LEGGE 7 aprile 2011, n. 60

Type Legge
Publication 2011-04-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 03/05/2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 93.610 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Maroni, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, chiamate in seguito Parti Contraenti: nello spirito di amicizia che lega le due parti contraenti; per rafforzare la volonta' di cooperazione allo scopo di prevenire ogni forma di pericolo e salvaguardare la sicurezza pubblica, nonche' intensificare la cooperazione tra gli Organi di Sicurezza; nell'auspicio comune che attraverso un'intensa cooperazione transfrontaliera di polizia si arrivi a contrastare efficacemente la minaccia transfrontaliera per la sicurezza pubblica, la criminalita' organizzata transnazionale ed i flussi di immigrazione clandestina; convinti di proseguire e sviluppare una stretta cooperazione organica transfrontaliera; nel richiamare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'interno della Repubblica di Slovenia, nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalita' organizzata, firmato a Roma il 28 maggio 1993; considerata la Convenzione di attuazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990; considerata la volonta' della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia di aderire al Trattato di Prüm; tenuto conto del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Codice Comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen - REG.CE 562/2006); considerate le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi di diritto internazionale dei due Stati, Convengono Art. 1. Contenuto dell'Accordo, zone di frontiera e Organi competenti 1. Le Parti Contraenti intensificano la cooperazione per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella prevenzione e repressione dei reati, nonche' assicurano reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera, nel quadro delle proprie legislazioni nazionali. 2. Ai fini del presente Accordo sono considerate zone di frontiera: per la Repubblica Italiana: i territori di competenza delle province di Trieste, Gorizia e Udine; per la Repubblica di Slovenia: le zone di competenza delle Direzioni di Polizia di: Koper, Nova Gorica e Kranj. 3. Ai fini del presente Accordo sono considerati Organi di Sicurezza: per la Repubblica Italiana: il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza in qualita' di Organo centrale nazionale ed Uffici periferici nel quadro delle rispettive competenze; per la Repubblica di Slovenia: il Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia in qualita' di Organo Centrale Nazionale con le proprie unita' organizzative interne nonche' le Unita' organizzative di polizia di zona (chiamati in seguito: Direzioni di Polizia) nel quadro delle rispettive competenze, 4. Le Parti Contraenti si comunicano le eventuali modifiche circa le competenze e le denominazioni degli Organi indicati nel presente Accordo.

Accordo - art. 2

Art. 2. Analisi congiunta sulla sicurezza transfrontaliera Le Parti Contraenti si adoperano per una informazione piu' uniforme sulle situazioni concernenti la sicurezza. A tal fine, a tempi stabiliti e se necessario, si scambiano le analisi riguardanti lo stato della situazione e analizzano congiuntamente la sicurezza transfrontaliera.

Accordo - art. 3

Art. 3. Cooperazione su richiesta 1. Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti, nel quadro delle proprie competenze, nell'ambito del presente Accordo assicurano reciproca assistenza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' nella prevenzione, individuazione e repressione degli illeciti. Se l'Organo interessato non e' competente alla trattazione della richiesta, questa viene trasmessa all'Organo competente. 2. Le richieste di cui al primo punto del presente articolo e le risposte vengono inviate agli Organi Centrali Nazionali delle Parti Contraenti. 3. La trasmissione delle richieste e delle risposte puo' avvenire direttamente tra gli Organi di sicurezza competenti delle Parti Contraenti, se: a) i contatti di servizio transfrontalieri interessano gli illeciti la cui competenza ed il perseguimento ricadono nelle zone di frontiera ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del presente Accordo, b) non si ha il tempo sufficiente per inoltrare le richieste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica tramite i normali canali tra gli Organi Centrali Nazionali. Delle richieste ricevute ed inoltrate direttamente bisogna interessare i propri Organi Centrali Nazionali secondo la legislazione nazionale. 4. Le richieste, di cui al capoverso 1 e 3, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, possono riguardare in particolare: a) l'accertamento dei proprietari e dei conducenti dei veicoli stradali e dei mezzi aerei e marittimi; b) l'accertamento relativo alle patenti di guida, alle patenti nautiche e simili; c) l'accertamento della residenza e del domicilio nonche' l'autorizzazione a soggiornare nello Stato; d) l'accertamento dei titolari degli allacci telefonici o di altre apparecchiature di telecomunicazione; e) l'accertamento dell'identita'; f) le informazioni circa la provenienza delle cose (per esempio armi, veicoli a motore e mezzi marittimi); g) il coordinamento e l'istituzione dei primi provvedimenti di ricerca; h) i provvedimenti relativi all'osservazione e pedinamento, la consegna Controllata e l'attivita' di copertura; i) le informazioni sull'inseguimento transfrontaliero; j) la raccolta di informazioni di polizia e interrogatori; k) l'accertamento delle prove; l) la notifica dei provvedimenti e degli atti.

Accordo - art. 4

Art. 4. Comunicazione delle informazioni senza richiesta Gli Organi di sicurezza competenti, in casi singoli e senza preventiva richiesta, si trasmettono informazioni ritenute per l'Organo ricevente, importanti per quanto concerne la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per la prevenzione, individuazione e la repressione degli illeciti. Per l'attuazione dello scambio delle informazioni si intendono valide le norme contenute nel secondo e terzo capoverso dell'articolo 3.

Accordo - art. 5

Art. 5. Formazione e aggiornamento Gli Organi di sicurezza delle Parti Contraenti collaborano nel campo della formazione e dell'aggiornamento, in particolare: a) si scambiano i programmi ed i contenuti degli studi; b) organizzano seminari comuni e corsi di aggiornamento, scambiandosi i docenti; c) invitano i rappresentanti dell'altra Parte Contraente, in qualita' di osservatori, per assistere alle dimostrazioni.

Accordo - art. 6

Art. 6. Osservazione e pedinamento transfrontaliero 1. Gli Organi di sicurezza della Parte Contraente che, a seguito di indagini per i reati nel proprio Stato, svolgono attivita' di osservazione e pedinamento nei confronti della persona che e' indiziata di reato, per il quale puo' essere richiesta l'estradizione, possono continuare l'attivita' di osservazione e pedinamento nel territorio dell'altra Parte Contraente, se a questa e' stata preventivamente rivolta la richiesta ed ha concesso il nulla osta. Il nulla osta puo' essere collegato ad altre supplementari condizioni. Se cosi' richiesto dagli Organi competenti della parte richiesta, l'osservazione e il pedinamento devono essere da questi condotti o immediatamente interrotti. 2. La richiesta, in conformita' al primo capoverso, deve essere inoltrata a: per la Repubblica Italiana: al Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Repubblica di Slovenia: al Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale. 3. Se a causa di particolare urgenza dell'altra Parte Contraente non e' possibile preventivamente richiedere la concessione del nulla osta, il pedinamento e l'osservazione possono continuare anche oltre il confine a condizione che all'atto del passaggio del confine di Stato, durante l'osservazione ed il pedinamento, venga comunicato immediatamente all'Organo competente di quella Parte Contraente sul cui territorio continuera' tale attivita'. All'atto dell'attraversamento del confine occorre informare: per la Repubblica Italiana: Ministero interno, Dipartimento P.S., Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Centro Cooperazione di Polizia e Dogana di Thörl Maglern; per la Repubblica di Slovenia: Ministero dell'interno, Polizia, Direzione Generale di Polizia, Direzione della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. La richiesta, di cui al primo capoverso, nella quale bisogna indicare i motivi che hanno portato all'attraversamento del confine di Stato senza preventivo nulla osta, va trasmessa senza ritardo. L'osservazione ed il pedinamento vanno interrotti immediatamente quando la Parte Contraente del territorio sul quale si sta svolgendo l'attivita' lo richiede in base alla comunicazione o richiesta oppure se il nulla osta non e' stato ottenuto nell'arco delle dodici ore dopo l'attraversamento del confine di Stato. 4. Per l'esecuzione dell'attivita' di osservazione e pedinamento, la Parte Contraente puo', col benestare dell'altra Parte, utilizzare anche mezzi aerei o marittimi. 5. L'osservazione ed il pedinamento, ai sensi del primo e terzo capoverso del presente articolo, sono concessi esclusivamente alle seguenti condizioni: a) gli operatori di polizia hanno il dovere di rispettare le disposizioni del presente articolo e la legislazione nazionale della Parte Contraente del territorio dove viene effettuato il servizio. Devono inoltre rispettare le direttive degli Organi locali competenti, b) tranne nel caso, di cui al terzo capoverso, gli operatori di polizia devono aver con se', il documento dal quale si evince che l'autorizzazione e' stata acquisita, c) gli operatori di polizia devono sempre essere in grado di dimostrare il proprio incarico ufficiale, d) gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento possono portare con se' l'arma in dotazione, tranne se non esplicitamente negato dalla Parte richiesta. L'uso dell'arma puo' avvenire solamente in caso di legittima difesa, e) e' vietato fare ingresso nelle abitazioni e nei luoghi pubblici non accessibili. L'ingresso nelle aree pubbliche di lavoro accessibili, di esercizio e di affari e' consentito durante l'orario di esercizio o di lavoro, f) gli operatori di polizia non sono autorizzati a fermare od arrestare la persona nei cui confronti viene svolta tale attivita', g) gli operatori di polizia delle Parti Contraenti devono relazionare per ciascuna osservazione e pedinamento che viene effettuato nel territorio dell'altra Parte di cui al 2° comma. In casi particolari, se le circostanze lo richiedono, si puo' anche richiedere la presenza del personale operante che ha effettuato l'osservazione ed il pedinamento, h) gli Organi di quella Parte Contraente dalla quale provengono gli operatori di polizia che effettuano l'osservazione e il pedinamento, su richiesta assicurano assistenza nel prosieguo dell'indagine, i) i mezzi tecnici, necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento, possono essere usati nella necessaria misura se cio' e' conforme alla legislazione nazionale della Parte Contraente sul cui territorio si effettua tale attivita'. I mezzi tecnici che vengono usati per l'osservazione ed il pedinamento devono essere elencati nella richiesta di cui al primo capoverso, j) i veicoli utilizzati sono esenti dai divieti e dalle limitazioni e sono parificati ai veicoli degli Organi di sicurezza della Parte Contraente del territorio sul quale vengono adoperati. I segnali luminosi e sonori possono essere usati se necessari per l'effettuazione dell'osservazione e del pedinamento. 6. L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero si effettuano senza limiti di spazio.

Accordo - art. 7

Art. 7. Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se cio' previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione: a) dei reati commessi da persone, per le quali si puo' richiedere l'estradizione, b) della costituzione delle associazioni criminali o della criminalita' organizzata. In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.

Accordo - art. 8

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.