DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 2011, n. 21

Type Decreto legislativo
Publication 2011-02-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

Vista la decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2010;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Preso atto che la competente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE

1.All'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, le parole: «dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6».

2.All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, dopo le parole: «che non soddisfano i requisiti del presente decreto» sono inserite le seguenti: «successivamente alla data di cui al comma 2».

3.All'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».

4.L'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente: «Art. 7 (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli). - 1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono: a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi; b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli. 2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purchè senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente. 3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine. 4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209. 5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori. 6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.».

9.L'articolo 15 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dal seguente: «Art. 15 (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio). - 1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3. 2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B. 3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma. 4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5. 5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) predispone e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2; b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2; c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3; d) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonchè dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5; e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni.».

10.All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonchè la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento;».

13.All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere c) e d),» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e),».

15.L'articolo 28 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è abrogato.

16.L'allegato III al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

17.All'allegato IV al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, la rubrica: «(articolo 22, comma 1)» è sostituita dalla seguente: «(articolo 23, comma 1)». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 febbraio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro dell'interno Romani, Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano

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