DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2010, n. 277

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2010-12-23
State In force
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Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le conclusioni adottate dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno ribadito l'importanza della conciliazione tra vita professionale e vita familiare, in vista del raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei principi di pari opportunita';

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'", come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che rinvia ad un successivo decreto per la definizione dei nuovi criteri e modalita' per la concessione dei contributi ivi previsti;

Visto l'articolo 1, comma 19 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri", che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le altre, le competenze statali in materia di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 1, comma 14, lett. b) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. e);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che istituisce il Dipartimento per le politiche della famiglia tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in particolare l'articolo 19, che istituisce il Fondo per le politiche della famiglia;

Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale ed il Ministro per le pari opportunita', di prima attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il parere reso dalla Conferenza unificata in data 29 aprile 2010;

Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 maggio e trasmesso in data 9 giugno 2010;

Visto il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio e trasmesso in data 3 agosto 2010;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 novembre e trasmesso in data 23 novembre 2010;

Di concerto con il Ministro per le pari opportunita' e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta

il seguente regolamento:

Capo I Disposizioni comuni

Art. 1

Definizioni

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