LEGGE 24 marzo 2011, n. 38
Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, fatto a Roma 1'11 settembre 2008.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 209.300 per l'anno 2011, di euro 209.300 per l'anno 2012 e di euro 213.680 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Accordo - art. 1
Allegato ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, di seguito denominati "le Parti contraenti", o "le Parti", nel desiderio di rafforzare i legami di amicizia fra i rispettivi Paesi e promuovere l'intesa e le conoscenze comuni, attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 L'obiettivo dell'Accordo e' promuovere attivita' che mirino a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della cultura e dell'istruzione. Le Parti inoltre incoraggiano la cooperazione per l'attuazione di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.
Accordo - art. 2
Art. 2 Le Parti, in conformita' con le leggi e le normative in vigore nei rispettivi Paesi, garantiscono il loro impegno nei seguenti campi: arte e cultura, protezione e conservazione del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione pre-universitaria e superiore, cooperazione fra universita', formazione professionale, programmi di scambio per gli studenti, produzione televisiva e radiofonica.
Accordo - art. 3
Art. 3 Le Parti incoraggiano le attivita' delle rispettive istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due paesi e promuovere lo studio della lingua e della cultura dell'altro Paese. Le Parti contraenti si impegnano a facilitare le attivita' delle rispettive scuole e delle istituzioni culturali e scientifiche presenti nell'altro Paese, con particolare riferimento alle attivita' svolte dall'Istituto Italiano di Cultura a Damasco. La Repubblica Italiana, a sua volta, si impegna a facilitare la creazione, da parte della Repubblica Araba Siriana, di un'istituzione simile in territorio italiano.
Accordo - art. 4
Art. 4 Le Parti si scambiano mostre artistiche, culturali ed educative tipiche dei rispettivi Paesi. Le Parti, inoltre, promuovono la cooperazione nel campo della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca a festival, stagioni cinematografiche, e vari eventi di rilievo che caratterizzano il patrimonio artistico e culturale di entrambi i Paesi. Le parti promuovono la cooperazione fra le rispettive istituzioni e le associazioni che si occupano di musica, teatro e opera dei rispettivi Paesi.
Accordo - art. 5
Art. 5 Le Parti sostengono la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche e i musei di entrambi i Paesi, attraverso lo scambio di informazioni, materiali, data base, esperti, progetti condivisi e pubblicazioni.
Accordo - art. 6
Art. 6 Le Parti rafforzano la cooperazione nel campo dell'istruzione, allo scopo di incoraggiare: - Scambio di informazioni ed esperienze sui metodi e materiali di insegnamento, cosi' come i programmi adottati dai sistemi di istruzione nei rispettivi Paesi. - Scambio di insegnanti ed esperti tra le istituzioni e le organizzazioni nel campo dell'istruzione e della formazione. - Scambio di docenti universitari e ricercatori, e attuazione di progetti di ricerca condivisi di reciproco interesse.
Accordo - art. 7
Art. 7 Ognuna delle Parti considera la possibilita', su base reciproca, di offrire borse di studio ai laureandi e ai laureati, provenienti da entrambi i Paesi, permettendo loro di seguire gli studi e frequentare i corsi di livello universitario e post-universitario presso istituzioni culturali e scientifiche, quali accademie, istituti di ricerca e conservatori.
Accordo - art. 8
Art. 8 Le Parti contraenti si impegnano a facilitare la cooperazione, e promuovono lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attivita' giovanili.
Accordo - art. 9
Art. 9 Le Parti contraenti incoraggiano lo scambio di programmi culturali tra le emittenti radiofoniche e televisive dei due Paesi.
Accordo - art. 10
Art. 10 Le Parti favoriscono la collaborazione per il ritrovamento e la conservazione del patrimonio archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperti. Entrambe le Parti facilitano la fondazione di istituzioni, tra cui istituzioni congiunte, dedicate alla conservazione del loro patrimonio archeologico. Le Parti si impegnano a mantenere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni, al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, beni culturali, materiali audio-visivi, opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, documenti e altri oggetti di valore artistico.
Accordo - art. 11
Art. 11 Le Parti promuovono la cooperazione attraverso le istituzioni sportive e le organizzazioni dei rispettivi Paesi, e la partecipazione agli eventi sportivi.
Accordo - art. 12
Art. 12 Tutte le attivita' previste nell'Accordo e nei programmi esecutivi della Commissione Congiunta (v. Articolo 14), devono essere realizzate dai due Paesi su base di reciprocita', e sono finanziate secondo la disponibilita' dei fondi stanziati dalle Parti.
Accordo - art. 13
Art. 13 Le Parti si impegnano a proteggere i diritti d'autore derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformita' con le leggi in vigore nei due Paesi e con gli obblighi previsti dagli Accordi Internazionali sui Diritti d'Autore, firmati da entrambi le Parti. Ove necessario, le Parti si consultano ed esaminano la possibilita' di negoziare accordi specifici per la difesa dei diritti d'autore relativi alle questioni che potrebbero emergere dall'attuazione dell'Accordo. Le informazioni scientifiche e tecnologiche protette dai diritti d'autore, e che derivano da attivita' previste dall'Accordo, potranno essere divulgate a parti terze, solo previa autorizzazione scritta, presentata da entrambe le Parti, ed in conformita' con le leggi in materia di diritti d'autore. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale in materia di difesa dei diritti d'autore, e dei diritti ad essi legati, anche tra i rispettivi enti governativi competenti in materia.
Accordo - art. 14
Art. 14 Le Parti istituiscono una Commissione Congiunta che garantisce l'attuazione dell'Accordo e negozia programmi esecutivi pluriennali. Gli incontri di questa Commissione saranno convocati attraverso canali diplomatici, e si terranno, alternativamente, a Damasco e a Roma.
Accordo - art. 15
Art. 15 L'Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche attraverso le quali le Parti contraenti comunicano ufficialmente all'altra Parte che le rispettive procedure di ratifica sono state espletate.
Accordo - art. 16
Art. 16 Questo Accordo sostituisce il precedente Accordo Culturale fra i due Paesi, firmato a Damasco il 2 dicembre 1971, ed avra' una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti, puo' denunciare l'Accordo attraverso i canali diplomatici. Lo scioglimento non avra' alcun effetto sui progetti gia' in corso di attuazione, che sono stati concordati nel periodo di validita' dell'Accordo, salvo che le Parti non decidano diversamente. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in data 11 settembre 2008, in due originali, ciascuno dei quali nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza d'interpretazione, prevarra' il testo in inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubbica Italiana Repubblica Araba Siriana [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=011G007800100160110001&dgu=2011-04-12&art.dataPubblicazioneGazzetta=2011-04-12&art.codiceRedazionale=011G0078)
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