LEGGE 24 marzo 2011, n. 40

Type Legge
Publication 2011-03-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Accordo -art. 1

Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA PRESIDENZA DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (InCE) SULL'ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO ESECUTIVO InCE A TRIESTE Considerato che durante la riunione dei Capi di Governo e dei Ministri degli Esteri dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), svoltasi a Varsavia nell'ottobre 1995, venne deciso di istituire a Trieste un Centro di Documentazione e Informazione che alla riunione dei Capi di Governo dell'Iniziativa Centro Europea a Sarajevo nel novembre 1997 venne rinominato Segretariato Esecutivo dell'InCE (d'ora in poi denominato "SE-InCE"); Considerato che le attivita' del SE-InCE sono state avviate con la collaborazione della Regione Friuli-Venezia Giulia; tutto cio' premesso la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea e la Repubblica Italiana concordano quanto segue: ARTICOLO 1 I. La sede del SE-InCE sara' ubicata a Trieste, e sara' messa a disposizione dell'InCE dalla Repubblica Italiana, attraverso la Regione Friuli-Venezia Giulia, senza oneri ne' vincoli, nei termini descritti da un apposito Protocollo. II. Il presente Accordo si applichera' alla sede del SE-InCE ed al personale in esso impiegato. III. Il SE-InCE sara' responsabile della gestione e della manutenzione quotidiana dei locali. Le competenti autorita' italiane saranno responsabili delle principali riparazioni e di quelle straordinarie per danni causati da forza maggiore o dovuti a difetti strutturali.

Accordo -art. 2

ARTICOLO 2 Su richiesta, il SE-InCE consentira' a rappresentanti dei servizi pubblici opportunamente autorizzati di ispezionare, riparare, sottoporre a manutenzione, ricostruire e trasferire le strutture, le condotte, le apparecchiature elettriche e i sistemi fognari all'interno del SE-InCE e prendera' le opportune misure per ridurre al minimo ogni possibile impedimento alle attivita' del SE-InCE.

Accordo -art. 3

ARTICOLO 3 Ogni comunicazione diretta al SE-InCE, o a qualunque funzionario nella sede del SE-InCE, come pure tutte le comunicazioni ufficiali tra il SE-InCE e l'esterno, in qualunque mezzo e forma, non saranno soggette a censura ne' ad alcuna forma di intercettazione o interferenza.

Accordo -art. 4

ARTICOLO 4 Il SE-InCE e i suoi beni saranno immuni da azioni legali, ad eccezione dei casi particolari per i quali il SE-InCE ha espressamente rinunciato all'immunita'.

Accordo -art. 5

ARTICOLO 5 I locali di cui al precedente art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario della Repubblica Italiana o altre persone nell'esercizio di qualunque autorita' pubblica all'interno del territorio italiano avranno accesso al SE-InCE per svolgere le proprie funzioni al suo interno, salvo esplicito consenso e nel rispetto delle condizioni indicate dal Segretario Generale del SE-InCE o del suo/della sua rappresentante autorizzato/a. Il Segretario Generale del SE-InCE impedira' che il SE-InCE venga utilizzato come rifugio da persone che intendono evitare misure restrittive della propria liberta' personale, secondo le leggi della Repubblica Italiana, e da persone per le quali la Repubblica Italiana ha chiesto ad un altro Paese l'estradizione.

Accordo -art. 6

ARTICOLO 6 La Repubblica Italiana riconosce il diritto del SE-InCE di convocare riunioni presso il SE-InCE oppure, con la partecipazione delle competenti autorita' italiane, in qualunque altro luogo sul territorio italiano.

Accordo -art. 7

ARTICOLO 7 I. Il SE-InCE sara' esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione su beni e materiali di qualunque genere importati o esportati dal SE-InCE nel perseguimento dei suoi fini istituzionali. Beni e materiali beneficiari di tali esenzioni non saranno venduti in Italia se non alle condizioni concordate con la Repubblica Italiana. II. Il SE-InCE sara' esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione sull'importazione di un numero adeguato - concordato con la Repubblica Italiana - di automobili di servizio, necessarie per l'espletamento delle proprie attivita' ufficiali. Il SE-InCE disporra' liberamente di tali autovetture tre anni dopo la loro importazione e, in tal caso, nessun divieto o restrizione sara' posto alla loro vendita, e nessuna imposta doganale o altra tassa sara' esigibile. La Repubblica Italiana rendera' disponibile al SE-InCE forniture di benzina o altro carburante richiesto, come pure lubrificanti per ciascun veicolo nelle quantita' e ai costi previsti per le missioni diplomatiche in Italia. Per ciascun veicolo, la Repubblica Italiana rilascera' una targa diplomatica o strumento analogo atto a identificarlo come veicolo di servizio.

Accordo -art. 8

ARTICOLO 8 I. Il SE-InCE, i suoi beni, le entrate e le transazioni saranno esenti da ogni tassazione diretta e dagli obblighi fiscali stabiliti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. II. In riferimento alla tassazione indiretta, e in particolare all'imposta sul valore aggiunto, il SE-InCE beneficera' di esenzione per acquisti sostanziali e transazioni a condizioni non meno vantaggiose di quelle garantite dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verra' applicato in conformita' alle leggi nazionali in vigore.

Accordo -art. 9

ARTICOLO 9 Tutti i funzionari InCE e gli esperti in missione per l'InCE, all'interno del SE-InCE: I. saranno immuni da procedimenti legali relativi a parole scritte o dette, come pure a qualunque altro atto posto in essere nell'ambito delle loro funzioni ufficiali. Questa immunita' continuera' ad essere accordata anche dopo che le persone interessate avranno cessato di essere funzionari o esperti; II. saranno esenti da tassazione su salari e retribuzioni ad essi corrisposti dal SE-InCE, e tale guadagno esente da tassazione non sara' preso in considerazione ai fini del calcolo e dell'accertamento di tassazione su ogni altro eventuale reddito; III. saranno esonerati da servizi nazionali obbligatori; IV. saranno esenti, insieme ai loro coniugi e parenti a loro carico, da restrizioni in materia di immigrazione e registrazione degli stranieri; V. avranno il diritto di importare senza tasse il loro mobilio ed effetti personali, inclusa un'automobile, entro dodici mesi dall'assunzione delle loro funzioni in Italia, in una o due spedizioni. VI. Accanto ai privilegi e alle immunita' di cui sopra, al Segretario Generale, al Segretario Generale Aggiunto e al Vice Segretario Generale del SE-InCE, ai loro coniugi e ai figli minorenni saranno garantiti i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni accordate dalla Repubblica Italiana ai membri di rango equipollente del corpo diplomatico italiano. VII. I cittadini italiani e le persone residenti stabilmente in Italia non godranno dei privilegi di cui ai paragrafi II, III, V e VI di cui sopra.

Accordo -art. 10

ARTICOLO 10 I. La Repubblica Italiana facilitera' l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale al SE-InCE e, se necessario, delle loro famiglie e dei membri delle loro famiglie. Le autorita' italiane competenti forniranno a tali persone i visti senza alcun onere e nel piu' breve tempo possibile, garantendo loro ogni necessaria assistenza durante il loro transito sul territorio italiano. II. Il SE-InCE e l'InCE coopereranno costantemente con le competenti autorita' al fine di impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunita' e delle strutture forniti da questo Accordo.

Accordo -art. 11

ARTICOLO 11 I. Tutto il personale del SE-InCE sara' tutelato da assicurazioni obbligatorie per la salute e la previdenza sociale mediante Fondi o Istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualunque altro Stato, i cui regolamenti devono essere resi noti alle autorita' italiane. L'assicurazione obbligatoria per la salute includera' le persone a carico, identificate attraverso gli appositi regolamenti. II. Le Parti concordano che il SE-InCE e i suoi funzionari saranno esenti da qualunque contributo obbligatorio dovuto agli organismi della Repubblica Italiana istituiti e operanti nel settore della previdenza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di lavoro tra tali funzionari e il SE-InCE. Tuttavia, i membri del personale di cittadinanza italiana dovranno versare i contributi per l'assicurazione sanitaria sui redditi inclusi nella dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi da quelli loro corrisposti dal SE-InCE, o per suo conto. III. I servizi di assicurazione sanitaria direttamente erogati dal Sistema Sanitario Nazionale saranno totalmente rimborsati alla struttura che ha erogato tali servizi dalla Compagnia Assicurativa selezionata dal SE-InCE o dalla persona interessata, oppure dal Fondo di Pensione per il personale ONU.

Accordo -art. 12

ARTICOLO 12 I. La Repubblica Italiana non incorrera' in alcuna responsabilita' legale per atti od omissioni del SE-InCE o dei suoi funzionari che operano, o omettono di operare, nei limiti delle loro funzioni ufficiali. II. Il SE-InCE stipulera' un contratto di assicurazione che copre la sua responsabilita' per danni derivanti dall'uso della sede o dall'esercizio delle sue attivita' ufficiali, e subiti da persone legali o fisiche non funzionari del SE-InCE. Qualunque azione riguardante la responsabilita' del SE-InCE per tali atti sara' direttamente presentata contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, secondo le previsioni del contratto assicurativo. III. I veicoli del Se-InCE saranno coperti da responsabilita' verso terzi.

Accordo -art. 13

ARTICOLO 13 Le Parti concluderanno gli accordi complementari o le intese che giudicheranno necessarie o opportune.

Accordo -art. 14

ARTICOLO 14 Ogni controversia sorta tra le Parti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara risolta per via diplomatica.

Accordo -art. 15

ARTICOLO 15 I. Questo Accordo entrera' in vigore non appena entrambe le Parti si saranno scambiate una nota scritta contenente l'informazione che tutte le misure nazionali necessarie a questo fine sono state soddisfatte. II. Possibili consultazioni riguardanti modifiche di questo Accordo verranno prese in considerazione dietro richiesta dell'InCE o della Repubblica Italiana. III. Questo Accordo rimarra' in vigore per un periodo illimitato di tempo, con l'intesa, tuttavia, che entrambe le parti' avranno diritto di porvi fine entro dodici (12) mesi con una nota scritta all'altra Parte. IV. Il presente Accordo cessera' di essere in vigore: a) mediante reciproco consenso dell'InCE e della Repubblica Italiana; b) ove il SE-InCE venisse trasferito fuori dal territorio italiano. Fatto a Vienna il 29 maggio 2009 in due originali, in lingua inglese e in lingua italiana, entrambi ugualmente autentici. In caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Per la Repubblica Italiana Per la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

Allegato Parte di provvedimento in formato grafico

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