DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 71

Type Decreto legislativo
Publication 2011-02-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-bis, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;

Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ordinamento degli uffici consolari

1.Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonchè dalle disposizioni del presente decreto.

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