DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Type Decreto
Publication 2011-02-21
Ultimo aggiornamento 2024-01-15
State In force
Source Normattiva
articles 38
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3.Nel caso previsto dal comma 2 ((la conferma)) attesta ((...)) l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. ((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217)). 4.((Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41)). 5. La certificazione ((...)) dei soggetti abilitati esterni ((...)) e' effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia ((...)), secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 8. La dimensione massima del messaggio e' stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalita' di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

Art. 13-bis

(( (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale). ))

((

1.Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.

2.Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

3.

Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.))

Art. 14

(( (Documenti e allegati in forma di documento analogico). ))

((

1.I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2.La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.

))

Art. 15

(( (Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni). ))

((

1.L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, e' depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2.Se il provvedimento del magistrato e' in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

))

Art. 16

(( (Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario). ))

((

1.Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalle legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2.La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilita' ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

3.La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.

4.Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.

5.La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.

6.Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.

))

Art. 17

(( (Notificazioni per via telematica tramite UNEP). ))

((

1.Le richieste di notifica per posta elettronica certificata sono inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2.Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero da uno degli altri pubblici elenchi previsti dalla legge.

3.Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonche' le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

))

Articolo 18

1.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11)).

2.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11)).

3.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 15/01/2024, N. 11)).

4.L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. ((4))

5.La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine. ((4))

6.La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. ((4))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217))

Art. 20

Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

1.Il ((gestore di posta elettronica certificata del)) di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno ((deve dotarsi di una casella di posta elettronica conforme agli)) ((...)) obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», ((o di un recapito certificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) che disponga di soluzioni idonee)) ((...)) a prevenire la trasmissione di messaggi ((...)) indesiderati.

2.Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.

3.Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.

4.La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

5.Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilita' dello spazio disco a disposizione.

6.La modifica dell'indirizzo elettronico puo' avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.

7.La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione dell'attivita' da parte del gestore di posta elettronica certificata.

Art. 21

(( (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti). ))

((

1.I soggetti abilitati esterni estraggono con modalita' telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2.Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

3.L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni e' messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34.

))

Capo IV CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

Art. 22

Servizi di consultazione

1.Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.

Note all'art. 22: - Si riporta il testo degli articoli 50, 52 e 56 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Art 50 (Disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'art. 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al presente decreto.». «Art. 52(Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: a) il rispetto di quanto previsto dall'art. 54, comma 3; b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'art. 68, commi 3 e 4.». «Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado). - 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorita' emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art. 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».

Art. 23

Punto di accesso

1.Il punto di accesso puo' essere attivato esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.

2.Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualita' dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 26.

3.Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.

4.La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei livelli di sicurezza e di servizio comporta la sospensione dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli.

5.Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza.

7.I punti di accesso possono essere altresi' gestiti da societa' di capitali in possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

Art. 24

Elenco pubblico dei punti di accesso

Art. 25

Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso

1.Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso secondo il modello e con le modalita' stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2.Il Ministero della giustizia decide sulla domanda entro trenta giorni, con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche, effettuabili anche da personale esterno all'Amministrazione, da questa delegato, con costi a carico del richiedente.

3.Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero della giustizia delega la responsabilita' del processo di identificazione dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso. Il Ministero della giustizia puo' delegare la responsabilita' del processo di identificazione degli utenti privati agli enti pubblici di cui all'articolo 23, comma 6, lettera e).

4.Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3.

Art. 26

Requisiti di sicurezza

1.L'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene mediante identificazione sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2.Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei servizi telematici mediante un collegamento sicuro con mutua autenticazione secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

3.A seguito dell'identificazione viene in ogni caso trasmesso al gestore dei servizi telematici il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso.

4.I punti di accesso garantiscono un'adeguata sicurezza del sistema con le modalita' tecniche specificate in un apposito piano depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a pena di inammissibilita' della stessa.

Art. 27

Visibilita' delle informazioni

1.((Nei casi previsti dalla legge)), il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui ((esercita la difesa)) o svolge attivita' di esperto o ausiliario. ((Nei casi previsti dalla legge, l'utente)) privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti ((...)) mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso.

2.E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento.

3.In caso di ((sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147)), il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.

4.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217)).

5.Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.

6.Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio e' stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.

Art. 28

Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

1.L'accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

2.I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

Art. 29

Orario di disponibilita' dei servizi di consultazione

((1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilita' dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso e' garantita la disponibilita' dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.)) ((1))

Capo V PAGAMENTI TELEMATICI

Art. 30

Pagamenti

1.Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato ((esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici)). ((La ricevuta di pagamento puo' essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalita' previste dall'articolo 5 del CAD.))

((2. I sistemi del dominio giustizia verificano la regolarita' delle ricevute di pagamento telematico))

3.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217)).

4.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217)).

5.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217)).

6.((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 29 DICEMBRE 2023, N. 217)).

Art. 31

Diritto di copia

1.L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli e' comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2.Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

3.La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco.

Note all'art. 31: - Per il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si veda nelle note all'art. 30.

Art. 32

Registrazione, trascrizione e voltura degli atti

1.La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni.

Note all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): «Art. 73. (R) + (L) (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). - 1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti. 2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione. 2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione.».

Art. 33

Pagamento dei diritti di notifica

1.Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'articolo 30.

2.L'UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP comunica l'importo definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo versato in acconto.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Specifiche tecniche

1.Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ((sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale)) e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2.Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

3.((Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, gia' adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.))

Art. 35

Disposizioni finali e transitorie

1.L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici ((da parte dei soggetti abilitati esterni)) e' preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.

2.L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» e' utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalita' del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

4.Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

5.Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009 - s.o. n. 120.

Art. 36

Adeguamento delle regole tecnico-operative

1.Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 37

Efficacia

1.Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

2.Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008.

Il Ministro della giustizia: Alfano Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Brunetta

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84

Note all'art. 37: - Per il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, si veda nelle note alle premesse.

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