita' di svolgimento dei servizi demandate ad un accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative, l'impiego del personale e' subordinato ai seguenti particolari adempimenti: a) fermo restando che il personale puo' essere comandato in servizio negli ambiti territoriali delle diverse province indicate nella licenza, il titolare dell'istituto curera' l'inoltro al Questore che approva il Regolamento ed al Questore territorialmente competente di un piano ordinario di impiego di ciascuna guardia giurata; b) al Questore che approva il Regolamento dovranno essere comunicati tutti i servizi svolti nell'ambito territoriale di operativita' dell'Istituto, secondo le modalita' previste dal Regolamento di servizio; c) a ciascun Questore delle province interessate, con separata comunicazione, andranno segnalati unicamente i servizi inerenti la singola provincia; d) in caso di personale operante in zone al confine tra due province la comunicazione e' fatta ad entrambi i Questori territorialmente competenti; e) eventuali segnalazioni di anomalie o di fatti di particolare rilievo e le variazioni dei servizi sono comunicate al Questore territorialmente competente e per conoscenza al Questore che della Provincia che ha rilasciato la licenza; f) per tutti i servizi a carattere non territoriale (ricezione allarmi, trasporto valori, ecc....) le comunicazioni sono inoltrate al Questore che approva il Regolamento. 4.c: Servizi occasionali e temporanei. Gli istituti di vigilanza possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia che ha rilasciato la licenza a svolgere, in relazione a specifiche e motivate esigenze degli utenti, servizi occasionali e temporanei di vigilanza privata in ambiti territoriali diversi da quelli nei quali sono di norma autorizzati. In tali casi il Questore che approva il Regolamento, d'intesa con il Questore territorialmente competente, approva le modalita' di svolgimento del servizio limitatamente all'arco temporale, individuato nel provvedimento autorizzatorio del Prefetto, di esecuzione del servizio stesso. Sezione V^ 5. DISPOSIZIONI FINALI 5.a: Servizi non espressamente previsti. Non possono essere espletati servizi non espressamente previsti dal Regolamento di servizio approvato dal Questore, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144. 5.b: Comunicazioni al Questore Il titolare dell'istituto o un suo delegato, giornalmente, entro le ore 12.00, fara' pervenire presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura competente per territorio e per conoscenza alla Questura della provincia che ha rilasciato la licenza le segnalazioni relative ad episodi occorsi il giorno precedente di particolare rilievo. Per i servizi di trasporto valori ultraprovinciali superiori ad Euro 1.500.000,00, dovra' essere data comunicazione, come previsto al punto 3.l.3 del presente Allegato, con congruo anticipo, all'Ufficio di Gabinetto delle Questure di partenza, transito e destinazione. Il Regolamento di servizio approvato dal Questore disciplina le modalita' delle comunicazioni anche in relazione a quanto previsto dall'art. 257-ter, comma 3, del Regolamento di esecuzione, e individua ogni altra comunicazione utile per finalita' di controllo. 5.c: Approvazione del Regolamento Il Regolamento di servizio, redatto dai singoli Istituti di vigilanza sulla base delle regole tecniche di cui al presente Allegato ed in considerazione delle classi funzionali e degli ambiti territoriali di riferimento, e' approvato, ai sensi del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, e del R.d.. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia nella quale l'Istituto ha ottenuto la licenza e dove ha eletto la sua sede principale, d'intesa con i Questori delle altre province in cui l'istituto steso e' autorizzato ad operare. 5.d: Sanzioni Ferme restando le sanzioni previste dalla vigente legislazione per la violazione delle disposizioni del Regolamento di servizio, e' attribuito al Questore, ai sensi dell'art. 4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144 il potere disciplinare sulle guardie giurate. Nella scelta della sanzione da applicare il Questore dovra' tenere conto della gravita' del fatto, tenendo presente il principio della proporzionalita' e ragionevolezza nell'applicazione delle sanzioni. In presenza di infrazioni particolarmente rilevanti il Questore puo' sospendere immediatamente il soggetto dalle funzioni di guardia giurata e disporre il ritiro delle armi, ferma restando la possibilita' del Prefetto di procedere successivamente alla revoca del proprio provvedimento di nomina. Nel caso di istituti di vigilanza che operano in ambiti territoriali composti da diverse province, l'adozione delle sanzioni compete al Questore che approva il Regolamento, sulla base della segnalazione del Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione. In casi di necessita' e urgenza il provvedimento di sospensione e contestuale ritiro delle armi, ai sensi dell'art.4 del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, e' adottato dal Questore della provincia ove la guardia opera ed ha commesso la violazione. L'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle guardie giurate e' comunicata al titolare dell'Istituto di vigilanza da cui le guardie dipendono. 5.e: Ambito di applicazione Le regole tecniche di cui al presente Allegato disciplinano il servizio delle guardie giurate dipendenti dagli istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'art.134 T.U.L.P.S., ai sensi del R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, nonche', per quanto compatibili, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S., ai sensi R.d.l. 26 settembre 1935, nr. 1952 ((e rappresentano le condizioni minime che devono essere riprese dai singoli regolamenti di servizio. Tali condizioni possono essere integrate da eventuali regole procedurali interne ritenute necessarie dai soggetti autorizzati nonche' dalle prescrizioni del Questore, in relazione a specifiche esigenze di pubblica sicurezza, adeguatamente motivate. Analogamente il Questore di una provincia diversa da quella ove ha sede l'istituto, puo' autorizzare, in casi di necessita' e urgenza modalita' di svolgimento dei servizi diverse da quelle approvate dal Questore di quella sede, dandone comunicazione entro 24 ore)).
Allegato E
ALLEGATO E ((Requisiti minimi delle Infrastrutture per le Telecomunicazioni L'impiego delle infrastrutture per le telecomunicazioni e' esclusivo e limitato ai servizi d'istituto. In relazione alle classi funzionali indicate all'art. 2 del presente Regolamento, cosi' come stabilito al punto 4.1.2 dell'Allegato A, i requisiti minimi delle infrastrutture per le telecomunicazioni sono i seguenti: Tipologia A - Centro comunicazioni Sistemi di protezione del sito Controllo accessi con registrazione eventi Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.) Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) Sistema di comunicazione radio Postazione radio base con antenna direttiva Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale Registratore comunicazioni Sistema di comunicazione telefonica Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate Impianto di climatizzazione e antincendio Tutti gli impianti e gli ambienti a norma Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze. Inoltre dovranno essere garantiti: Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio. Tipologia B - Centrale operativa Sistemi di protezione del sito Controllo accessi con registrazione eventi Antintrusione con registrazione eventi Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta. Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.) Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) Sistema di comunicazione radio Postazione radio base con antenna direttiva Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale Registratore comunicazioni Sistema di comunicazione telefonica Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee dedicate pari al 20% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati; Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due, ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate Sistema di comunicazione dati di controllo Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce Hardware e software di gestione, che permetta anche: l'archiviazione ordinaria dei dati per una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta; l'estrapolazione dei dati concernenti le segnalazioni di allarme o di interesse, per l'archiviazione definitiva a disposizione delle Autorita' Sistema di gestione remota Hardware e software di comunicazione per monitoraggio e gestione cifrata da remoto, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce Impianto di climatizzazione e antincendio Locale tecnico separato, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei sistemi richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori Tutti gli impianti e gli ambienti a norma Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti, ad esclusione dei sistemi di trasmissione dei dati di controllo, per cui sono ammessi SLA non superiori ai minimi stabiliti per le Reti Generali In caso di utilizzazione comune ex-art. 257-sexies, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze. Inoltre dovranno essere garantiti: Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio Un numero di linee telefoniche pari al 20% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a due fisse piu' una GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio Tipologia C - Centrale operativa avanzata Sistema di protezione del sito Controllo accessi con registrazione eventi Antintrusione con registrazione eventi Videosorveglianza perimetrale con registrazione e conservazione dei dati per il tempo necessario e comunque non oltre una settimana, tenuto conto delle esigenze di sicurezza inerenti l'attivita' svolta. Serramenti di tipo blindato e antiproiettile con griglie di protezione, qualora le condizioni strutturali del sito non garantiscano adeguata protezione. Sistema antirapina collegato con la Questura/Comando operativo CC, qualora previsto da specifici accordi stipulati in sede locale (solo per Classe Funzionale E) Alimentazione di emergenza sistemi di centrale operativa Gruppo di continuita' statica (autonomia almeno 15 min.) Gruppo elettrogeno con avvio automatico (autonomia a pieno carico non inf. a ore 6) Sistema di comunicazione radio (solo per Classe Funzionale D) Almeno due canali bidirezionali con altrettante postazioni. Il primo canale radio obbligatorio deve coprire l'area descritta nelle autorizzazioni prefettizie. Il secondo canale, che sopperisce ad eventuali zone d'ombra per assenza di segnale radio, puo' essere assicurato mediante apparati di fonia mobile GSM, eventualmente dotati del sistema "Push-to-talk" IPRS IP Radio Service. Tali sistemi possono essere impiegati anche per i servizi effettuati negli ambiti non espressamente indicati in licenza, intendendosi per tali quelli nei quali il servizio di trasporto, con partenza e rientro da una sede autorizzata, puo' essere concluso nell'arco temporale dell'orario di servizio. Postazione radio base di riserva con antenna omnidirezionale Registratore di comunicazioni Comunicazioni fonia Linee telefoniche fisse piu' GSM, per un numero totale di linee pari al 30% delle guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a 4 fisse piu' 2 GSM Centralino telefonico per la gestione di tutte le linee e registratore di comunicazioni entrambi di adeguata capacita' considerando anche gli eventuali collegamenti remotizzati Postazioni operatore disponibili pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due ferma restando la possibilita' di prevedere una diversa percentuale sulla base delle eventuali linee remotizzate Sistema di Gestione portavalori (solo per Classe D) Configurazione server/client Hardware e software di comunicazione, inclusi i supporti trasmissivi e le interfacce Hardware e software di gestione, che permetta anche la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovranno essere dotati di sistema GPS Hardware di riserva "a caldo" Tutti gli impianti e gli ambienti a norma Tutti i sistemi di comunicazione sottoposti a manutenzione, con SLA non superiori a tre ore in caso di loro unicita' o di disfunzioni bloccanti. In caso di gestione associata ai sensi dell'art. 257-sexies del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S, gli ambienti e i sistemi sopra descritti dovranno essere adeguati alle esigenze. Inoltre dovranno essere garantiti: Una postazione radio base con canale dedicato per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio Un numero di linee telefoniche pari al 30% di tutte le guardie giurate non servite via radio, comunque non inferiori a quattro fisse piu' due GSM per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio; Postazioni operatore disponibili in numero pari al 15% delle linee, comunque non inferiori a due per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio Hardware e software di gestione, che permetta la localizzazione cartografica dei veicoli portavalori, che dovra' essere differenziata per ciascun componente del raggruppamento o del consorzio, qualora le condizioni contrattuali attribuiscano responsabilita' soggettive locale tecnico, dotato di impianti antincendio e di condizionamento, qualora il regolare funzionamento dei dispositivi istallati in centrale richieda condizioni di esercizio incompatibili con la compresenza di operatori. Per tutte le tipologie di centrale operativa, la gestione del servizio di teleallarme (tra cui le interrogazioni cicliche) e la comunicazione in fonia debbono essere effettuate tramite canali radio separati. I punti operativi distaccati, ove necessari, devono prevedere l'interconnessione fonica diretta con la sede principale, ma non devono essere dotati di centrale operativa. Laddove tali punti venissero dotati di un centro di comunicazioni o di una centrale operativa, questi dovranno essere conformi alle disposizioni del presente Allegato. Gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita' di cui all'art.2 , co. 2, lett. a), classe B, del Decreto (servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano l'allertamento del proprietario del bene stesso e/o servizi di telesorveglianza e/o televigilanza), senza intervento diretto di proprie guardie giurate, non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio. Analogamente non sono tenuti alla realizzazione del sistema di comunicazione radio gli istituti che svolgono, esclusivamente, le attivita' di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), classe A, servizi previsti dal D.M. 8 agosto 2007, disciplinante le attivita' di stewarding nelle manifestazioni sportive, e/o dal D.M. 6 ottobre 2009, disciplinante le attivita' di assistenza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e/o dal D.M. 28 dicembre 2012, n. 266, disciplinante le attivita' antipirateria a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana. La verifica dei requisiti minimi dei sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di cui al presente Allegato e' effettuata, secondo le indicazioni tecnico-operative della Direzione Generale Attivita' Territoriali del Ministero dello sviluppo economico, dai competenti Ispettorati Territoriali della medesima Direzione Generale, attraverso l'accertamento di conformita' di tali sistemi di comunicazione alla normativa vigente di settore e con verifica della presenza degli opportuni regimi autorizzatori per l'esercizio dell'impianto radio e la funzionalita' dell'impianto stesso, anche introducendo metodi di verifiche a campione, relativamente all'idonea copertura territoriale radio rispetto a quanto previsto dall'atto autorizzatorio.))
Allegato F
ALLEGATO F ((TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA 1. Gli istituti di vigilanza devono prestare la cauzione, di cui all'art. 137 T.U.L.P.S., secondo gli importi di seguito indicati, in ragione delle classi funzionali di cui all'art. 2, comma 2, punto a) del presente regolamento e del numero di dipendenti in forza: +------------------+---------------------+ | CLASSE A e/o C: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 100.000,00 | +------------------+---------------------+ +------------------+---------------------+ | CLASSE B: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 120.000,00 | +------------------+---------------------+ +------------------+---------------------+ | CLASSE D e/o E: | Cauzione | | +---------------------+ | | € 150.000,00 | +------------------+---------------------+ 2. Nel caso di autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S. riferita a due o piu' gruppi di classi della tabella di cui al comma 1, l'importo della cauzione dovra' essere pari a complessivi € 200.000. 3. A partire da 300 dipendenti la cauzione deve essere integrata di € 25.000 per ogni 100 ulteriori dipendenti.))
Allegato F1
ALLEGATO F1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F2
ALLEGATO F2 TABELLA DELLE CAUZIONI DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONI PRIVATE E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI 1. Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali devono prestare la cauzione di cui all'art.137 T.U.L.P.S., nei modi previsti dalla legge, secondo gli importi indicati nella tabella sottostante. -------------------------------------- INVESTIGAZIONI PRIVATE -------------------------------------- Cauzione € 20.000,00 -------------------------------------- -------------------------------------- INFORMAZIONI COMMERCIALI -------------------------------------- Cauzione € 40.000,00 -------------------------------------- La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata. Per la sola attivita' di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, lett.a, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI).
Allegato G
ALLEGATO G REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI E DI CAPACITA' TECNICA DEL TITOLARE DI LICENZA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI 1. L'investigatore privato titolare di istituto (art. 4, co.2, lett.a ) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: - Giurisprudenza - Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea ((equipollenti)). b) aver svolto ((attivita' lavorativa a carattere operativo)), per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), ovvero ((in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) )) * aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 2. L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di ((istruzione secondaria di secondo grado)); b) aver svolto ((attivita' lavorativa a carattere operativo)), per almeno un triennio, in qualita' di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)), ovvero ((in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) )) * aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 3. L'informatore commerciale titolare di istituto (art.4, co.2, lett. b) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: - Giurisprudenza - Economia - Scienze politiche - Scienze bancarie ((Scienze dell'investigazione)) o corsi di laurea ((equipollenti)); oppure, in alternativa * essere stato iscritto al Registro Imprese ((per attivita' classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati - elaborazione elettronica dei dati contabili - altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base - attivita' delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attivita' di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali) )) in qualita' di titolare di impresa individuale o amministratore in societa' di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni. 4. L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di ((istruzione secondaria di secondo grado)); b) dimostrare di aver svolto ((attivita' lavorativa a carattere operativo)), per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore; c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)); ovvero ((in alternativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) )) * aver svolto documentata attivita' d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non piu' di quattro anni. 5. I requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4 s'intendono assolti per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultino titolari di licenza, per lo svolgimento delle attivita' d'investigazione privata e/o informazioni commerciali, da almeno cinque anni. I soggetti titolari di licenza da meno di cinque anni e sprovvisti di laurea sono tenuti a partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, penale o di informazioni commerciali, ((erogati da Universita' riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)). 6. Ai fini del rinnovo ((triennale)) dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai precedenti commi ((2)) e ((4)), e' necessaria espressa dichiarazione da parte dell'investigatore/informatore commerciale titolare d'istituto di mantenimento del rapporto di lavoro e di conseguente prosecuzione attivita'. Analogamente, ai fini del rinnovo ((triennale)) dell'autorizzazione per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 ((4)) e' necessario produrre, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione attivita', certificazione attestante ((la partecipazione ad)) un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni ((secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza)).
Allegato H
ALLEGATO H CARATTERISTICHE MINIME CUI DEVE CONFORMARSI IL PROGETTO ORGANIZZATIVO, DI CUI ALL'ARTICOLO 257, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA E DI INFORMAZIONI COMMERCIALI 1. Il progetto organizzativo e' predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed e' presentato al Prefetto unitamente all'istanza di autorizzazione, di cui costituisce parte integrante. 2. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente: * il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attivita' amministrative e di direzione dell'attivita' e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 TULPS e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attivita' operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell'attivita' ((dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potesta' di controllo, ai sensi dell'articolo 16 TULPS)); * i requisiti ((del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attivita')); * la tipologia dei servizi che intende svolgere; * il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.); * la disponibilita' economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione); * la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica).
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