LEGGE 11 marzo 2011, n. 22

Type Legge
Publication 2011-03-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Accordo - art. 1

Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in poi chiamati le "Parti"): Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; Convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della Difesa contribuira' a rafforzare le relazioni tra le Parti; Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Principi della Cooperazione La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocita' e mutuo interesse, sara' attuata in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e agli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Realizzazione della Cooperazione 1. Le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro congiunto allo scopo di coordinare le attivita' di cooperazione nel settore della Difesa fra le Parti. 2. Il gruppo di lavoro congiunto sara' costituito dai rappresentanti dei rispettivi Ministeri della Difesa e Ministeri degli Affari Esteri e, se del caso, di altre istituzioni d'interesse delle Parti. 3. Il luogo e la data degli incontri del gruppo di lavoro congiunto saranno decisi di comune accordo fra le Parti, nel rispetto degli altri meccanismi bilaterali esistenti.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Settori di Cooperazione La cooperazione fra le Parti potra' includere, ma non essere limitata ai seguenti settori: a. sicurezza e politica di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi nel settore della Difesa; c. conoscenze ed esperienze acquisite durante le operazioni internazionali di peacekeeping; d. formazione e addestramento in campo militare; e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento causato da attivita' militari; f. servizi sanitari militari; g. storia militare; h. sport militari; i. ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Modalita' di Cooperazione La cooperazione fra le Parti, in materia di Difesa, puo' svilupparsi secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni a entita' civili e militari; b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti; c. incontri fra le istituzioni della Difesa; d. scambio di personale a scopo addestrativo e formativo e di studenti appartenenti ad istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratico/addestrativi, di orientamento,seminari, conferenze, discussioni a tavole rotonde e simposi organizzati nell'ambito di materie civili e militari d'interesse per la Difesa e di comune accordo tra le Parti; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. visite di navi ed aerei militari; h. scambio di attivita' culturali e sportive; i. ogni altro settore militare che potra' essere considerato di reciproco interesse delle Parti.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Supporto ad Iniziative Commerciali Le Parti, con l'obiettivo di razionalizzare l'applicazione di procedimenti, per quello che riguarda il controllo e le attivita' relative agli armamenti, concordano di dare supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti e servizi e ad ogni altro settore militare di reciproco interesse delle Parti.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Cooperazione nel campo dei Materiali della Difesa 1. Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno avvenire secondo le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze in campo tecnico; c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori decisi dalle Parti; d. approvvigionamento di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni e produzione, ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive leggi nazionali in materia di importazione e esportazione di materiale d' armamento. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverra' ai sensi del presente Accordo e potra' essere attuato o con operazioni dirette da Stato a Stato o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi, in base alle proprie leggi e normative nazionali.; e. supporto alle industrie di Difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari. 2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attivita' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo e conformemente alle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Impegni nel campo dei Materiali della Difesa Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione delle attivita' da parte delle industrie e/o delle organizzazioni coinvolte da questo Accordo e dai contratti firmati ai sensi dello stesso.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Aspetti Finanziari 1. Se non concordato differentemente, ciascuna Parte rispondera' delle proprie spese relative all'implementazione di questo Accordo, ivi comprese: a. le spese di viaggio, salari, di assicurazione per salute e incidenti e ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in base alle regole nazionali; b. spese mediche ed odontoiatriche nonche' quelle derivanti dallo spostamento o evacuazione del proprio personale malato, ferito o defunto. 2. Senza recare pregiudizio alle clausole di cui al punto "b", la Parte Ospitante provvedera' a fornire le cure di emergenza nelle strutture mediche presso le proprie Forze Armate, a ciascun membro della Parte Inviante che potrebbe richiedere assistenza medica durante l'implementazione delle attivita' di cooperazione bilaterale derivanti da tale Accordo, e, se necessario, presso altre strutture sanitarie, a patto che la Parte Inviante provveda alle relative spese. 3. Tutte le attivita' poste in essere nell'ambito del presente Accordo saranno soggette alla disponibilita' di fondi delle Parti.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Risarcimento Danni 1. Ciascuna Parte rinuncera' a promuovere azioni civili nei confronti della Controparte o membro delle Forze Armate della Controparte a causa di danni commessi nell'esecuzione di attivita' derivanti dal presente Accordo. 2. Se un membro della Forze Armate o una Parte, causa, intenzionalmente o per colpa grave, una perdita o un danno a terze Parti, sara' responsabile di detta perdita o danno conformemente a quanto previsto dalle leggi della Parte ospitante. 3 Sulla base della legge interna della Parte Ospitante, le Parti indennizzeranno terze parti per perdite o danni causati da membri delle loro Forze Armate commessi durante l'esercizio di attivita' derivanti dal presente Accordo. 4. Se le Parti sono responsabili in solido di ogni perdita o danno causato durante o in connessione alle attivita' derivanti da questo Accordo, rimborseranno rispettivamente la relativa perdita o danno.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Giurisdizione Legale 1. Senza recare pregiudizio alla rispettiva legislazione interna e agli impegni internazionali le Autorita' della Parte Ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato in relazione alle infrazioni commesse sul proprio territorio e punite in base alla legge vigente in quel territorio. 2. Tuttavia, nei casi qui di seguito elencati, le Autorita' della Parte Inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la loro giurisdizione sui membri della propria Forza Armata: a. infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni della Parte Inviante; b. infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commesse -intenzionalmente o per colpa - avvenute durante l'esecuzione ed in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto direttamente o indirettamente in eventi per i quali la legislazione della Parte Ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali della Parte Inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Sicurezza delle Informazioni Classificate 1. Tutte le informazioni classificate, i documenti o il materiale fornito o prodotto in connessione con il presente Accordo, saranno utilizzati, trasmessi, conservati, trattati e protetti in conformita' agli Accordi bilaterali in vigore. Le informazioni e i materiali classificati saranno trasferiti solo attraverso i canali governativi ufficiali o attraverso canali approvati dalle Autorita' di Sicurezza dei due Paesi. 2. Ciascuna Parte attribuira' a tutte le informazioni, ai documenti ed ai materiali classificati, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte Originatrice e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' la classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte Originatrice. 3. Ai sensi del presente Accordo per: a. "informazione classificata" si intende qualsiasi conoscenza in ogni forma protetta secondo la legislazione e le regole in vigore nelle Parti, diffusa in relazione alle procedure nazionali e la cui non autorizzata divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile; b. "documento classificato" si intende ogni informazione classificata sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, l'elaborazione di dati e nastri, carte, fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie effettuate con qualsiasi mezzo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche o video sotto qualsiasi forma; c. "materiale classificato" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura, armamento, contrassegnato da una classifica di sicurezza, prodotto o in fase di produzione, la cui conoscenza non autorizzata potrebbe compromettere la sicurezza e gli interessi della Repubblica Italiana e/o della Repubblica Federativa del Brasile. 4. Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza, come segue:

Repubblica Italiana Corrispondenza in lingua inglese Repubblica Federale del Brasile

SEGRETISSIMO TOP SECRET ULTRA SECRETO

SEGRETO SECRET SECRETO

RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL CONFIDENCIAL

RISERVATO RESTRICTED RESERVADO

5.

Le Parti si impegnano ad usare i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto dello scambio ai sensi del presente Accordo solo per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e conformemente alle finalita' del presente Accordo. 6. Il trasferimento a terze Parti di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamenti per la Difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo, sara' soggetto al preventivo assenso scritto della Parte Originatrice. 7. Nel caso in cui le informazioni classificate verranno scambiate ai sensi di questo Accordo fra le Industrie e/o Agenzie oltre che fra i rispettivi Ministeri della Difesa saranno stabiliti accordi separati fra le competenti Autorita' delle due Parti. Le misure di sicurezza menzionate in questo Accordo saranno anche applicate allo scambio di informazioni classificate nel corso delle negoziazioni contrattuali. 8. Le rispettive responsabilita' e obblighi delle Parti riguardo gli accordi di sicurezza e la protezione di informazioni classificate, continueranno ad essere rispettati, nonostante la cessazione di questo Accordo, se non concordato diversamente tra le Parti.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Composizione delle Controversie Ogni controversia circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sara' risolta esclusivamente mediante consultazione e negoziati fra le Parti attraverso i canali diplomatici.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Protocolli Addizionali, Emendamenti, Revisione e Programmi 1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli Addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgano enti militari e civili conformemente a quanto previsto da questo Accordo. 2. I Protocolli Addizionali che verranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi di questo Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali. 3. I programmi di attuazione di questo Accordo o dei Protocolli Addizionali, saranno elaborati, sviluppati e implementati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federativa del Brasile, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile. 4. Questo Accordo potra' essere emendato o revisionato, di comune accordo, tramite scambio di Note fra le Parti', attraverso canali diplomatici. 5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le disposizioni di cui all'Articolo 15.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 Validita' e Cessazione I. Questo Accordo restera' in vigore fino a che una delle due Parti decidera', in ogni momento, di denunciarlo. 2. La volonta' di una delle due Parti di denunciare questo Accordo dovra' essere notificata alla Controparte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, e produrra' effetti dopo novanta (90) giorni dalla ricezione della notifica dalla Controparte. 3. La cessazione di questo Accordo non incidera' sui programmi e sulle attivita' in corso derivanti dallo stesso, se non deciso diversamente dalle Parti.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Entrata in Vigore Il presente Accordo entrera' in vigore al trentesimo giorno dopo la ricezione, tramite i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta di una Parte all'altra, dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, l' 11 Novembre, 2008 , in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, portoghese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di, interpretazione, fara' fede la versione inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Parte di provvedimento in formato grafico

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