DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonchè l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, con il quale è stata recepita la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2003/17/CE;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 3 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, recante l'istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante attuazione della direttiva 2003/30/CE, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, ed in particolare il titolo III della parte quinta, con il quale è recepita la direttiva 99/32/CE, relativa alla riduzione del tenore di zolfo e di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1.L'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto stabilisce per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna: a) ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione; b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili di cui alla lettera a). 2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.».
3.L'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Benzina). - 1. È vietata la commercializzazione di benzina non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. 2. Fino al 31 dicembre 2015, fatte salve proroghe stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione assicurano la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7 per cento ed un tenore massimo di etanolo del 5 per cento e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I, senza l'etichetta prevista dal comma 3, presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione di cui sono titolari e degli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna provincia. A fini di controllo, tali imprese forniscono agli organi di cui all'articolo 8, comma 5, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, l'elenco degli indirizzi di tutti i predetti impianti di distribuzione, evidenziando quelli che commercializzano la benzina prevista dal presente comma, presenti nelle province a cui la richiesta si riferisce. Le eventuali proroghe previste dal presente articolo, da adottare almeno sei mesi prima del termine da prorogare, sono concesse sulla base di un'istruttoria che considera la compatibilità dei veicoli del parco circolante con la benzina di cui al comma 3 ed il processo di perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/CE. Tale istruttoria è condotta dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle stime sulla consistenza del parco circolante dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3, risultanti dalle informazioni fornite dai costruttori ai sensi del comma 4. 3. Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione, diversi da quelli previsti dal comma 2, in cui si commercializza benzina con un tenore di etanolo fino al 10 per cento e conforme alle specifiche di cui all'Allegato I, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, contenente le parole : «E 10. Etanolo fino al 10 per cento. Solo per veicoli compatibili». La benzina che è consegnata presso un impianto di distribuzione sulla base di contratti o con l'accompagnamento di documenti da cui risulti un tenore massimo di etanolo del 5 per cento, non può essere commercializzata con l'etichetta prevista dal presente comma.
4.Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 3 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 compatibili con l'utilizzo di tale benzina ed i veicoli omologati dal 1° gennaio 2011 incompatibili con l'utilizzo di tale benzina. Tale elenco deve essere conforme all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e deve essere aggiornato entro trenta giorni da ciascun aggiornamento di quello ministeriale. Nel caso in cui sul sito del Ministero sia pubblicata l'indicazione che nessun veicolo ricade nell'elenco, tale indicazione deve essere accessibile agli utenti con dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura. Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via informatica, la lista di tali veicoli che hanno messo in commercio o che intendono mettere in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio. Sul sito internet del Ministero sono indicati le modalità di invio in via informatica, nonchè gli specifici dati identificativi dei veicoli da trasmettere. Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono altresì al Ministero le informazioni utili a stimare la consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3. A tale fine trasmettono, entro il 31 marzo 2015, le informazioni individuate in un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa consultazione delle società stesse, nel quale si disciplinano anche il formato e le modalità di trasmissione. Se entro il 1° gennaio 2015, non si è provveduto alla adozione del predetto decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono, entro il 1° febbraio 2015, una stima di tale consistenza. La trasmissione dei dati previsti dal presente articolo, da parte delle società di produzione di veicoli stradali, è facoltativa in caso di veicoli che sono messi in commercio solo in altri Stati.
5.Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza benzina contenente additivi metallici, deve essere affissa, sulle pompe di distribuzione che la erogano e presso i punti che riportano le informazioni circa il tipo di combustibile commercializzato, un'etichetta avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, con le parole «Contiene additivi metallici. Solo per i veicoli compatibili».
6.Nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza la benzina prevista dal comma 5 deve essere accessibile agli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli compatibili con l'utilizzo di tale benzina. Per la procedura di formazione e di aggiornamento dell'elenco si applicano le disposizioni previste dal comma 4.
7.Sono tenuti agli obblighi di informazione agli utenti e di etichettatura previsti dal presente articolo i soggetti a cui compete, secondo il vigente ordinamento di settore, la scelta e la sistemazione di segnalazioni, etichette ed altri strumenti di informazione presso i depositi commerciali e gli impianti di distribuzione.
10.Gli allegati I, II e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono sostituiti dai corrispondenti allegati contenuti nell'allegato A al presente decreto.
11.L'allegato III del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è abrogato.
12.Al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, è aggiunto l'allegato V-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto.
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